Cassazione Civile, Ordinanza n. 15452/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
Due avvocati avevano agito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per ottenere il pagamento del compenso professionale, pari a euro 22.952,76 oltre accessori, per attività difensiva prestata in tre giudizi. La società convenuta aveva contestato la propria legittimazione passiva per due dei giudizi, sostenendo che quei crediti riguardassero la precedente società dante causa e non fossero stati compresi nella cessione di ramo d'azienda; aveva inoltre eccepito la prescrizione presuntiva per il terzo giudizio. I professionisti avevano depositato, prima dell'udienza di discussione, una memoria integrativa con documenti e allegazioni volti a provare la successione della società nelle posizioni attive e passive della cedente e l'interruzione della prescrizione. La Corte d'appello aveva però ritenuto inammissibile la produzione tardiva rispetto all'atto introduttivo e aveva respinto la domanda per difetto di prova e per prescrizione. Con il ricorso per cassazione i due avvocati hanno dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., censurando la dichiarazione di preclusione assertiva e probatoria dopo il ricorso introduttivo e la conseguente tardività della documentazione depositata prima dell'udienza, nonché l'omesso esame della memoria e delle prove sull'interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che nel procedimento sommario di cognizione, richiamato anche dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'art. 702-bis c.p.c. non introduce una preclusione istruttoria tale da impedire allegazioni e produzioni documentali successive al deposito degli atti introduttivi, purché anteriori all'ordinanza conclusiva ex art. 702-ter c.p.c. Ne ha tratto la conseguenza che la Corte d'appello aveva erroneamente precluso l'esame della memoria integrativa e dei documenti depositati dai ricorrenti. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo, relativi all'omesso esame della memoria e delle prove sull'interruzione della prescrizione presuntiva. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
"Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011"
Il procedimento per la liquidazione dei compensi professionali segue le forme del procedimento sommario di cognizione, senza conversione e senza introdurre preclusioni istruttorie ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina sommaria.
"l'art. 702 bis cod. proc. civ. [...] non prevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso di omissione, alcuna decadenza"
L'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti negli atti introduttivi non è assistita da una preclusione assoluta: la produzione documentale successiva al primo atto difensivo resta ammissibile fino alla pronuncia dell'ordinanza decisoria.
"fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter cod. proc. civ."
Il termine finale per l'ammissibilità delle produzioni documentali nel rito sommario coincide con la pronuncia dell'ordinanza conclusiva.
art. 3, co. 1, d.lgs. n. 150/2011
"nella formulazione applicabile ratione temporis"
Per i procedimenti soggetti al d.lgs. n. 150/2011, la disciplina impone l'osservanza delle forme del rito sommario, senza conversione e senza che possano essere introdotte preclusioni non previste espressamente.
"articolato in riferimento al n. 4"; "articolato in riferimento al n. 3"; "in riferimento al n. 5"
I motivi di ricorso sono stati formulati per violazione di norme processuali e per omesso esame di fatti/documenti decisivi.
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis c.p.c. non comporta una preclusione istruttoria rigida: la mancata indicazione di mezzi di prova o documenti negli atti introduttivi non determina, di per sé, decadenza.
- La produzione documentale successiva al ricorso o alla comparsa di risposta è ammissibile fino alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva ex art. 702-ter c.p.c., salvo diverse previsioni espresse.
- Nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, soggetto alle forme del rito sommario, non è consentito introdurre per via interpretativa preclusioni o decadenze non testualmente previste.
- Le preclusioni processuali devono essere interpretate restrittivamente, in funzione della garanzia di un rimedio effettivo e della possibilità per le parti di contrastare le eccezioni avversarie con allegazioni e documenti tempestivamente depositati prima della decisione.
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