Direttiva 2014/49
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/49/UE rifonde e sostituisce la precedente disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi, imponendo agli Stati membri di assicurare che ogni ente creditizio partecipi a un SGD riconosciuto. Essa armonizza la copertura dei depositi fino a 100.000 EUR per depositante e per ente creditizio, prevede eccezioni limitate e temporanee per alcuni depositi, e riduce il termine ordinario di rimborso a sette giorni lavorativi. La direttiva disciplina inoltre il finanziamento ex ante ed ex post dei sistemi, i contributi basati sul rischio, la cooperazione transfrontaliera e gli obblighi informativi verso i depositanti.
Rifusione della disciplina UE sui sistemi di garanzia dei depositi, con armonizzazione della protezione dei depositanti, dei livelli di copertura, dei tempi di rimborso e del finanziamento dei sistemi bancari di garanzia.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi di garanzia dei depositi istituiti per legge, ai sistemi istituiti per contratto ufficialmente riconosciuti come SGD, ai sistemi di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuti come SGD e agli enti creditizi affiliati a tali sistemi. Sono esclusi, salvo specifiche disposizioni, i sistemi contrattuali non riconosciuti e i sistemi di tutela istituzionale non riconosciuti; restano inoltre fuori dall’ambito di copertura talune categorie di depositi e di depositanti espressamente escluse dall’articolo 5. La direttiva opera nell’ordinamento degli Stati membri e disciplina anche succursali in altri Stati membri e succursali di enti di paesi terzi, con regole di cooperazione transfrontaliera.
Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
La direttiva rifonde la precedente disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, la stabilità bancaria e il buon funzionamento del mercato interno. Il legislatore unionale mira a rendere più uniforme la protezione in tutta l’Unione, riducendo le differenze tra ordinamenti nazionali, e a prevedere meccanismi più rapidi di rimborso, meglio finanziati e più trasparenti.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva stabilisce norme e procedure comuni per l’istituzione e il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi, riconoscendo che la protezione dei depositanti è strumento essenziale per la fiducia nel sistema bancario e per la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore creditizio. Essa lascia agli Stati membri margini di discrezionalità sulla forma e sui mezzi, ma impone risultati precisi: adesione obbligatoria degli enti creditizi a un SGD riconosciuto, copertura uniforme, rimborsi tempestivi, finanziamento adeguato e cooperazione tra autorità.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La direttiva si applica agli SGD istituiti per legge, ai sistemi istituiti per contratto ufficialmente riconosciuti e ai sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD, nonché agli enti creditizi affiliati a tali sistemi (art. 1). Restano fuori, salvo specifiche previsioni dell’art. 16, par. 5 e 7, i sistemi contrattuali non riconosciuti e i sistemi di tutela istituzionale non riconosciuti; per tali sistemi gli Stati membri devono comunque assicurare adeguati mezzi finanziari o meccanismi di finanziamento. La disciplina comprende anche la cooperazione transfrontaliera tra SGD e il regime delle succursali in altri Stati membri e delle succursali di enti di paesi terzi.
Definizioni essenziali e autorità competenti
L’art. 2 definisce i concetti chiave: deposito, depositi ammissibili, depositi coperti, depositante, conto congiunto, deposito indisponibile, livello-obiettivo, mezzi finanziari disponibili, impegni di pagamento, attività a basso rischio, autorità competente e autorità designata. Queste definizioni sono cruciali per la corretta applicazione della copertura e del rimborso, perché la garanzia non opera su ogni somma depositata, ma solo sui depositi che non rientrano nelle esclusioni e che sono considerati ammissibili dalla direttiva.
L’art. 3 impone agli Stati membri di individuare l’autorità amministrativa competente per dichiarare l’indisponibilità del deposito ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 8, lett. a). Tale autorità deve concludere che l’ente creditizio non è in grado di rimborsare i depositi e non ha prospettive di farlo a breve entro cinque giorni lavorativi dal primo mancato pagamento di depositi scaduti ed esigibili.
Adesione obbligatoria agli SGD e vigilanza
Ogni Stato membro deve assicurare che nel proprio territorio esistano uno o più SGD ufficialmente riconosciuti (art. 4, par. 1). Un ente creditizio autorizzato non può raccogliere depositi senza appartenere a un SGD riconosciuto nel proprio Stato membro d’origine. La direttiva consente fusioni di SGD di Stati diversi e la creazione di SGD transfrontalieri, ma richiede che la vigilanza sia esercitata dalle autorità designate e che gli enti aderenti rispettino in ogni momento gli obblighi previsti.
Se un ente creditizio non rispetta gli obblighi derivanti dall’adesione, la violazione deve essere immediatamente notificata alle autorità competenti, che, con l’SGD, adottano le misure opportune, incluse eventuali sanzioni. Solo se tali misure non sono efficaci, l’SGD può procedere all’esclusione, previo preavviso di almeno un mese e con copertura integrale dei depositi effettuati prima della scadenza del preavviso. I depositi esistenti alla data dell’esclusione restano comunque coperti (art. 4, parr. 4-6).
Gli Stati membri devono inoltre garantire prove di stress regolari dei meccanismi degli SGD, almeno ogni tre anni, con prima prova entro il 3 luglio 2017, e l’ABE deve effettuare esami tra pari almeno ogni cinque anni. Gli SGD devono disporre di pratiche di governance sane e trasparenti e presentare una relazione annuale d’attività (art. 4, parr. 10-12).
Depositi esclusi e depositi particolari
L’art. 5 elenca le categorie escluse da qualsiasi rimborso: depositi di altri enti creditizi, fondi propri, depositi collegati a riciclaggio, depositi di enti finanziari e imprese di investimento, depositi non identificati, depositi di imprese di assicurazione e riassicurazione, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, autorità pubbliche e taluni titoli di debito e passività da accettazioni e pagherò cambiari.
Gli Stati membri possono però scegliere di includere fino al livello di copertura ordinario i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle PMI e quelli delle autorità locali con bilancio annuo fino a 500.000 EUR. Possono inoltre escludere i depositi utilizzabili solo per il pagamento di un mutuo immobiliare privato. Gli enti creditizi devono contrassegnare i depositi ammissibili in modo che siano immediatamente identificabili.
Livello di copertura uniforme e depositi temporaneamente elevati
La direttiva fissa un livello di copertura armonizzato di 100.000 EUR per depositante e per ente creditizio in caso di indisponibilità del deposito (art. 6, par. 1). Questa soglia si applica al cumulo dei depositi presso lo stesso ente, indipendentemente dal numero dei conti o dalla valuta (art. 7, par. 1).
Alcuni depositi beneficiano di una protezione superiore a 100.000 EUR per un periodo temporaneo: quelli derivanti da operazioni su immobili residenziali, quelli collegati a specifici eventi della vita e quelli fondati su prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali o ingiusta condanna. Tali importi sono protetti per almeno tre mesi e fino a 12 mesi dopo l’accredito o dalla data in cui diventano legalmente trasferibili, secondo il diritto nazionale (art. 6, par. 2).
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre sistemi che proteggano prodotti pensionistici in modo più ampio dei soli depositi, purché si tratti di una tutela globale e non limitata ai depositi. Sono previste regole sulla valuta del rimborso, sul tasso di cambio e sugli aggiornamenti periodici degli importi convertiti. Il livello di copertura può essere rivalutato dalla Commissione almeno ogni cinque anni e aggiornato mediante atti delegati in funzione dell’inflazione (art. 6, parr. 4-7).
Calcolo dell’importo rimborsabile
L’art. 7 disciplina il cumulo delle posizioni del depositante presso lo stesso ente, la ripartizione dei conti congiunti e il caso del titolare non pieno delle somme depositate. In linea di principio, le passività del depositante verso l’ente non incidono sul calcolo dell’importo rimborsabile, ma gli Stati membri possono prevedere una compensazione se tali passività sono esigibili alla data dell’indisponibilità e ciò è consentito dalla disciplina applicabile. Gli enti creditizi devono informare preventivamente i depositanti se le loro passività saranno considerate nel calcolo.
Gli interessi maturati ma non ancora accreditati alla data della constatazione di indisponibilità sono rimborsati dall’SGD entro il limite complessivo di 100.000 EUR. Sono inoltre previste regole speciali per depositi socialmente rilevanti coperti da garanzia di terzi e per enti che operano sotto diversi marchi di impresa, con obbligo di informazione chiara sull’effetto cumulativo della copertura.
Rimborso: termine ordinario, regime transitorio e differimenti
L’art. 8 introduce un obiettivo centrale della rifusione: il rimborso deve essere disponibile entro sette giorni lavorativi dalla constatazione di indisponibilità del deposito. Per consentire l’adeguamento dei sistemi nazionali, è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 con termini progressivamente ridotti: 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018, 15 giorni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e 10 giorni dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Durante il periodo transitorio, se il rimborso entro sette giorni non è ancora possibile, i depositanti devono poter ottenere, su richiesta, un importo appropriato dei depositi coperti per far fronte al costo della vita entro cinque giorni lavorativi. Il rimborso può essere differito in alcune ipotesi, tra cui controversie sul diritto al pagamento, misure restrittive, conti dormienti, depositi temporaneamente elevati e rimborso tramite SGD dello Stato ospitante. In caso di sospetto reato di riciclaggio, l’SGD può sospendere i pagamenti in attesa della decisione giudiziaria.
Diritti del depositante e surroga dell’SGD
L’art. 9 garantisce al depositante la possibilità di agire contro l’SGD per il diritto all’indennizzo. Inoltre, quando l’SGD paga, subentra nei diritti del depositante nei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per l’importo versato. Se il pagamento avviene nell’ambito della risoluzione bancaria, l’SGD vanta un diritto verso l’ente creditizio per il medesimo importo, con trattamento corrispondente a quello dei depositi coperti secondo il diritto nazionale applicabile alle procedure di insolvenza e alla direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono limitare il periodo entro cui il depositante non rimborsato può richiedere il pagamento.
Finanziamento degli SGD, livello-obiettivo e contributi straordinari
La direttiva impone che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per stimare le passività potenziali e che i mezzi finanziari disponibili siano proporzionati a tali passività. I fondi derivano principalmente dai contributi dei membri, raccolti almeno annualmente, senza escludere altre fonti di finanziamento.
Entro il 3 luglio 2024 i mezzi finanziari disponibili devono raggiungere almeno lo 0,8 % dei depositi coperti dei membri. Se il livello scende sotto i due terzi dell’obiettivo, i contributi regolari riprendono fino a ripristinarlo. Se il fondo supera certi limiti di erosione, i contributi devono consentire il ripristino entro sei anni. È possibile un livello-obiettivo ridotto, non inferiore allo 0,5 %, in mercati fortemente concentrati e previa approvazione della Commissione. I mezzi finanziari possono comprendere impegni di pagamento fino al 30 % del totale e devono essere investiti in attività a basso rischio e sufficientemente diversificate.
Se i fondi sono insufficienti a rimborsare i depositanti, i membri devono versare contributi straordinari fino allo 0,5 % dei depositi coperti per anno di calendario; in casi eccezionali, con consenso dell’autorità competente, può essere richiesto di più. È altresì previsto che i contributi possano essere differiti quando la loro richiesta comprometterebbe la liquidità o solvibilità dell’ente creditizio.
Uso dei fondi: risoluzione e misure alternative
I mezzi finanziari degli SGD sono destinati principalmente al rimborso dei depositanti, ma possono anche essere utilizzati per finanziare la risoluzione bancaria ai sensi della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono autorizzare misure alternative volte a evitare il fallimento dell’ente creditizio, purché non sia già stata adottata una misura di risoluzione, i costi siano contenuti entro il limite del mandato dello SGD e vi siano controlli stringenti, obblighi dell’ente assistito e conferma della capacità di sostenere i contributi straordinari.
Gli Stati membri possono inoltre consentire l’uso dei fondi per preservare l’accesso ai depositi coperti nel quadro di procedure d’insolvenza nazionali, ad esempio tramite trasferimento di attività e passività o dei libretti di deposito, purché il costo per lo SGD non superi l’indennizzo netto dovuto ai depositanti.
Prestiti tra SGD e cooperazione finanziaria
La direttiva consente agli Stati membri di autorizzare prestiti volontari tra SGD dell’Unione. Il sistema mutuatario deve trovarsi nell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi per carenza di fondi, deve aver già fatto ricorso ai contributi straordinari e deve impegnarsi a usare il prestito per i rimborsi. Il prestito non può superare lo 0,5 % dei depositi coperti del mutuatario e deve essere rimborsato entro cinque anni, con interessi almeno pari al tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento marginale.
Calcolo dei contributi basato sul rischio
L’art. 13 stabilisce che i contributi siano fondati sull’ammontare dei depositi coperti e sul rischio dei membri. Gli Stati membri possono prevedere contributi più bassi per settori a basso rischio, per membri di sistemi di protezione istituzionale e, in talune condizioni, per organismi centrali e enti affiliati trattati su base consolidata. Gli SGD possono elaborare metodi propri basati sul rischio, purché approvati dall’autorità competente in cooperazione con l’autorità designata. L’ABE deve emanare orientamenti entro il 3 luglio 2015 e rivederli almeno ogni cinque anni.
Cooperazione transfrontaliera e succursali
L’art. 14 disciplina la copertura delle succursali in altri Stati membri. I depositanti delle succursali di enti membri sono tutelati dall’SGD dello Stato membro di origine, mentre il SGD dello Stato ospitante provvede materialmente al rimborso per conto dell’SGD di origine, che deve fornire preventivamente i fondi e rimborsare i costi. In caso di trasferimento di un ente da un SGD a un altro, i contributi versati nei 12 mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti al nuovo sistema, con regole specifiche anche in caso di trasferimento di attività.
Gli SGD o, se del caso, le autorità designate devono concludere accordi scritti di cooperazione e scambiarsi le informazioni necessarie. L’assenza di tali accordi non pregiudica i diritti dei depositanti. Gli Stati membri devono informare la Commissione e l’ABE circa l’identità della propria autorità designata entro il 3 luglio 2015.
Succursali di enti di paesi terzi
L’art. 15 impone agli Stati membri di verificare che le succursali di enti con sede principale fuori dall’Unione offrano una protezione equivalente a quella della direttiva. Se la protezione non è equivalente, lo Stato membro può imporre l’adesione a un SGD del territorio, nel rispetto della direttiva 2013/36/UE. Le succursali interessate devono fornire ai depositanti o potenziali depositanti informazioni chiare sulle disposizioni di garanzia applicabili, nella lingua concordata o nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante.
Informazioni ai depositanti e pubblicità
L’art. 16 rafforza gli obblighi informativi. Prima della conclusione del contratto di deposito, il depositante deve ricevere il modulo standard dell’allegato I e confermarne la ricezione; successivamente deve ricevere annualmente il foglio informativo e nell’estratto conto deve trovare conferma della natura ammissibile del deposito e il riferimento al sito dell’SGD. L’uso pubblicitario di tali informazioni è fortemente limitato alla semplice menzione dell’SGD, senza riferimenti a coperture illimitate.
In caso di fusioni o conversioni di filiali in succursali, i depositanti devono essere informati almeno un mese prima, salvo riduzione autorizzata per ragioni di segreto commerciale o stabilità finanziaria, e hanno tre mesi per ritirare o trasferire i depositi eccedenti la copertura senza penalità. Se l’ente esce o viene escluso da un SGD, deve informare i depositanti entro un mese. Le informazioni possono essere trasmesse elettronicamente per i servizi via internet, con possibilità di richiesta della forma cartacea.
Elenco degli enti e atti delegati
L’art. 17 prevede che l’ABE, nell’elenco degli enti creditizi autorizzati, indichi a quale SGD appartiene ciascun ente. L’art. 18 disciplina la delega alla Commissione per l’aggiornamento del livello di copertura in funzione dell’inflazione, con potere di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio e procedimento di obiezione entro tre mesi.
Disposizioni transitorie, recepimento ed entrata in vigore
L’art. 19 contiene varie norme transitorie, tra cui la possibilità di mantenere, fino alla scadenza originaria, la copertura di depositi o strumenti che cessano di essere protetti; l’obbligo di informare i depositanti delle esclusioni dal 3 luglio 2015; e, per alcuni Stati membri, la possibilità di riapplicare fino al 31 dicembre 2018 livelli di copertura superiori compresi tra 100.000 e 300.000 EUR, con adeguamento del livello-obiettivo e dei contributi.
L’art. 20 impone agli Stati membri di recepire la maggior parte delle disposizioni entro il 3 luglio 2015. Alcune misure relative all’art. 8, par. 4, e, se necessario, all’art. 13, devono essere adottate entro il 31 maggio 2016. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali di attuazione. L’art. 21 abroga la direttiva 94/19/CE, come modificata, con effetto dal 4 luglio 2019, mentre l’art. 22 prevede l’entrata in vigore della nuova direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione di talune disposizioni dal 4 luglio 2015.
Profili di interesse pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva comporta effetti rilevanti su: verifica dell’adesione degli enti creditizi al SGD competente; corretta informativa precontrattuale e periodica ai depositanti; qualificazione dei depositi esclusi o temporaneamente più protetti; calcolo della copertura per gruppi, conti congiunti e marchi commerciali; gestione dei flussi transfrontalieri tra succursali; e determinazione dei contributi ordinari e straordinari al sistema, in particolare sotto il profilo risk-based e della pianificazione finanziaria degli enti aderenti.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e riconoscimento dei sistemi
La direttiva fissa norme e procedure per l’istituzione e il funzionamento degli SGD (art. 1). Gli Stati membri devono assicurare sul proprio territorio uno o più SGD ufficialmente riconosciuti (art. 4, par. 1) e un ente creditizio autorizzato non può accettare depositi se non è membro di un sistema riconosciuto nel proprio Stato membro d’origine (art. 4, par. 3). Sono ammessi, se conformi alla direttiva, i sistemi istituiti per contratto e i sistemi di tutela istituzionale; è prevista la possibilità di fusioni e SGD transfrontalieri (art. 4, parr. 1-2).
Definizioni chiave e autorità coinvolte
L’art. 2 contiene le definizioni di SGD, sistema di tutela istituzionale, deposito, depositi ammissibili e coperti, depositante, conto congiunto, deposito indisponibile, ente creditizio, succursale, livello-obiettivo, mezzi finanziari disponibili, impegni di pagamento, attività a basso rischio, Stato membro d’origine e ospitante, autorità competente e autorità designata. L’art. 3 impone agli Stati membri di individuare l’autorità amministrativa competente ai fini della constatazione dell’indisponibilità dei depositi e stabilisce che tale conclusione deve intervenire al più presto e comunque entro cinque giorni lavorativi dal primo mancato rimborso di un deposito scaduto ed esigibile.
Ammissibilità ed esclusioni dalla garanzia
L’art. 5 elenca i depositi esclusi da qualsiasi rimborso, tra cui depositi di altri enti creditizi, fondi propri, depositi connessi a riciclaggio, depositi di enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione, OIC, fondi pensione, autorità pubbliche e titoli di debito/passività da accettazioni e pagherò. Gli Stati membri possono includere taluni depositi di regimi pensionistici e di autorità locali fino a 500.000 EUR (art. 5, par. 2) e possono escludere i depositi destinati al rimborso di mutui immobiliari privati (art. 5, par. 3). Gli enti creditizi devono contrassegnare i depositi ammissibili per consentirne l’immediata identificazione (art. 5, par. 4).
Livello di copertura e depositi temporaneamente elevati
L’art. 6 fissa il livello armonizzato di copertura a 100.000 EUR per depositante e per ente creditizio in caso di indisponibilità. Alcuni depositi, in particolare quelli derivanti da operazioni su immobili residenziali, eventi della vita personale o prestazioni assicurative/indennizzi, sono protetti oltre tale soglia per almeno tre mesi e fino a dodici mesi secondo il diritto nazionale (art. 6, par. 2). Gli Stati membri possono mantenere o introdurre sistemi di protezione per prodotti pensionistici più ampi dei soli depositi (art. 6, par. 3). Sono previste regole sulla valuta del rimborso, sulla conversione e sull’aggiornamento quinquennale degli importi, nonché una delega alla Commissione per adeguare il livello di copertura all’inflazione mediante atti delegati (art. 6, parr. 4-7).
Determinazione dell’importo rimborsabile
L’art. 7 stabilisce che il limite di copertura si applica al cumulo dei depositi presso il medesimo ente creditizio, indipendentemente dal numero di conti e dalla valuta, e disciplina i conti congiunti, le situazioni di titolarità non piena, la data di riferimento per il calcolo del rimborso e la possibilità di compensazione di talune passività se esigibili alla data di indisponibilità. Gli Stati membri possono prevedere che specifiche passività siano considerate nel calcolo del rimborso e che talune categorie di depositi socialmente rilevanti non siano cumulate. È inoltre imposto agli enti creditizi l’obbligo di informare chiaramente i depositanti quando operano con marchi di impresa diversi (art. 7, par. 9).
Termine di rimborso e casi di differimento
L’art. 8 impone agli SGD di rendere disponibile l’importo rimborsabile entro sette giorni lavorativi dalla constatazione di indisponibilità. È previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2023 con termini progressivamente ridotti: 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018, 15 giorni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e 10 giorni dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Per i depositi di cui all’art. 7, par. 3, il rimborso può essere differito fino a tre mesi. Durante il periodo transitorio, se il rimborso entro sette giorni non è possibile, gli Stati membri devono garantire un accesso anticipato a un importo appropriato entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta (art. 8, par. 4). Sono previsti casi di differimento e sospensione, inclusi contenziosi, misure restrittive, depositi dormienti, importi temporaneamente elevati, rimborso tramite SGD dello Stato ospitante e sospensione in caso di accuse per riciclaggio (art. 8, parr. 5, 8 e 9).
Diritti di surroga e rimedi
L’art. 9 assicura che il diritto all’indennizzo del depositante possa essere oggetto di ricorso contro l’SGD. L’SGD che paga subentra nei diritti dei depositanti nei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per l’importo corrisposto; se il pagamento avviene nel contesto della risoluzione, l’SGD vanta un credito verso l’ente creditizio per un importo pari ai pagamenti effettuati, con trattamento pari ai depositi coperti secondo il diritto nazionale e la direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono limitare il periodo entro cui i depositanti non rimborsati possono reclamare il rimborso (art. 9, par. 3).
Finanziamento ex ante, livello-obiettivo e contributi basati sul rischio
L’art. 10 impone agli Stati membri di garantire che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per determinare le passività potenziali e che i mezzi finanziari disponibili derivino da contributi almeno annuali dei membri. Entro il 3 luglio 2024 i mezzi finanziari disponibili devono raggiungere almeno lo 0,8 % dei depositi coperti; se scendono sotto due terzi del livello-obiettivo, i contributi riprendono fino al suo raggiungimento. In mercati altamente concentrati è possibile un livello-obiettivo ridotto, non inferiore allo 0,5 % dei depositi coperti, previa approvazione della Commissione (art. 10, par. 6). I mezzi finanziari possono includere impegni di pagamento entro il limite del 30 % (art. 10, par. 3), gli Stati membri possono prevedere contributi straordinari fino allo 0,5 % annuo dei depositi coperti e meccanismi di finanziamento alternativi a breve termine (art. 10, parr. 8-9).
Uso dei fondi: rimborso, risoluzione e misure alternative
L’art. 11 stabilisce che i mezzi finanziari degli SGD sono usati principalmente per il rimborso dei depositanti, ma possono anche finanziare la risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono autorizzare l’uso dei fondi per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, ma solo in assenza di azione di risoluzione, con costi non superiori al costo del mandato dello SGD e con condizioni stringenti di controllo e impegni dell’ente assistito. È anche possibile utilizzare i fondi per preservare l’accesso ai depositi coperti nel quadro di procedure d’insolvenza nazionali, purché il costo non superi l’indennizzo netto dovuto ai depositanti (art. 11, par. 6).
Prestiti tra sistemi di garanzia dei depositi
L’art. 12 consente, se gli Stati membri lo autorizzano, che gli SGD concedano prestiti volontari ad altri SGD dell’Unione. Il prestito è ammesso solo se il sistema mutuatario non può adempiere ai propri obblighi per carenza di fondi, ha già utilizzato i contributi straordinari, si impegna a usare i fondi per i rimborsi ed è soggetto a un tetto dello 0,5 % dei depositi coperti. Il rimborso deve avvenire entro cinque anni, con interessi almeno pari al tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento marginale (art. 12, parr. 1-2).
Calcolo dei contributi e orientamenti dell’ABE
L’art. 13 dispone che i contributi siano basati sull’ammontare dei depositi coperti e sul rischio assunto dai membri. Sono consentite riduzioni per settori a basso rischio, per membri di sistemi di protezione istituzionale e, in taluni casi, per organismi centrali e affiliati su base consolidata; può essere previsto un contributo minimo. Gli SGD possono usare propri metodi basati sul rischio, ma il metodo deve essere approvato dall’autorità competente in cooperazione con l’autorità designata. L’ABE deve emanare orientamenti entro il 3 luglio 2015 e rivederli almeno ogni cinque anni (art. 13, par. 3).
Cooperazione transfrontaliera e SGD per succursali
L’art. 14 disciplina la cooperazione tra SGD degli Stati membri. I depositanti delle succursali in altri Stati membri sono coperti dal SGD dello Stato membro di origine; il rimborso è materialmente effettuato dal SGD dello Stato ospitante per conto dell’origine, che fornisce fondi e rimborsa i costi. In caso di trasferimento di un ente creditizio da un SGD a un altro, i contributi versati nei 12 mesi precedenti sono trasferiti, salvo i contributi straordinari. Sono richiesti accordi scritti di cooperazione e scambio di informazioni; le autorità designate devono notificare alla Commissione e all’ABE la propria identità entro il 3 luglio 2015.
Succursali di enti di paesi terzi
L’art. 15 impone agli Stati membri di verificare che le succursali di enti con sede principale fuori dall’Unione offrano una protezione equivalente a quella della direttiva. In caso contrario, lo Stato membro può imporre l’adesione a un SGD esistente, nel rispetto della direttiva 2013/36/UE. Le succursali interessate devono fornire informazioni chiare e comprensibili sulle garanzie applicabili nella lingua concordata o nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante.
Informazioni ai depositanti e limiti alla pubblicità
L’art. 16 impone agli enti creditizi di informare depositanti effettivi e potenziali sull’SGD di appartenenza, sulle esclusioni applicabili e sulle modalità di garanzia. Prima della conclusione del contratto va consegnato il modulo standard dell’allegato I, con conferma annuale nell’estratto conto e indicazione del sito internet dell’SGD. La pubblicità può limitarsi alla semplice menzione dell’SGD e non può richiamare una copertura illimitata. In caso di fusioni o conversioni, i depositanti devono essere informati almeno un mese prima, con un termine di tre mesi per ritirare o trasferire i depositi eccedenti la copertura senza penalità.
Elenco degli enti creditizi autorizzati e atti delegati
L’art. 17 prevede che l’ABE indichi, nell’elenco degli enti creditizi autorizzati, a quale SGD appartiene ciascun ente. L’art. 18 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per l’aggiornamento del livello di copertura in funzione dell’inflazione, con durata indeterminata della delega, possibilità di revoca da parte del Parlamento o del Consiglio e procedura di obiezione entro tre mesi.
Disposizioni transitorie, recepimento e abrogazione
L’art. 19 contiene regole transitorie sui depositi che cessano di essere coperti, sul mantenimento di alcuni livelli di copertura più elevati fino al 31 dicembre 2018 per gli Stati membri che già li applicavano al 1° gennaio 2008, e su relazioni della Commissione e dell’ABE entro il 3 luglio 2019. L’art. 20 impone il recepimento entro il 3 luglio 2015 per la maggior parte delle disposizioni e entro il 31 maggio 2016 per specifici profili dell’art. 8, par. 4, e dell’art. 13 ove necessario; gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali. L’art. 21 abroga la direttiva 94/19/CE, come modificata, con effetto dal 4 luglio 2019; l’art. 22 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione di alcune disposizioni dal 4 luglio 2015.
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