Direttiva 2014/51
Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna il quadro normativo UE per la vigilanza finanziaria, rafforzando i poteri dell’EIOPA e dell’ESMA e adattando la direttiva Solvibilità II alle nuove logiche di atti delegati, norme tecniche di regolamentazione/attuazione e procedure di convergenza della vigilanza. Introduce o rivede regole su governance, fondi propri, calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità, strumenti transitori, equivalenza dei paesi terzi e cooperazione tra autorità. Modifica inoltre la disciplina dei prospetti per attribuire all’ESMA compiti tecnici specifici. Gli Stati membri devono recepire la maggior parte delle disposizioni entro il 31 marzo 2015, con applicazione generale dal 1º gennaio 2016 e alcune eccezioni transitorie.
Rafforzamento dei poteri di vigilanza delle autorità europee (EIOPA e ESMA) e allineamento del quadro Solvibilità II e della normativa prospetti alle nuove procedure UE di atti delegati, norme tecniche e risoluzione delle controversie.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e richiede interventi di recepimento nel diritto nazionale, incidendo principalmente sul settore assicurativo e riassicurativo (direttiva 2009/138/CE - Solvibilità II), sul regime dei prospetti per l’offerta di valori mobiliari (direttiva 2003/71/CE) e su taluni profili dei regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza e del regolamento sulle agenzie di rating. Riguarda imprese di assicurazione e riassicurazione, gruppi assicurativi, società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista, società veicolo, autorità nazionali di vigilanza, EIOPA, ESMA e, per alcuni profili, le controparti centrali autorizzate, le ECAI, i paesi terzi equivalenti o temporaneamente equivalenti. Sono previste numerose esclusioni, condizioni specifiche e applicazioni differite, in particolare per misure transitorie, equivalenza dei paesi terzi, imprese captive e soglie dimensionali per gli obblighi informativi.
Rafforzamento dei poteri di vigilanza nel settore finanziario e assicurativo
La direttiva 2014/51/UE interviene in un contesto segnato dalla crisi finanziaria del 2007-2008 e dalla successiva costruzione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF). Il legislatore UE mira a migliorare coerenza, convergenza e capacità tecnica della vigilanza prudenziale, soprattutto nel settore assicurativo e riassicurativo, rafforzando il ruolo dell’EIOPA e, per il prospetto, dell’ESMA.
Ambito materiale e obiettivi
La direttiva modifica principalmente:
- la direttiva 2003/71/CE sui prospetti;
- la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II);
- il regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating;
- i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e n. 1095/2010 istitutivi di EIOPA ed ESMA.
L’obiettivo è duplice: da un lato uniformare gli strumenti di vigilanza e i relativi standard tecnici; dall’altro rendere più robusto il quadro prudenziale per imprese assicurative e riassicurative, includendo misure di lungo termine, regole sui fondi propri, meccanismi transitori e cooperazione fra autorità nazionali ed europee.
Prospetti e ruolo dell’ESMA
Per la direttiva 2003/71/CE, viene rafforzato il ruolo dell’ESMA nella predisposizione di norme tecniche di regolamentazione relative a:
- informazioni incluse per riferimento nel prospetto;
- procedure di approvazione del prospetto;
- modalità di pubblicazione;
- comunicazioni commerciali e messaggi pubblicitari.
L’ESMA deve presentare i progetti alla Commissione entro il 1º luglio 2015. È inoltre introdotto l’articolo 31 bis, che impone all’ESMA di valutare il fabbisogno di personale e risorse connesso ai nuovi compiti e di riferire alle istituzioni UE competenti.
Solvibilità II: impianto generale delle modifiche
La parte più ampia della direttiva riguarda Solvibilità II. Le modifiche incidono su:
- definizioni e perimetro soggettivo;
- governance e sistema di controllo interno;
- valutazione di attività e passività;
- riserve tecniche e tassi di interesse privi di rischio;
- SCR e MCR;
- fondi propri e loro classificazione;
- vigilanza di gruppo e collegi delle autorità;
- equivalenza dei regimi dei paesi terzi;
- obblighi di trasparenza e reporting.
La direttiva utilizza in modo massiccio la tecnica degli atti delegati e delle norme tecniche, rimettendo alla Commissione e all’EIOPA la definizione di dettagli applicativi, ma sempre entro limiti tecnici e senza scelte politiche di fondo.
Definizioni, forme giuridiche e riferimenti a strumenti UE
Vengono introdotte due definizioni importanti nell’articolo 13:
- "controparte centrale autorizzata", collegata al regolamento (UE) n. 648/2012;
- "ECAI", cioè agenzia esterna di valutazione del merito di credito, collegata al regolamento (CE) n. 1060/2009.
Sono inoltre aggiornati gli allegati III per includere, tra le forme societarie ammissibili per assicurazioni, riassicurazioni e imprese vita, anche:
- la Società europea (SE);
- la Società cooperativa europea (SCE), ove il diritto nazionale consenta l’esercizio assicurativo in forma cooperativa.
Informativa di vigilanza e principio di proporzionalità
L’articolo 35 è riscritto in senso più flessibile ma anche più strutturato. Le imprese devono trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini prudenziali. Tuttavia, le autorità possono limitare la periodicità o la portata dell’informativa, o concedere esenzioni analitiche, solo se:
- l’onere è eccessivo rispetto alla natura, portata e complessità dei rischi;
- l’informativa resta sufficiente per una vigilanza efficace;
- la stabilità finanziaria non è compromessa;
- l’impresa può fornire dati ad hoc.
Le limitazioni sono riservate ad imprese che non rappresentano più del 20% del mercato vita o non vita dello Stato membro, con priorità alle imprese più piccole. Per le imprese appartenenti a gruppi, le deroghe sono più rigorose.
La Commissione e l’EIOPA ricevono compiti ulteriori in materia di formati, modelli e tempistiche dell’informativa, con un richiamo espresso al principio di proporzionalità.
Potere di intervento, maggiorazioni di capitale e controlli in loco
L’articolo 37 viene esteso per coprire anche i casi in cui l’impresa utilizza:
- aggiustamento di congruità;
- aggiustamento per la volatilità;
- misure transitorie sui tassi risk-free o sulle riserve tecniche.
Se il profilo di rischio si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti, l’autorità può imporre una maggiorazione di capitale commisurata ai rischi effettivi. L’EIOPA riceve il compito di specificare con norme tecniche le circostanze e le metodologie di calcolo.
Sono inoltre rafforzati i poteri di cooperazione e assistenza dell’EIOPA nelle ispezioni in loco e nelle situazioni in cui una autorità nazionale sia impedita a esercitare i propri poteri in un altro Stato membro.
Riserve tecniche, tassi risk-free e misure di lungo termine
La direttiva introduce un complesso sistema di norme sulle garanzie a lungo termine. In particolare:
- l’articolo 77 bis disciplina l’estrapolazione della pertinente struttura a termine dei tassi privi di rischio;
- l’articolo 77 ter regola l’aggiustamento di congruità;
- l’articolo 77 quater ne stabilisce il calcolo, inclusi i criteri sullo spread fondamentale;
- l’articolo 77 quinquies disciplina l’aggiustamento per la volatilità;
- l’articolo 77 sexies attribuisce all’EIOPA il compito di pubblicare regolarmente le informazioni tecniche necessarie;
- l’articolo 77 septies prevede un riesame complessivo entro il 1º gennaio 2021, con relazione dell’EIOPA e successiva relazione della Commissione.
Il regime è molto dettagliato e mira a evitare volatilità artificiale nei bilanci assicurativi, riconoscendo però ai legislatori nazionali un margine limitato: ad esempio, gli Stati membri possono prevedere che l’uso dell’aggiustamento per la volatilità sia soggetto ad autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza.
Requisiti patrimoniali, fondi propri e formula standard
La direttiva rivede la disciplina dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità. In particolare:
- l’articolo 86 e seguenti attribuiscono alla Commissione e all’EIOPA la definizione di metodi, ipotesi e tecniche per il calcolo delle riserve tecniche;
- l’articolo 92 disciplina i fondi propri accessori;
- l’articolo 97 introduce un elenco di elementi dei fondi propri e i criteri per classificare quelli non compresi nell’elenco;
- l’articolo 99 tratta i limiti quantitativi e gli adeguamenti per i fondi separati;
- l’articolo 109 bis armonizza gli input tecnici della formula standard;
- l’articolo 111 elenca in modo molto ampio i parametri tecnici della formula standard, inclusi rating ECAI, rischio di mercato, rischio di controparte, rischio operativo, rischio azionario, tecniche di attenuazione del rischio e parametri specifici dell’impresa.
La Commissione deve inoltre riesaminare entro il 31 dicembre 2020 l’adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard.
Livelli minimi del requisito patrimoniale minimo (MCR)
Sono aggiornati gli importi del MCR nell’articolo 129:
- 2.500.000 EUR per le imprese di assicurazione non vita, salvo che coprano i rami 10-15, nel qual caso il minimo non può essere inferiore a 3.700.000 EUR;
- 3.700.000 EUR per le imprese di assicurazione vita;
- 3.600.000 EUR per le imprese di riassicurazione;
- 1.200.000 EUR per le imprese di riassicurazione captive.
Gli Stati membri possono consentire, per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2017, l’applicazione di alcune percentuali del MCR al solo SCR. Le imprese non sono tenute, per tale calcolo, a determinare il proprio SCR su base trimestrale.
Governance, investimenti e prestiti “confezionati”
Sono rafforzati i requisiti qualitativi su governance e investimenti:
- gestione dei rischi;
- esternalizzazione, anche verso paesi terzi;
- utilizzo di derivati e tecniche di attenuazione del rischio;
- controlli sui prestiti “confezionati” e sugli strumenti finanziari strutturati;
- vigilanza sull’impiego di rating esterni, con richiesta di evitare dipendenza automatica dalle ECAI.
Per i prestiti confezionati, il cedente o sponsor deve mantenere un interesse economico netto rilevante, comunque non inferiore al 5%.
Equivalenza dei paesi terzi
La disciplina sull’equivalenza è estesa e resa più articolata. Per la riassicurazione e per la vigilanza di gruppo delle imprese con capogruppo extra-UE, la Commissione può adottare atti delegati che riconoscono:
- equivalenza piena;
- equivalenza temporanea;
- equivalenza di gruppo.
L’equivalenza temporanea richiede requisiti minimi: impegno del paese terzo verso un regime equivalente, programma di lavoro, risorse adeguate, approccio risk-based, cooperazione con EIOPA e autorità UE, vigilanza indipendente e segreto professionale. Il periodo temporaneo termina, in linea generale, il 31 dicembre 2020, con possibile proroga di un anno.
Vigilanza di gruppo, collegi e risoluzione delle controversie
La direttiva rafforza fortemente i collegi delle autorità di vigilanza, con obblighi di:
- scambio di informazioni tempestivo;
- consultazione preventiva su decisioni rilevanti;
- cooperazione nella determinazione dell’autorità di vigilanza del gruppo;
- motivazione delle decisioni congiunte o unilaterali;
- pubblicazione di informazioni strutturali sul gruppo.
In caso di disaccordo, molte controversie possono essere deferite all’EIOPA, che può agire ai sensi del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adottare decisioni vincolanti nel quadro della procedura di conciliazione. Ciò vale, tra l’altro, per:
- modelli interni di gruppo;
- approvazione di misure per imprese figlie;
- piano di risanamento e misure correttive;
- designazione dell’autorità di vigilanza del gruppo;
- scambio di informazioni fra autorità.
Informativa pubblica e trasparenza dei gruppi
Sono introdotti o riformati diversi obblighi di pubblicazione:
- relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria;
- effetti delle misure transitorie o degli aggiustamenti sulle posizioni finanziarie;
- struttura giuridica e organizzativa del gruppo;
- elenco pubblico delle imprese autorizzate pubblicato da EIOPA.
Gli Stati membri possono prevedere, per un periodo transitorio che non oltrepassa il 31 dicembre 2020, che in certi casi non debba essere evidenziata separatamente la maggiorazione di capitale o l’impatto dei parametri specifici dell’impresa.
Misure transitorie e timeline di recepimento
Il recepimento generale deve avvenire entro il 31 marzo 2015; le norme si applicano in via generale dal 1º gennaio 2016. Alcune disposizioni, come l’articolo 308 bis, si applicano dal 1º aprile 2015.
Le misure transitorie sono numerose e disciplinano:
- l’avvio del nuovo regime Solvibilità II;
- imprese che cessano l’attività;
- applicazione graduale di nuovi parametri tecnici;
- effetti su fondi propri di base storici;
- progressiva riduzione dei termini di reporting;
- trattamento transitorio per azioni acquistate prima del 1º gennaio 2016;
- periodi di rientro in caso di mancato rispetto del SCR;
- misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche fino al 2032.
Risorse delle autorità europee e clausole di riesame
La direttiva prevede che EIOPA, e in parte ESMA, valutino il fabbisogno di personale e risorse derivante dai nuovi compiti e riferiscano alle istituzioni UE. La Commissione deve inoltre presentare relazioni di riesame periodiche su diversi profili, tra cui l’adozione delle norme tecniche da parte delle autorità europee di vigilanza e l’uso dei metodi transitori o della formula standard.
Disposizioni principali
Modifiche alla disciplina dei prospetti (direttiva 2003/71/CE)
Rafforzamento del ruolo dell’ESMA nella definizione di norme tecniche di regolamentazione su informazioni da includere per riferimento, approvazione del prospetto, pubblicazione e comunicazioni commerciali (articoli 11, 13, 14 e 15). Le proposte tecniche dell’ESMA devono essere presentate entro il 1º luglio 2015. È aggiunto l’articolo 31 bis, con obbligo per l’ESMA di valutare il fabbisogno di personale e risorse e riferire al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.
Nuove definizioni e allineamento terminologico in Solvibilità II
Inserite le definizioni di "controparte centrale autorizzata" e di "agenzia esterna di valutazione del merito di credito" (ECAI) nell’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE. Aggiornate le forme giuridiche ammissibili includendo la Società cooperativa europea (SCE) e, per le imprese assicurative e riassicurative, la Società europea (SE) e la SCE negli allegati III.
Poteri normativi della Commissione, dell’EIOPA e procedure di adozione
Ampio ricorso ad atti delegati ex articolo 301 bis della direttiva 2009/138/CE per specificare elementi tecnici su governance, valutazione delle attività e passività, fondi propri, solvibilità, equivalenza dei paesi terzi, informativa e gruppi; e a norme tecniche di regolamentazione/attuazione elaborate dall’EIOPA, spesso con scadenze al 31 ottobre 2014, 30 giugno 2015 o 30 settembre 2015. La delega è conferita per quattro anni dal 23 maggio 2014, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; sono disciplinati anche i termini di obiezione sugli atti delegati e la fase transitoria fino al 24 maggio 2016 per le prime norme tecniche di regolamentazione.
Informativa di vigilanza, proporzionalità e deroghe per imprese minori
L’articolo 35 viene riscritto: le imprese devono fornire le informazioni necessarie a fini di vigilanza; le autorità possono limitare frequenza e contenuto delle informazioni periodiche o concedere esenzioni analitiche solo se l’onere è eccessivo rispetto ai rischi, se l’informativa resta efficace e se l’impresa è sotto determinate soglie. Le limitazioni/esenzioni sono riservate a imprese che non superano il 20% del mercato vita o non vita nazionale, con priorità alle imprese minori; per i gruppi valgono regole analoghe (articolo 254).
Poteri di intervento delle autorità e maggiorazioni di capitale
L’articolo 37 è esteso ai casi in cui l’impresa utilizza aggiustamento di congruità, aggiustamento per la volatilità o misure transitorie e il profilo di rischio si discosta significativamente dalle ipotesi sottese. Sono precisati criteri, procedura e base normativa per le maggiorazioni di capitale, con nuove competenze tecniche dell’EIOPA e della Commissione. È confermato che le decisioni nazionali devono essere motivate e coordinate nel collegio delle autorità.
Riserve tecniche, tassi risk-free e misure di lungo termine
Introdotti gli articoli 77 bis-77 septies, che disciplinano l’estrapolazione della pertinente struttura a termine dei tassi privi di rischio, l’aggiustamento di congruità, l’aggiustamento per la volatilità, le informazioni tecniche pubblicate trimestralmente dall’EIOPA e la revisione complessiva entro il 1º gennaio 2021. Vengono fissate condizioni stringenti per applicare l’aggiustamento di congruità e per l’uso dell’aggiustamento per la volatilità, con obblighi di trasparenza sulle conseguenze della mancata applicazione.
Regole su fondi propri, SCR e MCR
Riformati gli articoli 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111 e 130 per armonizzare la classificazione e ammissibilità dei fondi propri, la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) con formula standard, l’uso dei rating esterni, gli input tecnici e i limiti quantitativi. Modificati gli importi del MCR: 2.500.000 EUR per assicurazione non vita (3.700.000 EUR se copre i rami 10-15), 3.700.000 EUR per vita, 3.600.000 EUR per riassicurazione e 1.200.000 EUR per riassicurazione captive.
Misure transitorie e regime di avvio Solvibilità II
È introdotto l’articolo 308 bis con un regime transitorio che consente, dal 1º aprile 2015, l’adozione di decisioni su approvazioni/autorizzazioni in molte materie tecniche; dal 1º luglio 2015 ulteriori decisioni su equivalenza e metodi di gruppo. L’articolo 308 ter disciplina le imprese che cessano di sottoscrivere nuovi contratti; 308 quater e 308 quinquies introducono misure transitorie sui tassi risk-free e sulle riserve tecniche, applicabili previa approvazione dell’autorità di vigilanza. L’articolo 308 sexies impone piani di transizione e relazioni annuali.
Vigilanza di gruppo, collegi delle autorità e cooperazione con l’EIOPA
Numerosi articoli del titolo III sono modificati per rafforzare il collegio delle autorità di vigilanza, lo scambio di informazioni, le consultazioni preventive e la possibilità di deferimento all’EIOPA in caso di disaccordo. Sono previste regole per la designazione dell’autorità di vigilanza del gruppo, per i modelli interni di gruppo, per le decisioni congiunte e per le informazioni sulla struttura del gruppo, con obbligo di pubblicazione annuale di informazioni giuridiche e organizzative (articolo 256 bis).
Equivalenza dei paesi terzi
Gli articoli 172, 227 e 260 disciplinano criteri e procedure per l’equivalenza, sia per la riassicurazione sia per la vigilanza di gruppo delle imprese con capogruppo extra-UE. La Commissione può adottare atti delegati che dichiarano regimi equivalenti o temporaneamente equivalenti, con revisione periodica e supporto dell’EIOPA. La temporanea equivalenza può durare fino al 31 dicembre 2020, con possibile proroga di un anno.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento previste dall’articolo 7 entro il 31 marzo 2015 e applicarle dal 1º gennaio 2016, salvo l’articolo 308 bis che si applica dal 1º aprile 2015. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. La Commissione deve presentare una relazione annuale dal 1º gennaio 2017 sullo stato di presentazione delle norme tecniche da parte delle autorità europee di vigilanza.
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