Direttiva 2014/50
Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa requisiti minimi per rimuovere ostacoli alla mobilità dei lavoratori nell'Unione derivanti dalle regole dei regimi pensionistici complementari collegati al lavoro. Interviene soprattutto sulle condizioni di acquisizione dei diritti, sulla salvaguardia dei diritti maturati in caso di cessazione del rapporto e sul diritto all'informazione degli interessati. Gli Stati membri conservano un ampio margine nella scelta di forme e mezzi, ma devono garantire il risultato entro il 21 maggio 2018.
Requisiti minimi per facilitare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari collegati al rapporto di lavoro.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari aziendali o professionali istituiti conformemente al diritto e alle prassi nazionali e collegati a un rapporto di lavoro, con esclusione dei regimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Non si applica ai regimi chiusi a nuovi iscritti alla data di entrata in vigore, ai regimi soggetti a misure di risanamento o liquidazione da parte di autorità amministrative o giurisdizionali per il periodo di tali misure, ai fondi di garanzia/compensazione e ai fondi di riserva pensionistici nazionali, né ai pagamenti una tantum non connessi a un ente pensionistico. Sono escluse, in via generale, le prestazioni di invalidità e/o ai superstiti, salvo le disposizioni specifiche sugli aventi diritto superstiti. La direttiva si applica solo ai periodi di occupazione successivi al recepimento ed esclude i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro.
Direttiva 2014/50/UE sui requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori attraverso i diritti pensionistici complementari
La direttiva interviene nel quadro della libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 45 e 46 TFUE, con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli derivanti da alcune regole dei regimi pensionistici complementari collegati al rapporto di lavoro. Nei considerando, il legislatore dell'Unione sottolinea che i regimi complementari hanno un ruolo crescente nella protezione previdenziale e che la direttiva costituisce una misura minima, rispettosa dell'autonomia degli Stati membri e delle parti sociali.
Finalità e contesto normativo
La finalità è agevolare la mobilità transfrontaliera migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano da uno Stato membro a un altro. La direttiva si colloca accanto al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dai regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, ma ne resta distinta, poiché tali regole di coordinamento non si applicano, in linea generale, ai regimi pensionistici complementari. È richiamata anche la direttiva 98/49/CE come prima misura specifica in materia.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari aziendali o professionali istituiti secondo il diritto e le prassi nazionali e collegati a un rapporto di lavoro. Restano esclusi:
- i regimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004;
- i regimi chiusi ai nuovi iscritti alla data di entrata in vigore;
- i regimi sottoposti a misure amministrative o giurisdizionali di risanamento o liquidazione, per il periodo di tali misure;
- i fondi di garanzia, di compensazione e i fondi di riserva pensionistici nazionali;
- i pagamenti una tantum erogati dal datore di lavoro al termine del rapporto e non collegati a un ente pensionistico.
Sono inoltre escluse, di regola, le prestazioni di invalidità e/o ai superstiti collegate ai regimi, salvo le disposizioni specifiche sugli aventi diritto superstiti contenute nell'articolo 6. La direttiva non riguarda i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro. Si applica solo ai periodi di occupazione successivi al recepimento.
Definizioni rilevanti
L'articolo 3 definisce le nozioni centrali per l'applicazione della disciplina. In particolare, rilevano:
- "lavoratore in uscita", cioè l'iscritto attivo il cui rapporto di lavoro cessa e che si sposta tra Stati membri;
- "beneficiario differito", cioè l'ex iscritto attivo che ha maturato diritti ma non percepisce ancora la pensione;
- "diritti a pensione in sospeso", cioè i diritti maturati mantenuti nel regime di origine;
- "valore dei diritti pensionistici in sospeso", inteso come valore in capitale calcolato secondo normativa e prassi nazionali.
Queste definizioni sono essenziali per distinguere i requisiti di acquisizione da quelli di conservazione dei diritti già maturati.
Condizioni di acquisizione dei diritti pensionistici complementari
L'articolo 4 fissa un nucleo minimo di tutela per i lavoratori in uscita. In presenza di un periodo di acquisizione o di attesa, o di entrambi, il loro cumulo non può superare tre anni. Se è previsto un requisito di età minima per acquisire i diritti, esso non può essere superiore a 21 anni.
Se il lavoratore cessa il rapporto prima di maturare il diritto alla pensione complementare, il regime deve rimborsare i contributi versati dal lavoratore o per suo conto, secondo il diritto nazionale, gli accordi o i contratti collettivi. Quando il rischio d'investimento è sostenuto dal lavoratore, il rimborso può riguardare anche la somma dei contributi o il valore degli investimenti risultanti da tali contributi.
Gli Stati membri possono attribuire alle parti sociali la facoltà di stabilire regole diverse tramite contratti collettivi, purché non siano meno favorevoli e non ostacolino la libera circolazione dei lavoratori.
Salvaguardia dei diritti maturati e dei diritti in sospeso
L'articolo 5 impone agli Stati membri di garantire che i diritti maturati dal lavoratore in uscita possano restare nel regime in cui sono stati acquisiti, con valore iniziale determinato al momento della cessazione del rapporto. La tutela dei diritti in sospeso deve essere adeguata rispetto ai diritti degli iscritti attivi o all'evoluzione delle prestazioni già in pagamento, oppure comunque trattata in modo equo in relazione alla natura del regime.
La direttiva indica diversi modelli di tutela compatibili con questo obbligo:
- mantenimento del valore nominale, se il diritto dà titolo alla liquidazione di un importo nominale;
- adeguamento mediante tasso d'interesse incorporato nel regime o utile sul capitale investito;
- adeguamento in base a inflazione o livelli salariali, entro limiti proporzionali previsti dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva.
È inoltre consentito, se il valore dei diritti non supera una soglia fissata dallo Stato membro, il pagamento di un capitale equivalente invece della conservazione dei diritti, purché vi sia consenso informato del lavoratore e siano considerati gli oneri applicabili. Lo Stato membro deve comunicare alla Commissione la soglia applicata. Anche su questo punto gli Stati membri possono coinvolgere le parti sociali attraverso contratti collettivi, sempre nel rispetto del livello minimo di protezione e della libera circolazione.
Diritto all'informazione
L'articolo 6 rafforza la trasparenza verso gli interessati. Gli iscritti attivi possono ottenere, su richiesta, informazioni sulle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti complementari, in particolare:
- le condizioni per l'acquisizione dei diritti e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione;
- il valore dei diritti maturati o una stima effettuata nei dodici mesi precedenti;
- le condizioni per il trattamento futuro dei diritti in sospeso.
Se il regime consente un accesso anticipato ai diritti mediante pagamento in capitale, le informazioni devono includere anche un avvertimento scritto sulla possibilità di richiedere un parere sull'investimento del capitale a fini pensionistici. I beneficiari differiti hanno diritto, su richiesta, alle informazioni sul valore dei diritti in sospeso e sulle condizioni del loro trattamento. Se vi sono prestazioni ai superstiti collegate al regime, la medesima tutela informativa si estende ai beneficiari superstiti.
Le informazioni devono essere chiare, scritte e fornite entro un termine ragionevole; gli Stati membri possono limitarne la frequenza a una volta l'anno. Gli obblighi dell'articolo 6 si aggiungono a quelli previsti dall'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE.
Requisiti minimi e clausola di non-regressione
L'articolo 7 consacra la natura minima della disciplina. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli in materia di acquisizione dei diritti, salvaguardia dei diritti dei lavoratori in uscita e diritto all'informazione. Il recepimento non può in nessun caso determinare una riduzione dei diritti esistenti già riconosciuti nell'ordinamento nazionale.
Recepimento, attuazione e controllo
L'articolo 8 impone il termine di trasposizione al 21 maggio 2018. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie, oppure garantire che le parti sociali diano attuazione alle disposizioni mediante accordo, se ciò è consentito dalle norme nazionali sull'organizzazione dei regimi complementari. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione e assicurare un riferimento alla direttiva negli atti di recepimento.
Sul piano del follow-up, l'articolo 9 richiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 21 maggio 2019, le informazioni disponibili sull'applicazione della direttiva. La Commissione deve presentare una relazione di valutazione entro il 21 maggio 2020 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la gestione dei piani pensionistici complementari aziendali o professionali in caso di mobilità internazionale del lavoratore. Occorre verificare la durata di eventuali periodi di attesa o di acquisizione, l'età minima prevista dal regolamento del regime, le regole di rimborso dei contributi in caso di cessazione anticipata, nonché i criteri di valorizzazione e rivalutazione dei diritti in sospeso. È inoltre centrale predisporre procedure informative adeguate, documentate e tempestive, specie quando il regime prevede la liquidazione in capitale o l'interazione con le parti sociali tramite contrattazione collettiva.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 stabilisce norme volte a facilitare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole dei regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro. I considerando chiariscono che la direttiva mira a migliorare l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari e costituisce una misura minima, senza incidere sulla competenza degli Stati membri a organizzare i propri regimi pensionistici.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L'articolo 2 delimita l'ambito ai regimi pensionistici complementari, esclusi quelli disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Sono esclusi i regimi chiusi ai nuovi iscritti, i regimi sottoposti a misure di risanamento o liquidazione, i fondi di garanzia/compensazione e i fondi di riserva nazionali, nonché il pagamento una tantum non connesso a un ente pensionistico. La direttiva non si applica alle prestazioni di invalidità e/o ai superstiti, salvo le regole specifiche degli articoli 5 e 6 per i superstiti. Si applica solo ai periodi di occupazione successivi al recepimento e non ai movimenti intra-statali.
Definizioni chiave
L'articolo 3 definisce, tra l'altro, pensione complementare, regime pensionistico complementare, iscritti attivi, periodo di attesa, periodo di acquisizione, diritti pensionistici maturati, lavoratore in uscita, beneficiario differito, diritti a pensione in sospeso e valore dei diritti pensionistici in sospeso. Tali definizioni sono centrali per distinguere la fase di maturazione dei diritti da quella di conservazione dei diritti già acquisiti.
Condizioni di acquisizione dei diritti
L'articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che, se esistono un periodo di acquisizione o di attesa, o entrambi, la durata totale non superi tre anni per i lavoratori in uscita, e che l'età minima di acquisizione non sia superiore a 21 anni. Se il lavoratore cessa il rapporto prima di aver maturato diritti, il regime deve rimborsare i contributi versati dal lavoratore o per suo conto; se il rischio d'investimento è a carico del lavoratore, il rimborso può riguardare anche il valore degli investimenti derivanti da tali contributi. Gli Stati membri possono autorizzare le parti sociali a prevedere regole diverse, purché non meno favorevoli e non ostative alla libera circolazione.
Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso
L'articolo 5 richiede che i diritti pensionistici maturati possano restare nel regime di origine, con valore iniziale calcolato alla cessazione del rapporto di lavoro. Gli Stati membri devono garantire che i diritti in sospeso o il loro valore siano preservati in modo equo rispetto ai diritti degli iscritti attivi o all'evoluzione delle prestazioni in pagamento, anche tramite mantenimento del valore nominale, capitalizzazione con interessi o utili, o adeguamento all'inflazione/salari nei limiti previsti dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva. È consentito, se il valore dei diritti non supera una soglia fissata dallo Stato membro, liquidare un capitale equivalente con consenso informato del lavoratore; lo Stato membro deve comunicare alla Commissione la soglia applicata.
Diritto all'informazione
L'articolo 6 impone agli Stati membri di garantire, su richiesta, informazioni agli iscritti attivi sulle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro, inclusi condizioni di acquisizione, valore o stima dei diritti maturati e trattamento futuro dei diritti in sospeso. I beneficiari differiti hanno diritto alle stesse informazioni sui diritti in sospeso e, se previste prestazioni ai superstiti, anche i beneficiari superstiti. Le informazioni devono essere fornite per iscritto, in modo chiaro e entro un termine ragionevole; gli Stati membri possono limitare la frequenza a una volta l'anno. Restano salvi gli obblighi informativi previsti dalla direttiva 2003/41/CE.
Requisiti minimi e clausola di non-regressione
L'articolo 7 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli in materia di acquisizione, salvaguardia dei diritti e informazione. Il recepimento non può comunque comportare una riduzione dei diritti esistenti o del livello di informazione già riconosciuto a livello nazionale.
Recepimento e termine di trasposizione
L'articolo 8 impone agli Stati membri di adottare entro il 21 maggio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, oppure di garantire entro la stessa data che le parti sociali attuino le misure richieste tramite accordo. Gli Stati devono informare immediatamente la Commissione e assicurare che gli atti nazionali rechino un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Relazione della Commissione
L'articolo 9 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 21 maggio 2019, tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della direttiva. La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 21 maggio 2020.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 10 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 11 indica come destinatari gli Stati membri.
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