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Direttiva 2014/53

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/53/UE rifonde e sostituisce la direttiva 1999/5/CE, creando un quadro armonizzato per la commercializzazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell’Unione. Essa fissa requisiti essenziali di sicurezza, compatibilità elettromagnetica, uso efficiente dello spettro radio e ulteriori requisiti per talune categorie di apparecchiature, disciplinando inoltre valutazione della conformità, marcatura CE, obblighi degli operatori economici e vigilanza del mercato. La direttiva prevede inoltre poteri delegati e di esecuzione per aggiornare aspetti tecnici e introduce regole transitorie, di recepimento e di abrogazione della direttiva precedente.

Armonizzazione delle norme sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio delle apparecchiature radio nell’Unione, con requisiti essenziali, procedure di conformità e vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato e messe in servizio nell’Unione, comprese le forniture a distanza. Riguarda fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, organismi di valutazione della conformità e autorità nazionali di vigilanza del mercato. Sono escluse le apparecchiature elencate nell’allegato I, le apparecchiature usate esclusivamente per pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato e attività penale, nonché, per effetto dei considerando e dell’articolo 1, le apparecchiature terminali a linea fissa; per le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione non si applicano la direttiva 2014/35/UE e la direttiva 2014/30/UE, salvo il rinvio specifico all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per la prima.

Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell’Unione, sostituendo la direttiva 1999/5/CE. Il testo si colloca nel quadro della normativa UE sulla commercializzazione dei prodotti, con rinvio al regolamento (CE) n. 765/2008 per accreditamento, vigilanza del mercato e marcatura CE, e alla decisione 768/2008/CE per l’impostazione dei moduli di conformità.

Finalità e logica regolatoria

L’obiettivo è assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica e l’uso efficace ed efficiente dello spettro radio, evitando interferenze dannose e garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno. La direttiva resta, per impostazione, una direttiva di armonizzazione minima/essenziale: fissa i risultati da raggiungere, mentre lascia agli Stati membri la scelta di forma e mezzi di attuazione.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, inclusa la vendita a distanza, e riguarda le apparecchiature radio destinate alla messa a disposizione sul mercato o alla messa in servizio nell’Unione. Sono escluse le apparecchiature elencate nell’allegato I e quelle usate esclusivamente per pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato e attività dello Stato in materia di diritto penale. Per le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione non trova applicazione la direttiva 2014/35/UE, salvo il richiamo specifico all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce i concetti essenziali per l’operatività del sistema: apparecchiatura radio, radiocomunicazione, radiodeterminazione, onde radio, interfaccia radio, classe di apparecchiatura radio, interferenze dannose, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell’Unione e marcatura CE. Tali definizioni sono determinanti per individuare soggetti obbligati, perimetro applicativo e regime di responsabilità.

Requisiti essenziali

Le apparecchiature radio devono essere progettate e fabbricate in modo da:

  • garantire la protezione della salute e della sicurezza di persone, animali domestici e beni, con rinvio ai requisiti di sicurezza della direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;
  • assicurare un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE;
  • utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportarne l’uso efficiente per evitare interferenze dannose.

Per determinate categorie o classi, la direttiva impone ulteriori requisiti relativi a interoperabilità con accessori, collegamento a interfacce in tutta l’Unione, non dannosità per reti e servizi, tutela dei dati e della vita privata, protezione dalle frodi, accesso ai servizi di emergenza, accessibilità per persone con disabilità e prevenzione dell’introduzione di software non conforme. La Commissione può precisare, con atti delegati, quali categorie o classi debbano rispettare ciascuno di tali requisiti.

Combinazioni apparecchiatura radio e software

La disciplina riconosce che la conformità può dipendere anche dal software. I fabbricanti di apparecchiature radio e del software che ne consente il funzionamento previsto devono fornire agli Stati membri e alla Commissione informazioni sulla conformità delle combinazioni previste apparecchiatura/software, basate su una valutazione di conformità e rese in una dichiarazione contenente gli elementi dell’allegato VI. La Commissione può individuare, con atti delegati e di esecuzione, le categorie interessate e le modalità operative di fornitura di tali informazioni.

Registrazione centralizzata di talune categorie

Per categorie di apparecchiature con basso livello di conformità ai requisiti essenziali, a decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti devono registrare il tipo di prodotto in un sistema centrale prima dell’immissione sul mercato. In sede di registrazione devono essere forniti alcuni elementi della documentazione tecnica; la Commissione attribuisce un numero di registrazione da apporre sul prodotto. La scelta delle categorie soggette all’obbligo e i dettagli documentali sono demandati ad atti delegati; le modalità tecniche di registrazione e di apposizione del numero sono demandate ad atti di esecuzione.

Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

Gli Stati membri devono garantire che sul mercato siano messi a disposizione solo prodotti conformi. Le apparecchiature radio conformi devono poter essere messe in servizio e utilizzate, salvo le eventuali autorizzazioni per l’uso dello spettro radio e le condizioni previste dal diritto UE. Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari soltanto per esigenze di uso efficiente dello spettro, prevenzione di interferenze dannose, prevenzione di perturbazioni elettromagnetiche o tutela della salute pubblica.

La direttiva consente l’esposizione di apparecchiature non conformi in fiere ed eventi analoghi, purché sia chiaramente indicato che non possono essere messe sul mercato o in servizio e siano adottate misure per prevenire interferenze e rischi per la sicurezza.

Obblighi degli operatori economici

Il sistema attribuisce obblighi differenziati a fabbricanti, importatori e distributori.

I fabbricanti devono:

  • progettare e fabbricare i prodotti conformemente ai requisiti essenziali;
  • garantire che possano essere utilizzati in almeno uno Stato membro senza violare le regole sull’uso dello spettro;
  • predisporre la documentazione tecnica e svolgere la procedura di valutazione della conformità;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE;
  • conservare documentazione tecnica e dichiarazione per 10 anni;
  • mantenere la produzione in serie conforme, effettuare se necessario prove a campione, esaminare reclami e richiami, e informare i distributori del monitoraggio;
  • identificare il prodotto e riportare nome, denominazione commerciale o marchio e indirizzo postale di contatto;
  • fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta dallo Stato membro;
  • includere, per le apparecchiature che emettono onde radio, bande di frequenza e potenza trasmessa;
  • allegare la dichiarazione UE o una dichiarazione semplificata;
  • indicare, se vi sono restrizioni di messa in servizio o di uso, gli Stati membri o le zone interessate.

Gli importatori devono verificare prima dell’immissione sul mercato che il fabbricante abbia eseguito la corretta procedura di conformità e che siano rispettati gli obblighi di documentazione, marcatura, istruzioni e identificazione; devono inoltre apporre i propri dati identificativi, garantire la conservazione dei prodotti durante trasporto e immagazzinamento, effettuare controlli a campione se necessario e informare fabbricante e autorità in caso di rischio.

I distributori devono agire con la dovuta diligenza, verificare la presenza di marcatura CE, documentazione, istruzioni e informazioni di sicurezza, nonché il rispetto degli obblighi del fabbricante e dell’importatore per gli aspetti indicati dalla direttiva. Se ritengono che il prodotto sia non conforme o rischioso, devono sospendere la messa a disposizione, informare i soggetti rilevanti e cooperare con le autorità.

Chi immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o lo modifica in modo da incidere sulla conformità è considerato fabbricante e assume i relativi obblighi. Tutti gli operatori economici devono inoltre essere in grado di indicare, per 10 anni, i soggetti da cui hanno ricevuto e a cui hanno fornito apparecchiature radio.

Valutazione della conformità, presunzione di conformità e dichiarazioni

La direttiva prevede la presunzione di conformità per i prodotti conformi a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella misura in cui tali norme coprano i pertinenti requisiti essenziali.

Le procedure di valutazione della conformità sono tre:

  • controllo interno della produzione;
  • esame UE del tipo con conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione;
  • conformità basata sulla garanzia totale di qualità.

Per alcuni requisiti tecnici, e in assenza o in caso di applicazione solo parziale di norme armonizzate, la direttiva restringe le procedure utilizzabili alle opzioni più rigorose. La dichiarazione di conformità UE deve seguire un modello armonizzato, essere aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro interessato; è ammessa una dichiarazione semplificata con rinvio al testo integrale online. Se il prodotto è soggetto a più atti UE che richiedono la dichiarazione, si redige un’unica dichiarazione integrata.

Marcatura CE e documentazione tecnica

La marcatura CE si appone in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla targhetta, e sull’imballaggio; deve precedere l’immissione sul mercato. Quando interviene un organismo notificato nella procedura di cui all’allegato IV, la marcatura è seguita dal numero identificativo dell’organismo. Per i prodotti di piccole dimensioni l’altezza della marcatura CE può essere inferiore a 5 mm, purché resti visibile e leggibile.

La documentazione tecnica, redatta prima dell’immissione sul mercato e aggiornata nel tempo, deve contenere almeno gli elementi dell’allegato V; se non è sufficiente, l’autorità di vigilanza può imporre prove a spese del fabbricante o dell’importatore per verificare la conformità.

Organismi notificati e procedura di notifica

Gli articoli 22-38 disciplinano l’intero sistema di notifica degli organismi terzi che svolgono valutazioni della conformità. Gli Stati membri devono istituire un’autorità di notifica, definire procedure di valutazione e controllo e possono affidarsi all’organismo nazionale di accreditamento.

Gli organismi notificati devono essere giuridicamente stabiliti nell’Unione, indipendenti, imparziali e tecnicamente competenti; devono disporre di personale qualificato, di assicurazione per la responsabilità civile e di procedure idonee a garantire riservatezza, obiettività e capacità operativa. È richiesto che cooperino nel coordinamento settoriale e che siano soggetti a controllo continuo. La notifica avviene per via elettronica; la Commissione assegna il numero di identificazione e pubblica l’elenco degli organismi notificati.

Se un organismo non soddisfa più i requisiti, l’autorità di notifica deve limitarne, sospenderne o ritirarne la notifica; in caso di contestazione della competenza, la Commissione può chiedere misure correttive o il ritiro della notifica mediante atto di esecuzione.

Vigilanza del mercato, procedure nazionali e salvaguardia dell’Unione

Alla vigilanza del mercato si applica il regolamento (CE) n. 765/2008. Se un’autorità nazionale ritiene che un’apparecchiatura presenti un rischio, deve procedere a una valutazione completa e, se emerge una non conformità, chiedere al soggetto economico misure correttive, ritiro o richiamo. Se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati.

Se l’operatore non adotta le misure richieste, lo Stato membro può imporre provvedimenti provvisori di divieto o limitazione della commercializzazione, ritiro o richiamo. In assenza di obiezioni entro tre mesi, la misura è considerata giustificata. Se sorgono obiezioni o la Commissione ritiene la misura contraria al diritto UE, si attiva la procedura di salvaguardia dell’Unione, con decisione della Commissione mediante atto di esecuzione.

La direttiva disciplina anche il caso dei prodotti conformi ma rischiosi e la non conformità formale, tra cui assenza o irregolarità della marcatura CE, della dichiarazione UE, della documentazione tecnica, delle informazioni sugli operatori economici e degli obblighi di registrazione: in tali casi, lo Stato membro chiede la regolarizzazione e, se la non conformità persiste, limita o vieta la messa a disposizione sul mercato.

Poteri della Commissione, sanzioni e riesame

La Commissione dispone di ampi poteri delegati per specificare categorie e classi di prodotti soggetti a particolari obblighi, con delega quinquennale a decorrere dall’11 giugno 2014. La delega è revocabile e tacitamente prorogabile; gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni di Parlamento e Consiglio nei termini previsti.

La Commissione è assistita dal comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni, secondo il regolamento (UE) n. 182/2011. Gli atti di esecuzione sono adottati con procedura consultiva, di esame o d’urgenza a seconda dei casi.

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della disciplina nazionale di recepimento, incluse, per le infrazioni gravi, sanzioni penali. Sono inoltre previste relazioni periodiche degli Stati membri e della Commissione sull’applicazione della direttiva e un riesame del suo funzionamento, con attenzione anche a caricabatteria standardizzati e alla visualizzazione delle informazioni obbligatorie su schermi integrati.

Disposizioni transitorie, recepimento e abrogazione

Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 12 giugno 2016 e applicarle dal 13 giugno 2016. La direttiva 1999/5/CE è abrogata dal 13 giugno 2016.

È previsto un regime transitorio per consentire la commercializzazione e la messa in servizio delle apparecchiature già immesse sul mercato ai sensi della direttiva precedente: per gli aspetti disciplinati dalla nuova direttiva, gli Stati membri non possono ostacolare i prodotti conformi alla legislazione UE applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e immessi sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.

Disposizioni principali

Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell’Unione. Sono escluse le apparecchiature dell’allegato I e quelle usate esclusivamente per pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato e diritto penale. Per le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione non si applica la direttiva 2014/35/UE, salvo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), richiamato dalla direttiva stessa.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce nozioni centrali quali apparecchiatura radio, radiocomunicazione, radiodeterminazione, onde radio, interfaccia radio, classe di apparecchiatura radio, interferenze dannose, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell’Unione e marcatura CE. È previsto anche un potere di esecuzione della Commissione per chiarire se determinate categorie di prodotti rientrino o meno nella definizione di apparecchiatura radio.

Requisiti essenziali e requisiti aggiuntivi per talune categorie

L’articolo 3 richiede che le apparecchiature radio garantiscano: tutela della salute e sicurezza di persone, animali domestici e beni; adeguata compatibilità elettromagnetica; uso efficace dello spettro radio e supporto al suo uso efficiente per evitare interferenze dannose. Per determinate categorie o classi, devono inoltre essere soddisfatti requisiti su interoperabilità con accessori e reti, collegabilità a interfacce in tutta l’Unione, assenza di danni alla rete, protezione dei dati e della vita privata, prevenzione frodi, accesso ai servizi di emergenza, accessibilità per utenti disabili e prevenzione dell’introduzione di software non conforme. La Commissione può specificare con atti delegati le categorie o classi soggette a ciascun requisito aggiuntivo.

Informazioni sulla conformità di combinazioni apparecchiatura radio/software

L’articolo 4 impone ai fabbricanti di apparecchiature radio e di software che ne consente il funzionamento previsto di fornire agli Stati membri e alla Commissione informazioni sulla conformità delle combinazioni previste ai requisiti essenziali, sulla base di una valutazione della conformità e in forma di dichiarazione contenente gli elementi dell’allegato VI. La Commissione può individuare, tramite atti delegati, le categorie o classi interessate e adottare atti di esecuzione sulle modalità operative di messa a disposizione delle informazioni.

Registrazione di taluni tipi di apparecchiature radio

L’articolo 5 prevede, a decorrere dal 12 giugno 2018, l’obbligo di registrare nel sistema centrale i tipi di apparecchiature appartenenti a categorie caratterizzate da basso livello di conformità, prima dell’immissione sul mercato. In sede di registrazione va fornita parte o, se giustificato, tutta la documentazione tecnica prevista dall’allegato V, lettere a), d), e), f), g), h) e i), e la Commissione attribuisce un numero di registrazione da apporre sui prodotti. La Commissione disciplina con atti delegati le categorie interessate e gli elementi documentali richiesti, e con atti di esecuzione le modalità operative della registrazione e dell’apposizione del numero.

Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

Gli Stati membri devono consentire e non ostacolare la messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio conformi e autorizzarne la messa in servizio e l’uso se adeguatamente installate, mantenute e usate secondo destinazione. Possono introdurre requisiti supplementari solo per motivi legati all’uso più efficiente dello spettro, alla prevenzione di interferenze dannose, di perturbazioni elettromagnetiche o di rischi per la salute pubblica. Sono inoltre previste regole per esposizione e dimostrazione di apparecchi non conformi in fiere ed eventi, purché sia chiaramente indicato che non possono essere messi sul mercato o in servizio e siano adottate misure contro interferenze e rischi.

Obblighi dei fabbricanti, importatori, distributori e casi di equiparazione al fabbricante

Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 ripartiscono gli obblighi lungo la catena di fornitura. I fabbricanti devono garantire progettazione e fabbricazione conformi, redigere la documentazione tecnica, effettuare la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE, apporre la marcatura CE, identificare il prodotto e se stessi, fornire istruzioni e informazioni di sicurezza, mantenere la documentazione per dieci anni e adottare misure correttive in caso di non conformità o rischio. Gli importatori devono immettere sul mercato solo prodotti conformi, verificare che il fabbricante abbia eseguito le procedure e adempiuto agli obblighi documentali e di marcatura, indicare i propri dati identificativi e cooperare con le autorità; i distributori devono esercitare diligenza, verificare documentazione e marcatura, e non mettere a disposizione prodotti non conformi. Chi immette sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica il prodotto incidendo sulla conformità, è considerato fabbricante. Tutti gli operatori devono conservare per dieci anni le informazioni utili a identificare i soggetti a monte e a valle della filiera.

Presunzione di conformità, procedure di valutazione della conformità e dichiarazione UE

L’articolo 16 stabilisce la presunzione di conformità per i prodotti conformi a norme armonizzate pubblicate nella GUUE, nei limiti di copertura di tali norme. L’articolo 17 prevede tre procedure principali: controllo interno della produzione, esame UE del tipo con conformità al tipo, e conformità basata sulla garanzia totale di qualità; per alcuni requisiti o in assenza di norme armonizzate si applicano solo le procedure più rigorose. L’articolo 18 disciplina la dichiarazione di conformità UE, la sua struttura, l’aggiornamento continuo, la traduzione nelle lingue richieste dallo Stato membro e la possibilità di dichiarazione semplificata. Se più atti UE impongono la dichiarazione, è sufficiente un’unica dichiarazione integrata.

Marcatura CE e documentazione tecnica

Gli articoli 19, 20 e 21 fissano le regole sulla marcatura CE, che deve essere visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla targhetta e sull’imballaggio, prima dell’immissione sul mercato; per apparecchiature di piccole dimensioni l’altezza può essere inferiore a 5 mm. In caso di procedura con organismo notificato, la marcatura è seguita dal numero identificativo dell’organismo. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi dell’allegato V, essere predisposta prima dell’immissione sul mercato e aggiornata; se incompleta, l’autorità di vigilanza può richiedere prove a spese del fabbricante o dell’importatore.

Notifica, requisiti e controllo degli organismi di valutazione della conformità

Gli articoli 22-38 disciplinano la notifica degli organismi terzi abilitati a svolgere compiti di valutazione della conformità. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica, possono avvalersi dell’organismo nazionale di accreditamento e devono garantire indipendenza, imparzialità, competenza, riservatezza e adeguate risorse. Gli organismi notificati devono soddisfare requisiti stringenti di indipendenza, capacità tecnica, personale qualificato, assicurazione di responsabilità civile, segreto professionale e partecipazione al coordinamento settoriale. La procedura di notifica avviene elettronicamente; la Commissione assegna il numero identificativo e pubblica l’elenco. Sono previste limitazione, sospensione o revoca della notifica, ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati e cooperazione tra organismi, autorità e Commissione.

Vigilanza del mercato e procedure per apparecchiature a rischio o non conformi

L’articolo 39 rinvia al regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione. L’articolo 40 disciplina la procedura nazionale per le apparecchiature che presentano un rischio o risultano non conformi: l’autorità valuta il prodotto, chiede misure correttive, e se necessario adotta misure provvisorie di divieto, restrizione, ritiro o richiamo, informando Commissione e altri Stati membri; se non vi sono obiezioni entro tre mesi la misura è ritenuta giustificata. L’articolo 41 prevede la procedura di salvaguardia dell’Unione con decisione della Commissione mediante atto di esecuzione. L’articolo 42 disciplina i prodotti conformi ma rischiosi. L’articolo 43 riguarda la non conformità formale, inclusi difetti di marcatura CE, dichiarazione UE, documentazione tecnica, informazioni sugli operatori e obblighi di registrazione, imponendo la correzione e, in caso di persistenza, il ritiro o il divieto di commercializzazione.

Poteri delegati, atti di esecuzione e comitologia

L’articolo 44 conferisce alla Commissione una delega quinquennale, decorrente dall’11 giugno 2014, per specificare categorie/classi di apparecchiature soggette ad alcuni requisiti o obblighi, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento e Consiglio; la delega è revocabile. L’articolo 45 istituisce il comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per le procedure consultiva, d’esame e d’urgenza, secondo i casi previsti dalla direttiva.

Sanzioni, relazioni e riesame

L’articolo 46 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali per violazioni gravi. L’articolo 47 richiede relazioni periodiche degli Stati membri entro il 12 giugno 2017 e poi almeno ogni due anni, nonché una relazione della Commissione entro il 12 giugno 2018 e poi ogni cinque anni, con focus anche su norme, mercato aperto, caricabatteria standardizzati e visualizzazione su schermo integrato. La Commissione deve inoltre riesaminare il funzionamento della direttiva e, nel riesame, considerare soluzioni tecnologiche alternative per le informazioni obbligatorie. L’articolo 48 contiene un regime transitorio per i prodotti conformi alla normativa precedente e immessi sul mercato prima del 13 giugno 2017.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 49, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 12 giugno 2016 e applicarle dal 13 giugno 2016, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni e le norme fondamentali di diritto interno. L’articolo 50 abroga la direttiva 1999/5/CE dal 13 giugno 2016, con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato VIII. L’articolo 51 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 52 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

Materiemercato internoapparecchiature radiovigilanza del mercatonormazione tecnicatutela dei consumatori

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