Direttiva 2014/55
Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, imponendo agli Stati membri di garantire che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori accettino fatture elettroniche conformi a una norma europea. L’obiettivo è ridurre frammentazione, costi e ostacoli transfrontalieri, assicurando interoperabilità semantica e, in misura più ampia, sintattica e di trasmissione. La direttiva lascia agli Stati membri margini di organizzazione tecnica e attuativa, ma vincola al risultato dell’accettazione ed elaborazione delle e-fatture conformi dopo la trasposizione.
Armonizzazione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici mediante una norma europea comune e l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi
Ambito di applicazione
Si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti disciplinati dalle direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Il vincolo riguarda i destinatari delle fatture, ossia amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e centrali di committenza, che devono ricevere ed elaborare fatture conformi alla norma europea e a una delle sintassi pubblicate dalla Commissione. Restano escluse le fatture relative a contratti segreti o con speciali misure di sicurezza rientranti nelle esclusioni previste dalle direttive sugli appalti/difesa e sicurezza; la direttiva non pregiudica inoltre l’articolo 346 TFUE né la disciplina IVA della direttiva 2006/112/CE.
Direttiva 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
La direttiva interviene per superare la frammentazione delle regole tecniche e giuridiche sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, ritenuta fonte di incertezza, costi e ostacoli al commercio transfrontaliero. Il legislatore dell’Unione sceglie una soluzione di armonizzazione minima ma vincolante sul risultato: una norma europea comune sul modello semantico dei dati e l’obbligo, per i destinatari pubblici, di accettare ed elaborare fatture elettroniche conformi.
Finalità e logica dell’intervento
Nei considerando iniziali si evidenzia che negli Stati membri coesistono molte norme nazionali, regionali e proprietarie non interoperabili. Questa frammentazione ostacola gli operatori economici, soprattutto nelle gare transfrontaliere, e frena il mercato interno. La direttiva mira quindi a rimuovere gli ostacoli al commercio e a promuovere benefici di efficienza, risparmio, riduzione degli oneri amministrativi e minore impatto ambientale.
Ambito di applicazione
L’ambito materiale riguarda le fatture elettroniche emesse in esecuzione di contratti soggetti alla disciplina UE in materia di appalti e concessioni: direttiva 2009/81/CE, direttiva 2014/23/UE, direttiva 2014/24/UE e direttiva 2014/25/UE. La disciplina si concentra sulle fatture emesse dall’operatore economico aggiudicatario; il considerando 14 precisa che, in caso di pagamento diretto ai subappaltatori, gli Stati membri devono disciplinare nei documenti di gara se la fatturazione elettronica debba applicarsi anche a tali pagamenti.
La direttiva si applica anche ai contratti di concessione che comportano un pagamento e dunque l’emissione di fatture. Restano esclusi i contratti segreti o con speciali misure di sicurezza, nei limiti delle esclusioni già previste dalle direttive settoriali richiamate e, per il settore difesa e sicurezza, alle condizioni dell’articolo 1, paragrafo 2.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce che per "fattura elettronica" si intende una fattura emessa, trasmessa e ricevuta in formato elettronico strutturato, tale da consentire l’elaborazione automatica ed elettronica. La nozione è quindi più ristretta rispetto a un semplice documento digitale o a un file immagine, che non rientra nella disciplina.
Sono inoltre definiti gli "elementi essenziali" della fattura, il "modello semantico dei dati", la "sintassi" e le "corrispondenze sintattiche", oltre alle categorie soggettive di amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e centrali di committenza, con rinvio alle definizioni già presenti nelle direttive sugli appalti e concessioni.
Norma europea sulla fatturazione elettronica
Il cuore dell’intervento è l’articolo 3. La Commissione deve chiedere a un organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica. La norma deve rispettare alcuni criteri minimi:
- neutralità tecnologica;
- compatibilità con le norme internazionali pertinenti;
- coerenza con la direttiva 2006/112/CE;
- attenzione alla protezione dei dati personali, alla tutela dei dati fin dalla progettazione, alla proporzionalità, minimizzazione e limitazione delle finalità;
- capacità di supportare sistemi pratici, facili da usare, flessibili ed efficienti in termini di costi;
- considerazione delle esigenze delle PMI e delle amministrazioni sub-centrali;
- idoneità anche per le transazioni B2B.
La Commissione deve inoltre richiedere un elenco limitato di sintassi conformi, corrispondenze sintattiche e linee guida sull’interoperabilità a livello di trasmissione. La pubblicazione del riferimento della norma e dell’elenco delle sintassi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea deve essere completata entro il 27 maggio 2017, previa verifica pratica della norma con coinvolgimento dell’utente finale e relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio.
Obiezioni formali e revisione tecnica
L’articolo 4 prevede una procedura di obiezione formale qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che la norma o l’elenco non soddisfino i requisiti. In tal caso la Commissione può decidere se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti dalla GUUE. Le decisioni sono adottate secondo la procedura d’esame.
L’articolo 5 consente successivi aggiornamenti o revisioni della norma e dell’elenco delle sintassi per tener conto dell’evoluzione tecnologica e assicurare interoperabilità piena e permanente. La Commissione può agire tramite richiesta all’organismo europeo di normazione oppure, per l’elenco delle sintassi, anche mediante atto di esecuzione.
Elementi minimi della fattura
L’articolo 6 elenca gli elementi essenziali che devono essere presenti nella fattura elettronica. Tra questi figurano gli identificatori di processo e di fattura, il periodo di fatturazione, le informazioni sul venditore, sull’acquirente, sul beneficiario e sul rappresentante fiscale del venditore, il riferimento del contratto, i dettagli della consegna, le istruzioni di pagamento, gli importi a credito/debito, le voci di fattura, i totali e la ripartizione IVA.
Obbligo per le amministrazioni di ricevere ed elaborare
L’articolo 7 impone agli Stati membri di garantire che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformi alla norma europea pubblicata e a una delle sintassi pubblicate dalla Commissione. Il considerando 34 chiarisce che il rifiuto non può basarsi sul solo fatto che la fattura non rispetti ulteriori requisiti nazionali, settoriali o tecnici non previsti dalla direttiva. Restano però possibili rifiuti per altri motivi validi, come quelli contrattuali, e resta ferma la facoltà di controllare la correttezza del contenuto rispetto alla transazione sottostante.
La direttiva, come precisato nel considerando 35, incide solo sul destinatario della fattura e non toglie al mittente la facoltà di scegliere se inviare una fattura conforme alla norma europea, a norme nazionali o ad altri formati, o anche in formato cartaceo. Gli Stati membri possono tuttavia imporre, nell’ambito degli appalti pubblici, l’uso esclusivo della fatturazione elettronica.
Protezione dei dati e rapporti con l’IVA
L’articolo 8 ribadisce che la direttiva non pregiudica la normativa UE e nazionale sulla protezione dei dati. I dati personali ottenuti per la fatturazione elettronica possono essere usati solo per finalità compatibili, salvo diversa disposizione del diritto applicabile e nei limiti delle deroghe dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE. Le modalità di pubblicazione dei dati per trasparenza e rendicontazione devono rispettare la riservatezza.
L’articolo 9 chiarisce che la direttiva non incide sulle disposizioni della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA. I considerando spiegano che la nuova disciplina ha un obiettivo diverso e un ambito diverso da quello della normativa IVA, pur dovendo esserne coerente, soprattutto quanto ai dati di fatturazione obbligatori.
Recepimento e tempistica
L’articolo 11 fissa il termine generale di recepimento al 27 novembre 2018. Tuttavia, l’obbligo di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi alla norma europea scatta in un momento collegato alla pubblicazione dei riferimenti della norma e dell’elenco delle sintassi nella GUUE: entro 18 mesi da tale pubblicazione gli Stati membri devono adottare, pubblicare e applicare le misure necessarie.
Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sub-centrali, gli Stati membri possono differire l’applicazione fino a 30 mesi dalla stessa pubblicazione. Tale deroga non si applica alle centrali di committenza. Alla pubblicazione del riferimento della norma, la Commissione deve indicare nella GUUE il termine ultimo per l’entrata in vigore delle misure nazionali.
Riesame finale
La Commissione deve riesaminare gli effetti della direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dalla scadenza massima di rinvio prevista per le amministrazioni sub-centrali. Se necessario, la relazione sarà accompagnata da una valutazione d’impatto su ulteriori interventi.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva comporta soprattutto tre conseguenze pratiche: la necessità di verificare la conformità delle fatture elettroniche agli standard europei pubblicati; l’adeguamento delle procedure di accettazione, controllo e conservazione delle fatture negli enti pubblici e nei rapporti con essi; l’attenzione ai profili di protezione dei dati e ai rapporti con la disciplina IVA. Il margine di discrezionalità degli Stati membri riguarda essenzialmente le modalità di recepimento, l’organizzazione tecnica e, nei limiti consentiti, il rinvio dell’applicazione per le amministrazioni sub-centrali.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 limita l’applicazione alle fatture elettroniche emesse nell’esecuzione di contratti soggetti alle direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. È esclusa la fatturazione relativa a contratti segreti o che richiedono speciali misure di sicurezza nei casi e alle condizioni previste per gli appalti nel settore difesa e sicurezza.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce fattura elettronica, elementi essenziali di una fattura elettronica, modello semantico dei dati, sintassi, corrispondenze sintattiche, nonché amministrazioni aggiudicatrici, centrali di committenza, enti aggiudicatori e richiami alle nozioni di norma internazionale ed europea del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Elaborazione della norma europea sulla fatturazione elettronica
L’articolo 3 impone alla Commissione di chiedere a un organismo europeo di normazione l’elaborazione di una norma europea sul modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica. La norma deve essere tecnologicamente neutrale, compatibile con le norme internazionali pertinenti, coerente con la direttiva 2006/112/CE, idonea a sistemi pratici e poco costosi, attenta alle PMI e alle amministrazioni sub-centrali e utilizzabile anche nelle transazioni B2B. La Commissione deve inoltre chiedere un elenco limitato di sintassi, corrispondenze sintattiche e linee guida sull’interoperabilità di trasmissione; la pubblicazione del riferimento della norma e dell’elenco delle sintassi nella GUUE deve avvenire entro il 27 maggio 2017.
Obiezioni formali e pubblicazione/ritiro dei riferimenti
L’articolo 4 disciplina la procedura nel caso in cui uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che la norma o l’elenco delle sintassi non soddisfino i requisiti dell’articolo 3. La Commissione può decidere di pubblicare, non pubblicare o pubblicare con limitazioni i riferimenti, ovvero mantenerli, mantenerli con limitazioni o ritirarli dalla GUUE, adottando tali decisioni secondo la procedura d’esame.
Aggiornamento della norma e dell’elenco delle sintassi
L’articolo 5 consente alla Commissione di aggiornare o rivedere la norma europea e l’elenco delle sintassi per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e garantire interoperabilità piena e permanente. Per la revisione della norma si procede tramite richiesta all’organismo di normazione; per l’elenco delle sintassi la Commissione può agire con atto di esecuzione o richiedere una revisione all’organismo competente.
Elementi essenziali della fattura elettronica
L’articolo 6 elenca gli elementi essenziali che devono figurare in una fattura elettronica, tra cui identificatori di processo e fattura, periodo di fatturazione, dati di venditore, acquirente, beneficiario e rappresentante fiscale, riferimento del contratto, dettagli di consegna, istruzioni di pagamento, importi a credito/debito, voci di fattura, totali e ripartizione IVA.
Obbligo di ricezione ed elaborazione
L’articolo 7 impone agli Stati membri di garantire che amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformi alla norma europea pubblicata e a una delle sintassi dell’elenco pubblicato dalla Commissione. Il considerando 34 chiarisce che tali fatture non possono essere rifiutate per il solo fatto di non rispettare requisiti nazionali o settoriali ulteriori, ferma restando la possibilità di rifiuto per altri motivi validi, come quelli contrattuali.
Tutela dei dati personali
L’articolo 8 afferma che la direttiva lascia impregiudicate le norme UE e nazionali in materia di protezione dei dati. I dati personali raccolti per finalità di fatturazione elettronica possono essere usati solo per finalità compatibili, salvo diversa previsione del diritto applicabile; le modalità di pubblicazione per trasparenza e rendicontazione devono rispettare la riservatezza.
Rapporto con l’IVA
L’articolo 9 precisa che la direttiva non pregiudica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA.
Recepimento e tempi di attuazione
L’articolo 11 impone agli Stati membri di adottare, pubblicare e applicare le misure di recepimento entro il 27 novembre 2018. In deroga, l’obbligo dell’articolo 7 deve essere attuato entro 18 mesi dalla pubblicazione in GUUE dei riferimenti della norma europea e dell’elenco di sintassi; per amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori sub-centrali gli Stati membri possono posticipare l’applicazione fino a 30 mesi dalla medesima pubblicazione, ma non per le centrali di committenza.
Riesame e monitoraggio
L’articolo 12 prevede che la Commissione riesamini gli effetti della direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dal termine massimo di rinvio per le amministrazioni sub-centrali.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; l’articolo 14 indica come destinatari gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 apr 2014Direttiva 2014/49
- direttiva · 16 apr 2014Direttiva 2014/50
- direttiva · 16 apr 2014Direttiva 2014/51
- direttiva · 16 apr 2014Direttiva 2014/52
- direttiva · 16 apr 2014Direttiva 2014/53
- direttiva · 16 apr 2014Direttiva 2014/54
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →