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Direttiva 2014/52

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/52/UE modifica la direttiva 2011/92/UE per rendere più rigorosa e omogenea la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati. Rafforza il contenuto delle valutazioni, introduce attenzione specifica a clima, biodiversità, uso del suolo, incidenti gravi e calamità, e amplia gli obblighi di trasparenza, consultazione e monitoraggio. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 16 maggio 2017, con alcune disposizioni transitorie per i procedimenti già avviati.

Modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati, rafforzando qualità, trasparenza, partecipazione pubblica e integrazione di nuove componenti ambientali e climatiche.

Ambito di applicazione

Si applica ai progetti pubblici e privati che possano avere un impatto significativo sull'ambiente e che rientrano negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE, come modificata. Incide sulle procedure di screening, scoping, redazione del rapporto VIA, consultazione delle autorità e del pubblico, decisione autorizzativa, monitoraggio e informazione al pubblico; include anche i casi di progetti con effetti transfrontalieri. Sono previste esclusioni o deroghe limitate per progetti aventi come unico obiettivo la difesa o la risposta alle emergenze di protezione civile, nonché esenzioni eccezionali per singoli progetti, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale

La direttiva interviene sulla disciplina UE della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, con l'obiettivo di rafforzarne qualità, efficienza, trasparenza e coerenza con altre politiche ambientali dell'Unione. I considerando evidenziano la necessità di aggiornare la procedura alla luce dell'evoluzione normativa e tecnica, dell'esigenza di integrare clima, biodiversità, uso sostenibile del suolo, prevenzione dei rischi di incidenti gravi e calamità, nonché di migliorare partecipazione pubblica e accesso elettronico alle informazioni.

Finalità e principi generali

La modifica mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana attraverso requisiti minimi più precisi per la VIA. La direttiva ribadisce che gli Stati membri possono adottare misure più rigorose, purché compatibili con il TFUE, e sottolinea l'esigenza di semplificazione e armonizzazione procedurale senza abbassare gli standard ambientali.

Ambito di applicazione e deroghe

La disciplina riguarda i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, in particolare quelli ricompresi negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE. La VIA deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti rilevanti, ma gli Stati membri mantengono margini organizzativi sulla collocazione della VIA nelle procedure nazionali.

Sono previste deroghe limitate:

  • per progetti o parti di progetti aventi come unico obiettivo la difesa;
  • per progetti aventi come unico obiettivo la risposta alle emergenze di protezione civile;
  • per singoli progetti, in casi eccezionali, quando l'applicazione della direttiva pregiudicherebbe la finalità del progetto;
  • per i progetti adottati mediante atto legislativo nazionale specifico, con possibilità di escludere la consultazione pubblica, fermo restando il rispetto degli obiettivi della direttiva e l'obbligo di informare la Commissione ogni due anni dal 16 maggio 2017.

Definizione di valutazione dell'impatto ambientale

L'articolo 1, paragrafo 2, viene integrato con una definizione espressa di VIA come processo articolato in cinque fasi:

  • predisposizione del rapporto da parte del committente;
  • consultazioni delle autorità e del pubblico;
  • esame delle informazioni da parte dell'autorità competente;
  • conclusione motivata sugli effetti significativi del progetto;
  • integrazione della conclusione motivata nelle decisioni autorizzative o equivalenti.

Fattori ambientali da valutare

L'articolo 3 viene riscritto per precisare che la VIA deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi, diretti e indiretti, su:

  • popolazione e salute umana;
  • biodiversità, con attenzione a specie e habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
  • territorio, suolo, acqua, aria e clima;
  • beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio;
  • interazioni tra tali fattori.

La valutazione deve comprendere anche gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a gravi incidenti e/o calamità pertinenti, con riferimento espresso alla resilienza ed esposizione del progetto.

Screening per i progetti dell'allegato II

Per i progetti dell'allegato II, gli Stati membri devono utilizzare i criteri selettivi dell'allegato III per decidere se sia necessaria la VIA. Il committente deve fornire informazioni specifiche sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi, secondo l'allegato II.A. L'autorità competente adotta una determinazione pubblica e motivata:

  • se la VIA è necessaria, indicando i motivi principali in relazione all'allegato III;
  • se la VIA non è necessaria, indicando comunque i motivi principali e, se presenti, le misure di prevenzione proposte dal committente.

La decisione di screening deve essere adottata entro 90 giorni dalla presentazione di tutte le informazioni necessarie, salvo proroga in casi eccezionali, con comunicazione scritta delle ragioni e del nuovo termine.

Rapporto VIA e scoping

Quando la VIA è richiesta, il committente deve predisporre un rapporto contenente almeno:

  • descrizione del progetto, ubicazione, dimensioni e caratteristiche;
  • descrizione dei probabili effetti significativi;
  • misure per evitare, prevenire, ridurre o compensare gli effetti negativi;
  • alternative ragionevoli considerate, con le ragioni della scelta effettuata;
  • sintesi non tecnica;
  • informazioni supplementari previste dall'allegato IV.

Su richiesta del committente, l'autorità competente può esprimere un parere sulla portata e sul livello di dettaglio del rapporto (scoping), dopo consultazione delle autorità competenti ex articolo 6. Gli Stati membri possono prevedere che tale parere sia reso anche senza richiesta del committente.

La direttiva impone inoltre che:

  • il rapporto sia redatto da esperti competenti;
  • l'autorità competente disponga di competenze sufficienti, o vi acceda;
  • l'autorità possa richiedere informazioni supplementari, se necessarie.

Consultazione delle autorità e partecipazione del pubblico

L'articolo 6 rafforza gli obblighi di consultazione e partecipazione.

Le autorità con competenze ambientali o territoriali devono poter esprimere il proprio parere. Il pubblico interessato deve essere informato in una fase precoce, per via elettronica e mediante avvisi pubblici o altre forme adeguate. Gli Stati membri devono inoltre garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente, almeno tramite un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili.

Le scadenze per la consultazione devono essere sufficienti a consentire una partecipazione effettiva; in ogni caso, la consultazione sul rapporto VIA non può durare meno di 30 giorni.

Progetti con impatti transfrontalieri

L'articolo 7 disciplina la cooperazione tra Stati membri nei casi di possibile impatto transfrontaliero. Le consultazioni devono riguardare, tra l'altro, gli effetti transfrontalieri del progetto e le misure per ridurli o eliminarli. Le modalità e le scadenze sono concordate dagli Stati membri interessati e possono essere attuate mediante un organismo comune appropriato.

Decisione autorizzativa, motivazione e monitoraggio

Il nuovo articolo 8 bis richiede che la decisione di autorizzazione contenga almeno:

  • la conclusione motivata sulla significatività degli effetti ambientali;
  • eventuali condizioni ambientali;
  • la descrizione delle misure di mitigazione/compensazione;
  • ove opportuno, le misure di monitoraggio.

Se l'autorizzazione è negata, la decisione deve indicare le principali ragioni del rifiuto. Se la VIA è integrata in altre procedure diverse dall'autorizzazione, le medesime prescrizioni si considerano rispettate se la decisione finale contiene le informazioni richieste e se esistono meccanismi idonei a garantire il monitoraggio.

Gli Stati membri devono assicurare che il committente rispetti le misure previste e che il monitoraggio sia proporzionato alla natura, ubicazione, dimensione del progetto e significatività degli effetti. È espressamente ammesso ricorrere a meccanismi di controllo già previsti da altre norme UE o nazionali, per evitare duplicazioni.

Trasparenza dopo la decisione

L'articolo 9 impone che, una volta adottata la decisione di autorizzare o rifiutare il progetto, il pubblico e le autorità consultate siano informati tempestivamente. Devono essere resi accessibili:

  • il contenuto della decisione e le eventuali condizioni;
  • le principali motivazioni e considerazioni;
  • la sintesi dei risultati delle consultazioni;
  • l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o comunque considerati, inclusi gli esiti delle osservazioni trasfrontaliere.

Obiettività, conflitti di interesse e sanzioni

L'articolo 9 bis impone che le autorità competenti svolgano i compiti in modo obiettivo e senza conflitti di interesse. Se l'autorità competente coincide con il committente, gli Stati membri devono prevedere una separazione appropriata delle funzioni confliggenti.

L'articolo 10 bis obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Rapporti periodici alla Commissione

L'articolo 12, paragrafo 2, prevede una comunicazione periodica alla Commissione ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017, relativa almeno a:

  • numero di progetti VIA;
  • ripartizione per categorie di progetto;
  • numero di screening per i progetti dell'allegato II;
  • durata media delle procedure;
  • stime dei costi medi diretti, inclusi gli effetti sulle PMI.

Allegati: screening e contenuto tecnico della VIA

L'allegato II.A elenca le informazioni minime per lo screening dei progetti dell'allegato II, concentrandosi sulla descrizione del progetto, della localizzazione, delle componenti ambientali interessate e dei probabili effetti rilevanti, con riferimento ai criteri dell'allegato III.

L'allegato III precisa i criteri di selezione per stabilire se un progetto debba essere sottoposto a VIA, raggruppati in tre categorie:

  • caratteristiche del progetto: dimensioni, concezione, cumulo con altri progetti, uso di risorse, rifiuti, inquinamento, rischi di incidenti e calamità, rischi per la salute;
  • localizzazione: sensibilità ambientale dell'area, utilizzo del territorio, risorse naturali, capacità di carico e presenza di zone vulnerabili o protette, inclusi i siti Natura 2000;
  • tipologia e caratteristiche dell'impatto: entità, natura, transfrontalierità, intensità, probabilità, durata, reversibilità, cumulo e possibilità di mitigazione.

L'allegato IV dettaglia il contenuto del rapporto VIA, richiedendo una descrizione del progetto, delle alternative, dello scenario di base, dei fattori ambientali interessati, degli effetti significativi, dei metodi di previsione, delle misure di mitigazione e monitoraggio, degli effetti connessi a incidenti o calamità, della vulnerabilità climatica e di un riassunto non tecnico con elenco delle fonti.

Termine di recepimento e regime transitorio

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 16 maggio 2017. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sul piano transitorio:

  • i procedimenti di screening avviati prima del 16 maggio 2017 restano disciplinati dalla vecchia versione dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE;
  • se prima del 16 maggio 2017 è stato avviato il parere di scoping oppure sono state fornite le informazioni del rapporto VIA, si applicano gli articoli 3 e da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE nel testo previgente.

Indicazioni operative per professionisti

Per avvocati, commercialisti e consulenti tecnici, la direttiva rileva soprattutto per:

  • la maggiore dettagliazione del contenuto istruttorio dei procedimenti VIA;
  • l'incremento degli obblighi documentali, motivazionali e di pubblicità delle decisioni;
  • l'attenzione a clima, biodiversità, territorio e rischio di incidenti/calamità;
  • la possibile necessità di coordinare la VIA con altre valutazioni ambientali UE;
  • la gestione dei termini procedurali, in particolare il limite di 90 giorni per lo screening e il minimo di 30 giorni per la consultazione del pubblico sul rapporto VIA.

Disposizioni principali

Obiettivo della modifica e principio generale

La direttiva interviene sulla direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura VIA, allinearla alla smart regulation, migliorare coerenza e sinergie con altre politiche UE e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato imposto.

Nuova definizione di valutazione dell'impatto ambientale

All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera g), che definisce la VIA come un processo composto da: rapporto del committente, consultazioni ex articoli 6 e 7, esame delle informazioni da parte dell'autorità competente, conclusione motivata sugli effetti significativi e integrazione della conclusione nelle decisioni di cui all'articolo 8 bis.

Ambito di applicazione ed esenzioni

All'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono, dopo valutazione caso per caso e se previsto dal diritto nazionale, non applicare la direttiva a progetti o parti di progetti aventi come unico obiettivo la difesa o la risposta alle emergenze di protezione civile, se l'applicazione comprometterebbe tali obiettivi. All'articolo 2, paragrafo 4, possono esentare in casi eccezionali un progetto specifico, in tutto o in parte, se l'applicazione della direttiva pregiudica la finalità del progetto e restano rispettati gli obiettivi della direttiva. Il nuovo articolo 2, paragrafo 5, consente inoltre di esentare dalla consultazione pubblica i progetti adottati mediante atto legislativo nazionale specifico, con obbligo di informare la Commissione ogni due anni dal 16 maggio 2017.

Criteri materiali della valutazione

L'articolo 3 viene sostituito per prevedere che la VIA individui, descriva e valuti gli effetti significativi diretti e indiretti su popolazione e salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, nonché le interazioni tra tali fattori. Sono espressamente inclusi gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a gravi incidenti e/o calamità rilevanti per il progetto.

Screening per i progetti dell'allegato II

L'articolo 4 rafforza la procedura di screening. Gli Stati membri, nel determinare se un progetto dell'allegato II debba essere sottoposto a VIA, devono tener conto dei criteri di selezione dell'allegato III. Il committente deve fornire le informazioni dell'allegato II.A. L'autorità competente adotta una determinazione pubblica, motivandola rispetto ai criteri dell'allegato III, entro 90 giorni dal momento in cui il committente ha presentato tutte le informazioni necessarie; il termine può essere prorogato solo in casi eccezionali, con comunicazione scritta delle ragioni e della nuova data.

Rapporto VIA, scoping e qualità tecnica

L'articolo 5 richiede al committente di predisporre un rapporto VIA con almeno: descrizione del progetto, effetti significativi, misure di evitamento/prevenzione/riduzione/compensazione, alternative ragionevoli, sintesi non tecnica e ulteriori informazioni dell'allegato IV. Su richiesta del committente, l'autorità competente può esprimere un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere; gli Stati membri possono richiedere tale parere anche d'ufficio. Il rapporto deve essere redatto da esperti competenti, l'autorità deve disporre di competenze adeguate e può chiedere informazioni supplementari.

Consultazione delle autorità e del pubblico

L'articolo 6 prevede la consultazione delle autorità interessate per competenze ambientali o locali/regionali, con designazione da parte degli Stati membri delle autorità da consultare. Il pubblico interessato deve essere informato in una fase precoce, per via elettronica e mediante avvisi pubblici o altre forme adeguate. Gli Stati membri devono garantire accesso elettronico alle informazioni, almeno tramite un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili. Le scadenze devono consentire partecipazione effettiva; la consultazione sul rapporto VIA non può durare meno di 30 giorni.

Progetti con impatto transfrontaliero

L'articolo 7 disciplina le consultazioni tra Stati membri interessati in caso di probabile impatto transfrontaliero, includendo le misure per ridurre o eliminare l'impatto e fissando un termine ragionevole per la consultazione. Le consultazioni possono svolgersi tramite un organismo comune. Le modalità dettagliate e le scadenze sono stabilite dagli Stati membri interessati, in coerenza con l'articolo 6, e devono consentire la partecipazione effettiva del pubblico dello Stato membro coinvolto.

Decisione autorizzativa, motivazione e monitoraggio

Il nuovo articolo 8 bis impone che la decisione di autorizzazione includa la conclusione motivata e, se del caso, le condizioni ambientali e le misure di monitoraggio; il diniego deve contenere le principali ragioni. Gli Stati membri devono far sì che il committente rispetti le caratteristiche del progetto e/o le misure di mitigazione e compensazione, e devono stabilire procedure di monitoraggio proporzionate. L'autorità competente deve adottare le decisioni entro un periodo ragionevole e verificare che la conclusione motivata sia ancora attuale, potendo fissare un termine di validità.

Trasparenza e informazione post-decisione

L'articolo 9 impone di informare prontamente pubblico e autorità consultate sulla decisione di autorizzare o rifiutare il progetto e di rendere accessibili contenuto della decisione, condizioni, motivazioni, sintesi dei risultati delle consultazioni e indicazione di come tali risultati siano stati considerati.

Obiettività dell'autorità competente

Il nuovo articolo 9 bis richiede che le autorità competenti svolgano i compiti in modo obiettivo e senza conflitti di interesse. Se l'autorità competente coincide con il committente, gli Stati membri devono separare in modo appropriato le funzioni confliggenti nell'organizzazione amministrativa.

Sanzioni

Il nuovo articolo 10 bis impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento; tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Relazioni periodiche alla Commissione

L'articolo 12, paragrafo 2, richiede che, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017, gli Stati membri informino la Commissione sul numero di progetti VIA, sulla ripartizione per categorie, sul numero di screening, sulla durata media delle procedure e sulle stime generali dei costi medi diretti, inclusi gli effetti sulle PMI.

Termine di recepimento e transitorie

L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 16 maggio 2017 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali. L'articolo 3 disciplina il regime transitorio: i procedimenti di screening avviati prima del 16 maggio 2017 restano soggetti alla vecchia disciplina dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE; inoltre, se prima di tale data è stato avviato il parere di scoping o sono state fornite le informazioni del rapporto VIA, continuano ad applicarsi gli articoli 3 e da 5 a 11 della disciplina previgente.

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