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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23385/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da numerosi ricorrenti per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo iniziato nel 1995. Nel giudizio presupposto essi avevano coltivato una pretesa relativa al diritto agli arretrati spettanti ad ex carabinieri e finanzieri. La Corte d'Appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione, aveva rigettato la domanda ritenendo che già dal 1997 la giurisprudenza amministrativa avesse chiarito in senso sfavorevole la questione, con conseguente perdita di interesse e mancanza di un reale patema d'animo, perché l'esito negativo era divenuto certo sin dall'inizio o comunque entro il triennio di ragionevole durata. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 89 del 2001, dell'art. 11 disp. prel. c.c. e di norme costituzionali, sostenendo che il giudice dell'equa riparazione non potesse sindacare la fondatezza della pretesa nel giudizio presupposto perché il relativo potere sarebbe stato introdotto solo nel 2012; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la sentenza del T.A.R., confondendo il tema dell'equiparazione del trattamento economico con quello, diverso, del diritto agli arretrati; 3) violazione del giudicato e degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 101 c.p.c., 111 Cost. e 395 c.p.c., contestando l'equiparazione tra soccombenza e temerarietà; 4) violazione dell'art. 2 L. n. 89 del 2001 e degli artt. 6, 13 e 41 CEDU, sostenendo che l'infondatezza della pretesa nel processo presupposto non potesse escludere automaticamente il diritto all'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, anche prima della riforma del 2012, il giudice dell'equa riparazione poteva verificare se la parte avesse agito o resistito in giudizio consapevole dell'originaria o sopravvenuta infondatezza della propria pretesa, poiché in tal caso manca il danno non patrimoniale normalmente collegato alla durata irragionevole del processo. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello, la quale aveva accertato che l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole si era consolidato ben prima del superamento del termine di ragionevole durata, sicché la pendenza della lite non poteva generare un effettivo patema d'animo. È stata quindi confermata la reiezione della domanda di equa riparazione, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    il diritto all'equa riparazione presuppone un effettivo danno non patrimoniale da irragionevole durata; non spetta a chi abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza della pretesa, anche prima della modifica del 2012

  • art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89 del 2001

    la modifica del 2012 è stata letta come recepimento di un orientamento già presente nel diritto vivente, non come introduzione ex novo del potere di valutare la temerarietà

  • art. 11 disp. sulla legge in generale

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'irretroattività della novella del 2012

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sull'accesso alla tutela

  • art. 25 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sull'applicazione temporale della norma

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo e alla censura sul giudicato/temerarietà

  • art. 117 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al parametro convenzionale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'accertamento e l'interpretazione compiuti dalla Corte territoriale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta violazione dell'autorità del giudicato

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sul contraddittorio e sulla decisione

  • art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla revocazione e sul giudicato

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte precisa che la mancanza di una condanna ex art. 96 non impedisce al giudice dell'equa riparazione di valutare la temerarietà della lite

  • artt. 6, 13 e 41 CEDU

    richiamati dai ricorrenti per sostenere che l'infondatezza della pretesa non esclude l'indennizzo

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83

    indicata come fonte della modifica legislativa dell'art. 2 L. n. 89 del 2001

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012

  • L. n. 208 del 2015

    richiamata come ulteriore intervento normativo che ha inciso sulla disciplina dell'equa riparazione

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale non è configurabile quando la parte abbia coltivato o resistito alla lite consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della propria pretesa.
  • Il giudice della domanda ex L. n. 89 del 2001 può valutare autonomamente la temerarietà della lite e la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa anche se nel giudizio presupposto non sia stata resa una specifica condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
  • La modifica normativa del 2012 sull'equa riparazione è stata interpretata come positivizzazione di un principio già desumibile dall'orientamento giurisprudenziale precedente, e non come introduzione ex novo del potere di sindacare la consapevole infondatezza della pretesa.
  • Ai fini dell'indennizzo non basta la mera durata eccedente il termine ragionevole: occorre anche che la pendenza del processo abbia generato un effettivo stato di incertezza e sofferenza psicologica, che viene meno quando l'esito sfavorevole era già consolidato e conosciuto dalla parte.
  • Nel giudizio di equa riparazione il giudice può interpretare il provvedimento del processo presupposto e il contesto giurisprudenziale per verificare se la lite fosse già priva di reale consistenza sostanziale prima del superamento della durata ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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