Ordinanza n. 2948/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza al decreto reso in data 10.12.2013 dalla Corte di Appello di Napoli, Volontaria Giurisdizione, Seconda Sezione Civile bis, Cons. Rel. Dr. Ennio Ricci, nel procedimento camerale n. 6/2014 RGVG (Mautone Maurizio c/ Ministero Giustizia), avente ad oggetto equa riparazione ex l. 89/2001, depositato il 20 gennaio 2013, munito di formula esecutiva in data 27.9.2016 e così notificato il 4/6 ottobre 2016 al Ministero della Giustizia presso la propria sede in Roma alla via Arenula, 70, con il quale il Ministero stesso veniva condannato, fra l'altro, a pagare le spese processuali che liquidava “in complessivi Euro 570,00, di cui Euro 30,00 per spese ed Euro 540,00 per compenso professionale oltre IVA , CPA come per legge”, con distrazione a favore degli avvocati Vitale e Lentini;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori
Esito
La controversia
Gli avvocati hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto del 10 dicembre 2013 della Corte di Appello di Napoli, pronunciato in materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001 e munito di formula esecutiva, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 570 euro, oltre IVA e CPA, con distrazione in loro favore. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio. Il testo non riferisce ulteriori specifici motivi di illegittimità o contestazioni di merito, poiché il giudice ha definito solo la questione preliminare della sospensione automatica prevista dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi sui profili processuali, di merito o sulle spese. La sospensione è stata ritenuta automatica in applicazione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e quelli già pendenti sono sospesi. Il giudizio proseguirà ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. previa presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della l. n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una causa di sospensione automatica, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Disciplina la prosecuzione del giudizio dopo la sospensione, mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
l. n. 89/2001
Disciplina l'equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo e i relativi pagamenti.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, una volta decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.
- La sospensione del giudizio di ottemperanza opera indipendentemente dalla definizione dei profili di rito, di merito e delle spese, che restano impregiudicati sino alla prosecuzione del giudizio.
- Dopo la scadenza del biennio di sospensione, il giudizio di ottemperanza prosegue soltanto a seguito della presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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