Cassazione Penale, Sentenza n. 47482/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per il possesso di gr. 23,28 di metanfetamina. I motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per la mancata traduzione del decreto di citazione in appello e delle conclusioni del Procuratore Generale, nonché l'omesso inserimento nel decreto della facoltà di richiedere la trattazione orale; (2) vizio di motivazione, asserita manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione alla qualificazione della destinazione illecita della sostanza e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che il decreto d'appello debba obbligatoriamente essere tradotto, richiamando orientamenti secondo i quali il decreto di citazione per il giudizio di appello non contiene gli elementi dell'accusa e l'assistenza dell'interprete durante le udienze garantisce la partecipazione; inoltre, eventuali nullità di regime intermedio (omessa traduzione) devono essere eccepite tempestivamente e nel caso concreto la difesa ha sollevato la questione tardivamente. Ha altresì ritenuto che il procedimento d'appello sia stato trattato in forma cartolare, per cui non era necessaria la presenza di un interprete per atti udienza. Quanto al secondo motivo la Corte lo ha giudicato generico e infondato: la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente la responsabilità della ricorrente richiamando le circostanze dell'arresto (trovata nascosta in abitazione di persona agli arresti domiciliari, con stupefacente indosso, somma di denaro e bilancino) e i precedenti penali, giustificando il diniego delle attenuanti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la sussistenza del reato in relazione al possesso di 23,28 grammi di metanfetamina.
art. 143 cod. proc. pen.
Riferimento alla materia della traduzione degli atti; la Corte ha ritenuto che il decreto di citazione per il giudizio di appello non richieda necessariamente la traduzione e che, comunque, l'omissione può costituire nullità di regime intermedio suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita.
art. 23-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Normativa collegata alla disciplina delle udienze durante il periodo emergenziale; la Corte ha osservato che la facoltà di richiedere la trattazione orale non deve necessariamente essere inserita nel decreto di citazione in appello.
art. 601, comma 3 e art. 429, comma 1, lett. a), f) e g) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che il decreto di citazione in appello contiene i requisiti formali indicati e non l'illustrazione completa dell'accusa, la quale è già nota all'imputato; ciò giustifica in parte la non obbligatorietà della traduzione del decreto stesso.
art. 180 cod. proc. pen.
Principio sul termine per proporre eccezioni di nullità: le nullità di regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente nel grado competente, pena la loro sanatoria; la Corte ha rilevato che la difesa non ha tempestivamente dedotto la nullità relativa alla traduzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità fondata su colpa dell'attore, di comminare una somma a carico del ricorrente a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato per valutare il diritto a un processo equo e all'informazione dell'accusa in una lingua compresa dall'imputato; la Corte ha ritenuto compatibile la mancata traduzione del decreto d'appello con l'art. 6 CEDU, posto che il decreto non contiene l'accusa nel dettaglio.
Massime di principio
- La mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello non è automaticamente causa di nullità insanabile: secondo consolidata giurisprudenza può non essere obbligatoria e, se considerata nullità di regime intermedio, va eccepita tempestivamente o si considera sanata.
- Le nullità di ordine intermedio devono essere sollevate nei termini processuali previsti (art. 180 c.p.p.): dedurle tardivamente in cassazione comporta l'inammissibilità della relativa censura.
- Se il giudizio di appello è trattato in forma cartolare, l'assenza di un interprete per udienze non rileva in assenza di atti cui l'imputato abbia dovuto partecipare; la necessità della traduzione va valutata caso per caso.
- In cassazione le doglianze generiche o prive di specifici confronti critici con la motivazione della sentenza sono inammissibili; occorre indicare in modo preciso i vizi di motivazione o di diritto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è normalmente non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione della corte territoriale è adeguata e consideri gravità del fatto, modalità della condotta e precedenti.
- In ipotesi di possesso di stupefacenti, elementi fattuali quali il luogo, il comportamento dell'imputato, la presenza di denaro e bilancini e collegamenti con terzi possono rafforzare l'affermazione della destinazione a spaccio e giustificare la condanna.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne al pagamento delle spese e somme a titolo di ammenda nei confronti del ricorrente quando emerga colpa nella determinazione del ricorso.
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