Circolare numero 113 del 20-5-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del decreto ministeriale 19 marzo 1997, attuativo dell’art. 3, comma 2, lett. a), della legge n. 663/1996, che dal 1° gennaio 1997 aumenta gli importi dell’assegno per il nucleo familiare e amplia le fasce di reddito ammesse al beneficio. Vengono chiariti i nuclei interessati, quelli esclusi, le tabelle applicabili, le regole per le situazioni di inabilità e monoparentalità, nonché le modalità di conguaglio per i datori di lavoro e gli adempimenti delle sedi INPS per le prestazioni pagate direttamente.
Aumento dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1997 e relative istruzioni applicative e contabili
Aumento dell’assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1997
La circolare fornisce le istruzioni operative, applicative e contabili relative al decreto ministeriale 19 marzo 1997, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il provvedimento interviene sugli importi dell’assegno per il nucleo familiare e sui limiti di reddito, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 1997.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, modifica le tabelle allegate al decreto ministeriale 11 aprile 1996. Le finalità indicate sono tre:
- aumento fino al 20% degli importi degli assegni;
- aumento fino al 20% dei beneficiari, mediante l’introduzione di nuove fasce di reddito distinte per consistenza numerica del nucleo;
- aumento fino al 25% dell’importo per i nuclei con figli ed equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, che si trovino in condizioni di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
La legge n. 663/1996 precisa inoltre che tali aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste dalla stessa norma.
Nuclei beneficiari degli aumenti
La circolare chiarisce che i benefici riguardano, in primo luogo, i nuclei previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, nei quali siano presenti uno o più figli minori.
Sono considerati equiparati ai figli legittimi o legittimati:
- i figli adottivi e gli affiliati;
- i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge;
- i minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge.
Per quanto concerne l’aumento relativo agli inabili, il nucleo deve comprendere figli o equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, senza limiti di età, che:
- se maggiorenni, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
- se minorenni, presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
È precisato che fratelli, sorelle e nipoti del richiedente possono far parte del nucleo solo se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti.
Nuclei esclusi dagli aumenti
Gli aumenti per i nuclei con figli minori e per l’ampliamento delle fasce reddituali non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore. In particolare, sono esclusi:
- i nuclei composti solo dai coniugi;
- i nuclei nei quali, oltre al richiedente e all’eventuale coniuge, siano presenti solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
L’aumento per i nuclei con inabili non si applica invece ai nuclei in cui i componenti inabili siano soltanto il richiedente o il suo coniuge.
Restano comunque applicabili, ove previste, le maggiorazioni già introdotte da precedenti disposizioni per:
- nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, nella misura del 25%;
- maggiorazione di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo;
- maggiorazione di lire 84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due;
- aumenti dei livelli reddituali per i nuclei monoparentali.
Misura degli aumenti e tabelle applicabili
La misura degli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1997 è fissata nelle tabelle da 1 a 10 allegate al decreto ministeriale. Le tabelle individuano le diverse tipologie familiari:
- tabella 1: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, senza inabili;
- tabella 2: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, senza inabili;
- tabella 3: nuclei orfanili composti solo da minori non inabili;
- tabella 4: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, con almeno un inabile;
- tabella 5: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, con almeno un inabile;
- tabella 6: nuclei orfanili composti da almeno un minore, con almeno un inabile;
- tabella 7: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori, e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
- tabella 8: nuclei con un solo genitore, senza figli minori, e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
- tabella 9: nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili;
- tabella 10: nuclei senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
Gli importi complessivi mensili spettanti risultano dalle tabelle da 11 a 20, che recepiscono sia gli aumenti precedenti sia quelli introdotti dal decreto del 19 marzo 1997. I redditi familiari riportati nelle tabelle sono validi fino al 30 giugno 1997 e vengono rivalutati dal 1° luglio 1997 in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La circolare precisa inoltre che:
- le tabelle 1 e 11 valgono per la generalità dei casi; in presenza di inabilità del richiedente o del coniuge si applicano i livelli più elevati indicati nella colonna III dell’allegato 3 alla circolare n. 118/1996;
- le tabelle 2 e 12 valgono per le situazioni di monoparentalità; in caso di inabilità del richiedente si applicano i livelli della colonna IV del medesimo allegato;
- le tabelle 10 e 20 valgono per le situazioni di inabilità in presenza di entrambi i coniugi; se il richiedente è celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a o vedovo/a, si applicano i livelli della colonna IV.
La circolare rinvia inoltre alle note in calce alle tabelle per le decurtazioni di lire 20.000 e 84.000 per fratelli, sorelle e nipoti e per la maggiorazione di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. Saranno trasmesse successivamente anche le tabelle con importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.
Coordinamento con prestazioni familiari estere
In caso di coesistenza con prestazioni familiari estere in regime di convenzione, la circolare richiama le istruzioni già fornite nelle circolari n. 190 del 18 giugno 1994, n. 265 del 24 ottobre 1995 e n. 118 del 5 giugno 1989, nonché n. 228 del 20 settembre 1991.
Ai fini della comunicazione agli organismi esteri, l’importo della prestazione italiana spettante a ciascun membro della famiglia deve essere determinato dividendo l’assegno complessivo, comprensivo delle maggiorazioni, per il numero dei componenti del nucleo. Le sedi devono comunicare tempestivamente agli organismi esteri l’importo corrisposto in Italia, così da consentire il calcolo del complemento. Quando il complemento debba essere corrisposto dall’Italia, le sedi devono chiedere all’organismo estero, tramite il mod. E 411, l’importo delle prestazioni familiari pagate all’estero.
Adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e delle domande già presentate o presentate dal 1° gennaio 1997 in poi, devono determinare il nuovo importo dell’assegno spettante.
Le regole operative sono le seguenti:
- per le nuove domande, l’importo va corrisposto per intero;
- per i beneficiari già in essere, va corrisposta soltanto la differenza rispetto a quanto già pagato;
- sul libro paga e matricola, o documenti equivalenti, va registrato l’importo complessivo corrisposto e il numero della tabella applicata;
- non è più necessario indicare separatamente nel mod. ANF/DIP il numero dei figli minori, dei figli maggiorenni inabili, il livello del reddito familiare e l’eventuale aumento;
- in attesa dei nuovi moduli, il numero della tabella va riportato nell’apposita casella provvisoria, non più necessaria;
- restano ferme le disposizioni della circolare n. 118/1996 sull’eliminazione delle indicazioni relative agli importi dovuti ai sensi delle leggi n. 451/1994 e n. 85/1995.
Operazioni di conguaglio
Per il conguaglio degli assegni nella misura complessivamente spettante, i datori di lavoro devono seguire le consuete modalità sul mod. DM 10/2:
- l’importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori per periodi di paga scaduti nel mese cui si riferisce la denuncia va indicato nel quadro D, al rigo 35;
- gli importi corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti vanno indicati in uno dei righi in bianco del quadro D con il codice L036 e la dicitura "ANF arr";
- gli assegni per il nucleo familiare connessi all’indennità di malattia ex lege n. 88/1987 vanno indicati con il codice H301.
Per il recupero delle differenze spettanti per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 1997, va utilizzato il codice F230 con la dicitura "DIFF. ANF DM 19.3.97". Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche con più denunce DM 10/2.
In occasione della denuncia semestrale DM 10/3 relativa al mese di settembre 1997, i datori di lavoro devono indicare il numero dei lavoratori percettori dell’assegno con livello di reddito superiore alla tredicesima fascia, in corrispondenza del rigo 14.
Lavoratori con prestazione corrisposta direttamente dall’INPS
Per i lavoratori agricoli dipendenti, le sedi determinano il nuovo importo dell’assegno sulla base delle domande presentate dal 1° gennaio 1997, utilizzando le tabelle allegate. Anche per tali lavoratori non è più necessario indicare separatamente nel mod. ANF/AGR il numero dei figli minori, dei maggiorenni inabili, il livello del reddito familiare e l’eventuale aumento; in via transitoria, va indicato il numero della tabella applicata mediante le caselle provvisorie.
Per i lavoratori domestici, i lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola e i lavoratori che percepiscono prestazioni antitubercolari, le sedi determinano il nuovo importo spettante dal 1° gennaio 1997 utilizzando le tabelle allegate. L’assegno è pagato per intero per le nuove domande e solo per la differenza per i beneficiari già in corso. Anche in questi casi non è più richiesta l’indicazione separata di figli minori, maggiorenni inabili, reddito e aumento; fino alla stampa dei nuovi moduli, va indicato il numero della tabella applicata nelle caselle provvisorie del mod. ANF/PREST.
Per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi di previdenza sostitutivi e integrativi, l’aggiornamento delle procedure di gestione sarà oggetto di successive comunicazioni.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli assegni per il nucleo familiare e per l’imputazione di eventuali recuperi e interessi, la circolare rinvia integralmente alle istruzioni già impartite al punto 7 della circolare n. 118 dell’8 giugno 1996.
Punti principali
Decorrenza e finalità del decreto
Il decreto ministeriale del 19 marzo 1997, pubblicato in G.U. n. 98 del 29 aprile 1997, stabilisce dal 1° gennaio 1997 un aumento dei limiti di reddito e degli importi dell’assegno per il nucleo familiare. Le finalità sono: incremento fino al 20% degli importi, ampliamento fino al 20% dei beneficiari tramite nuove fasce di reddito, e incremento fino al 25% per i nuclei con figli o equiparati inabili.
Nuclei beneficiari degli aumenti
Sono destinatari degli aumenti i nuclei previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, purché vi siano uno o più figli minori; sono equiparati ai figli legittimi anche adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o dichiarati, figli del coniuge e minori affidati. Per l’aumento relativo all’inabilità, il nucleo deve comprendere figli o equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, inabili senza limiti di età, con le condizioni di impossibilità assoluta e permanente al lavoro per i maggiorenni, o di difficoltà persistenti per i minorenni.
Estensione delle fasce di reddito
Il decreto introduce ulteriori fasce reddituali per l’accesso alla prestazione: una per i nuclei con un componente, due per quelli con due componenti e tre per quelli con tre o più componenti. Le tabelle da 1 a 10 individuano le diverse fattispecie familiari, mentre le tabelle da 11 a 20 riportano gli importi mensili complessivi spettanti, comprensivi degli aumenti precedenti e di quelli nuovi.
Nuclei esclusi e casi particolari
Gli aumenti per figli minori e per l’estensione delle fasce di reddito non si applicano ai nuclei privi di figli minori, in particolare a quelli composti solo dai coniugi o a quelli con soli figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti orfani senza pensione ai superstiti. L’aumento per inabili non si applica se gli unici inabili sono il richiedente o il coniuge. Restano ferme le maggiorazioni del 25% per i nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minore e gli ulteriori aumenti previsti da precedenti norme.
Tabellazione, importi e rivalutazione dei redditi
Le tabelle allegate stabiliscono gli importi decorrenti dal 1° gennaio 1997 per le varie combinazioni familiari, incluse quelle con inabilità e monoparentalità. I redditi familiari indicati nelle tabelle valgono fino al 30 giugno 1997 e sono rivalutati dal 1° luglio 1997 in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Sono richiamate anche le decurtazioni di lire 20.000 e 84.000 per fratelli, sorelle e nipoti, nonché la maggiorazione di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.
Prestazioni in presenza di diritti esteri
Per la coesistenza con prestazioni familiari estere in regime convenzionale si rinvia alle istruzioni già impartite dalle precedenti circolari. Ai fini della comunicazione agli organismi esteri, l’importo della prestazione italiana va ripartito pro capite dividendo l’assegno complessivo, comprensivo delle maggiorazioni, per il numero dei componenti del nucleo. Le sedi devono comunicare tempestivamente gli importi corrisposti in Italia e richiedere con il mod. E 411 gli importi pagati all’estero per il calcolo dell’eventuale complemento.
Adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro devono determinare il nuovo importo dell’assegno sulla base della documentazione e delle domande presentate dal 1° gennaio 1997, erogando l’importo pieno per le nuove domande e solo la differenza per i beneficiari già in pagamento. Devono registrare sul libro paga e matricola l’importo complessivo corrisposto e il numero della tabella applicata, senza più indicare separatamente numero di figli minori, maggiorenni inabili, reddito familiare e aumento. In attesa dei nuovi moduli, il numero della tabella va riportato nell’apposita casella provvisoria.
Conguagli e denuncia semestrale
Per il conguaglio degli assegni i datori di lavoro utilizzano il mod. DM 10/2: gli importi correnti del mese vanno indicati nel quadro D al rigo 35, quelli riferiti a periodi precedenti con il codice L036 e dicitura "ANF arr", e quelli connessi a indennità di malattia ex lege n. 88/1987 con il codice H301. Le differenze dovute per i periodi dal 1° gennaio 1997 vanno esposte con codice F230 e dicitura "DIFF. ANF DM 19.3.97". Nella denuncia semestrale DM 10/3 di settembre 1997 va indicato il numero dei lavoratori con reddito superiore alla tredicesima fascia.
Prestazioni pagate direttamente dall’INPS
Per i lavoratori agricoli dipendenti, domestici, disoccupati non agricoli e percettori di prestazioni antitubercolari, le sedi determinano il nuovo importo usando le tabelle allegate e la documentazione disponibile. Anche in questi casi non è più richiesta l’indicazione separata di figli minori, maggiorenni inabili, reddito familiare ed eventuale aumento; in via transitoria va indicato il numero della tabella applicata nelle caselle previste dai moduli provvisori. Per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi e integrativi, l’aggiornamento delle procedure sarà comunicato successivamente.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli assegni per il nucleo familiare, nonché per l’imputazione di eventuali recuperi e interessi, si richiamano integralmente le istruzioni già contenute al punto 7 della circolare n. 118 dell’8 giugno 1996.
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