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Circolare

Circolare numero 22 del 21-05-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quale disciplina sanzionatoria applicare alle infrazioni contributive delle imprese in relazione al periodo di competenza e alla data di maturazione dell’obbligo contributivo. Precisa la sopravvivenza della L. 48/88 per le infrazioni riferite a periodi da essa disciplinati, l’applicazione del D.L. 538/96 per le violazioni ricadenti nel suo periodo di vigenza e, dall’1.1.97, delle norme della L. 662/96. Vengono inoltre richiamati i criteri di graduazione della sanzione "una tantum" e si ribadisce che il pagamento di contributi e oneri accessori estingue le sanzioni amministrative ex L. 689/81, pur restando obbligatoria la contestazione secondo le forme ordinarie.

Applicazione delle sanzioni contributive tra L. 48/88, D.L. 538/96 e L. 662/96

Applicazione delle norme sanzionatorie in materia contributiva

La circolare interviene per precisare quale disciplina debba essere applicata alle infrazioni contributive commesse dalle imprese, in continuità con precedenti istruzioni interne. Lo scopo è evitare errori nell’individuazione della normativa sanzionatoria da prendere a riferimento, in funzione del periodo cui si riferisce l’omissione o l’evasione contributiva.

Normativa applicabile in base al periodo di competenza

La circolare afferma il principio della irretroattività della norma e distingue tre diversi regimi:

  • la L. 48/88 continua a trovare applicazione per tutte le infrazioni, sia omissioni sia evasioni, accertate o da accertare, relative a periodi che ricadono sotto la sua disciplina;
  • il D.L. 538/96, pur decaduto per mancata conversione in legge, continua a produrre effetti per effetto dell’art. 1, comma 223, della L. 662/96, e si applica alle infrazioni accertate o da accertare che ricadono nel suo periodo di vigenza;
  • dall’1.1.97 si applicano le norme richiamate nella circolare n. 6 del 17.2.97 emanata dal medesimo Servizio.

Graduazione della sanzione "una tantum"

La circolare richiama inoltre i criteri di graduazione della sanzione "una tantum". Per il periodo disciplinato dalla L. 662/96, i criteri sono diversi da quelli previsti dal D.L. 538/96 e sono stati già comunicati con la nota n. 531 del 7.4.1997. Per le fattispecie rientranti nell’ambito della circolare n. 33 del 29.11.96, la graduazione della sanzione va effettuata secondo quanto indicato nella nota n. 347 del 4.3.97.

Criterio operativo per individuare la disciplina corretta

Per agevolare l’applicazione uniforme delle tre disposizioni legislative, viene indicato come parametro di riferimento il mese di contribuzione, cioè il mese in cui si è svolta l’attività lavorativa. La circolare fornisce esempi pratici:

  • settembre 1996, con contributi da versare entro il 20.10.96: applicazione della L. 48/88;
  • ottobre 1996, con contributi da versare entro il 20.11.96: applicazione del D.L. 538/96;
  • novembre 1996, con contributi da versare entro il 20.12.96: applicazione del D.L. 538/96;
  • dicembre 1996, con contributi da versare entro il 20.1.97: applicazione del D.L. 538/96;
  • gennaio 1997, con contributi da versare entro il 20.2.97: applicazione della L. 662/96.

Estinzione delle sanzioni amministrative e contestazione

La circolare richiama infine l’attenzione sul comma 222 dell’art. 1 della L. 662/96, secondo cui ogni sanzione amministrativa prevista dall’art. 35 della L. 689/81 si estingue quando siano versati i contributi e gli oneri accessori. Resta però fermo che le sanzioni amministrative devono comunque essere contestate secondo le modalità previste dalla L. 689/81, poiché il versamento dei contributi e/o degli accessori può intervenire in qualsiasi momento.

Punti principali

Chiarimento sulla normativa applicabile per periodo di riferimento

La circolare, richiamando precedenti disposizioni, precisa che per identificare la legge sanzionatoria corretta occorre guardare al periodo in cui ricade l’infrazione contributiva. La L. 48/88 continua ad applicarsi alle omissioni ed evasioni accertate o da accertare relative a periodi sottoposti alla sua disciplina; il D.L. 538/96 continua ad applicarsi alle infrazioni ricadenti nel suo periodo di vigenza; dall’1.1.97 si applicano invece le norme della L. 662/96.

Conferma della rilevanza del D.L. 538/96 e della L. 662/96

Il testo precisa che il D.L. 538/96, pur decaduto per mancata conversione, mantiene efficacia per effetto della salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici disposta dall’art. 1, comma 223, della L. 662/96. Per le infrazioni ricadenti in tale periodo si applica anche la disciplina già richiamata nella circolare n. 33 del 29.11.96, con graduazione della sanzione "una tantum" secondo la nota n. 347 del 4.3.97. Per le fattispecie successive all’1.1.97 vale la circolare n. 6 del 17.2.97.

Criterio pratico: mese di contribuzione

Per evitare errori nell’applicazione delle tre discipline, la circolare indica come criterio di riferimento il mese di contribuzione, ossia il mese in cui si è svolta l’attività lavorativa, e non la sola data di accertamento. Vengono forniti esempi: settembre 1996 con versamento entro il 20.10.96 soggetto a L. 48/88; ottobre, novembre e dicembre 1996 con scadenze rispettivamente al 20.11, 20.12 e 20.1.97 soggetti al D.L. 538/96; gennaio 1997 con versamento entro il 20.2.97 soggetto alla L. 662/96.

Estinzione delle sanzioni amministrative con il versamento

La circolare richiama l’art. 1, comma 222, della L. 662/96, secondo cui ogni sanzione amministrativa contemplata dall’art. 35 della L. 689/81 si estingue in presenza del versamento dei contributi e degli oneri accessori. Tuttavia, le sanzioni amministrative devono comunque essere contestate con le modalità previste dalla L. 689/81, poiché il pagamento di contributi e accessori può avvenire in qualsiasi momento.

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