Circolare numero 116 del 22-5-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662/1996, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive, della maggiorazione e degli interessi legali previsti dal comma 217; tale esonero è applicabile retroattivamente limitatamente alle somme aggiuntive. Inoltre, viene precisato che la sanzione una tantum per evasione va commisurata considerando il totale dei contributi dovuti dall'azienda per tutti i dipendenti, regolari e irregolari, con riferimento a ciascun mese di contribuzione.
Esonero per enti locali e criteri di commisurazione della sanzione una tantum per evasione
Esonero per enti locali e criteri di commisurazione della sanzione una tantum
La circolare interviene su due profili distinti ma collegati alla disciplina contributiva introdotta dalla legge n. 662/1996. Da un lato, fornisce un chiarimento sull'ambito applicativo dell'esonero riconosciuto alle amministrazioni pubbliche e agli enti locali; dall'altro, precisa il criterio di determinazione della sanzione una tantum in caso di evasione contributiva.
Esonero delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali
L'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali non sono tenuti al pagamento delle somme aggiuntive, della maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 217, della stessa legge, né degli interessi legali. La circolare richiama che tale disposizione era già stata illustrata al punto 3.4 della circolare n. 65 del 18 marzo 1997, trasmessa con messaggio n. 1031.
A seguito di approfondimenti e del conforme avviso dell'Avvocatura centrale, viene precisato che la norma, in ragione della sua natura eccezionale e della finalità di contribuire al risanamento della situazione finanziaria di molti enti locali, è applicabile retroattivamente solo con riferimento all'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive. Restano quindi definiti, alla luce di tale interpretazione, i rapporti ancora pendenti nella materia.
Criteri di commisurazione della sanzione una tantum per evasione
Con riferimento alla sanzione una tantum prevista dall'art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, la circolare precisa il criterio da adottare per valutare l'evasione totale, parziale o pari o inferiore alla metà dei contributi dovuti. Ai fini dell'applicazione della sanzione, occorre considerare il complesso dei contributi dovuti dall'azienda per tutti i dipendenti, sia regolari sia irregolari, con riferimento a ciascun mese di contribuzione.
Il chiarimento si inserisce nel quadro dei criteri attuativi contenuti nel decreto ministeriale emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, i cui contenuti erano già stati resi noti con il messaggio n. 2928 del 22 aprile 1997.
Punti principali
Esonero per enti locali e retroattività
L'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217, nonché degli interessi legali. Dopo approfondimenti e conforme avviso dell'Avvocatura centrale, la circolare precisa che la norma, per la sua formulazione e natura eccezionale, è applicabile con effetto retroattivo solo per quanto riguarda l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive. In base a tale chiarimento possono essere definite le situazioni ancora pendenti in materia.
Criteri di calcolo della sanzione una tantum per evasione
Per la sanzione una tantum prevista dall'art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, la circolare richiama i criteri attuativi contenuti nel decreto ministeriale emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997. Viene chiarito che l'evasione totale, parziale o pari o inferiore alla metà dei contributi dovuti deve essere valutata con riferimento al coacervo dei contributi dovuti per tutti i dipendenti dell'azienda, sia regolari sia irregolari, mese per mese di contribuzione.
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