Circolare numero 115 del 22-5-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge 28 febbraio 1997, n. 30 sull’iscrizione all’INPDAI del personale dirigente di imprese già inquadrate nel ramo industria, precisando i casi in cui l’iscrizione va mantenuta fino al 31 dicembre 1999 e quelli esclusi. Fornisce inoltre indicazioni sugli sgravi contributivi per il Mezzogiorno per talune imprese di servizi, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, e dispone l’aggiornamento dell’archivio dei CSC e dei codici ISTAT con effetto dal 1° gennaio 1997.
Inquadramento previdenziale e iscrizione personale dirigente ai sensi della legge 30/1997
Inquadramento previdenziale del personale dirigente e legge n. 30/1997
La circolare n. 115 del 22 maggio 1997 fornisce chiarimenti sull’effetto della legge 28 febbraio 1997, n. 30 in materia di iscrizione all’INPDAI del personale dirigente di imprese già interessate da classificazioni previdenziali nel ramo industria. Il documento si collega alle istruzioni già impartite con la circolare n. 28 del 12 febbraio 1997 e disciplina anche alcuni profili connessi agli sgravi per il Mezzogiorno e all’aggiornamento degli archivi dei codici di classificazione aziendale.
Quadro normativo di riferimento
La circolare prende le mosse dalla cessazione del regime transitorio previsto dall’art. 49, terzo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 88, così come richiamato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. In attesa della conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, era stata sospesa la sistemazione delle posizioni assicurative del personale dirigente dipendente da aziende iscritte nel ramo industria prima della legge n. 88/1989. Con la legge n. 30/1997, di conversione del decreto, il legislatore interviene espressamente sulla materia, precisando che l’inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri della legge n. 88/1989 e della legge n. 662/1996 non produce effetti, dal 28 marzo 1989 al 31 dicembre 1999, ai fini dell’obbligo di iscrizione all’INPDAI per il personale dirigente già iscritto all’Istituto delle aziende industriali interessate al passaggio al terziario.
La stessa legge abroga inoltre il comma 234 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, con la conseguenza che la cessazione del regime transitorio continua a essere disciplinata dall’art. 2, comma 215, della medesima legge n. 662/1996.
Iscrivibilità all’INPDAI del personale dirigente di aziende già classificate nel ramo industria
Il punto centrale della circolare riguarda il mantenimento dell’iscrizione all’INPDAI per il personale dirigente dipendente da aziende che erano già inquadrate nel ramo industria in base alla normativa previgente e che, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989, sono state trasferite nel ramo terziario. La salvaguardia opera solo se il provvedimento di classificazione è stato adottato prima del 28 marzo 1989.
La circolare sottolinea che, per individuare i destinatari della norma, rileva esclusivamente la data del provvedimento di classificazione adottato dalla sede e non la decorrenza dell’inquadramento. In sostanza, il legislatore ha posto un vero e proprio sbarramento temporale: i dirigenti di aziende classificate nel terziario con provvedimento successivo al 28 marzo 1989 non possono beneficiare del mantenimento dell’iscrizione all’INPDAI.
Per i soggetti che rientrano nella disciplina di salvaguardia, la legge n. 30/1997 prevede altresì la possibilità di mantenere l’iscrizione all’INPDAI anche oltre il 31 dicembre 1999.
Adempimenti delle sedi per le aziende riclassificate nel terziario
Per le aziende riclassificate nel settore terziario in base alla legge n. 662/1996, le sedi devono attribuire una posizione separata, sempre nel ramo terziario, contraddistinta dai codici di autorizzazione 0K, 1A, 8F e 9C. Tale posizione è destinata al versamento dei contributi dovuti per il personale dirigente iscritto all’INPDAI al 31 dicembre 1996 e per il quale permane il diritto all’iscrizione presso il medesimo Istituto.
Inquadramenti derivanti da sentenze passate in giudicato
La circolare distingue il caso delle imprese il cui inquadramento nel ramo industria sia stato disposto in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche se l’atto amministrativo dell’Istituto è stato adottato dopo il 28 marzo 1989 con decorrenza anteriore. In tali ipotesi, la legge n. 30/1997 non può incidere sulle conseguenze giuridiche del giudicato.
L’Istituto osserva infatti che le norme processuali fanno retroagire gli effetti della sentenza al momento della domanda giudiziale e producono un obbligo di ottemperanza in capo all’INPS, oltre a un diritto azionabile da parte dell’impresa. Di conseguenza, gli inquadramenti emessi in attuazione di una sentenza che abbia accertato il legittimo inquadramento previdenziale non sono considerati un autonomo provvedimento amministrativo, ma una mera esecuzione del giudicato. Pertanto, se la sentenza ha accertato che l’impresa apparteneva al ramo industria con decorrenza anteriore al 28 marzo 1989, il personale dirigente già iscritto all’INPDAI al 31 dicembre 1996 conserva il diritto all’iscrizione.
Inquadramenti fondati su sentenze della Corte di Cassazione applicate in via estensiva
Diversa è la situazione delle imprese inquadrate nel ramo industria sulla base di sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, che l’Istituto ha applicato estensivamente anche ad altre fattispecie. La circolare esclude, per questi casi, la possibilità di assimilare il provvedimento amministrativo a una mera ottemperanza a giudicato, poiché le sentenze della Cassazione sono cogenti solo per le fattispecie dedotte in giudizio.
Mancando, quindi, il presupposto del provvedimento adottato prima del 28 marzo 1989, non trova applicazione la disciplina di salvaguardia prevista dall’art. 27, comma 2, della legge n. 30/1997.
Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e qualificazione di alcune attività di servizi
La circolare richiama anche il tema degli sgravi contributivi previsti per le aziende operanti nel Mezzogiorno, già oggetto di istruzioni nella circolare n. 28 del 12 febbraio 1996. In tale sede era stata lasciata aperta la questione dell’inclusione dell’attività di spedizioniere tra le attività di servizi beneficiarie del regime agevolativo.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7484/1996, ha chiarito che l’attività dello spedizioniere non presenta gli elementi della produzione di servizi di cui all’art. 2195 c.c., ma va qualificata come attività commerciale, caratterizzata dall’intermediazione tra cliente e vettore e finalizzata alla conclusione del contratto di trasporto e alla circolazione dei beni. La medesima impostazione viene richiamata per altre attività, come il noleggio e il raccomandatario marittimo, considerate attività ausiliarie del commercio e non attività industriali di creazione di servizi.
Aggiornamento dell’archivio dei CSC e dei codici ISTAT
Infine, la circolare dà conto dell’aggiornamento dell’archivio dei CSC e dei relativi codici ISTAT, conseguente alla revisione degli inquadramenti interessati dal passaggio di settore dal 1° gennaio 1997. La modifica riguarda in particolare le attività inserite nel nuovo manuale di classificazione nel settore industria sotto le classi 26, 27, 28 e 29.
In ragione di tale aggiornamento, sono stati eliminati dall’archivio i CSC relativi a quelle classificazioni e sono state modificate le compatibilità tra codice ISTAT e CSC di provenienza e attuale. La circolare fornisce anche un esempio operativo: per il codice ISTAT 74.70.1, relativo ai servizi di pulizia, non è più compatibile il CSC 1.18.03, ma soltanto il CSC 7.07.08, oppure, per le imprese artigiane, il CSC 4.18.03.
Le sedi sono invitate a utilizzare la funzione 08, "gestione archivi codici ISTAT", del menu "iscrizione e variazione aziende" per stampare o consultare il nuovo archivio. La stampa può essere richiesta per codice ISTAT attuale, per codice ISTAT o per nuovo CSC, precisandosi che quest’ultimo non è ancora operativo.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare si colloca nel solco delle precedenti istruzioni sulla cessazione del regime transitorio dell’art. 49, terzo comma, della legge n. 88/1989, già richiamata nella circolare n. 28 del 12 febbraio 1997. La legge n. 30/1997, di conversione del D.L. n. 669/1996, interviene sull’inquadramento previdenziale del personale dirigente di aziende trasferite dal ramo industria al terziario, incidendo sull’obbligo di iscrizione all’INPDAI e abrogando il comma 234 dell’art. 1 della legge n. 662/1996.
Iscrivibilità del personale dirigente di aziende già inquadrate nel ramo industria
Per il personale dirigente già iscritto all’INPDAI di aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento adottato prima del 28 marzo 1989 e successivamente trasferite al terziario ex art. 49 della legge n. 88/1989, la legge n. 30/1997 fa salva l’iscrizione all’INPDAI dal 28 marzo 1989 al 31 dicembre 1999. Ai fini dell’individuazione dei destinatari conta solo la data del provvedimento di classificazione, non la decorrenza dell’inquadramento. La norma opera come barriera: se il provvedimento è successivo al 28 marzo 1989, non si applica la salvaguardia. Resta inoltre ferma, per i dirigenti rientranti nell’ambito della norma, la possibilità di mantenere l’iscrizione anche dopo il 1999.
Effetti per le aziende riclassificate nel terziario
Per le aziende riclassificate nel settore terziario in base alla legge n. 662/1996, le sedi devono istituire una posizione separata nel ramo terziario, contraddistinta dai codici di autorizzazione 0K, 1A, 8F e 9C, per il versamento dei contributi relativi al personale dirigente già iscritto all’INPDAI al 31 dicembre 1996 e ancora titolare del diritto all’iscrizione presso l’Istituto.
Sentenze passate in giudicato e classificazione nel ramo industria
Quando l’inquadramento nel ramo industria deriva dall’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche se il provvedimento amministrativo è stato adottato dopo il 28 marzo 1989 con decorrenza anteriore, la circolare ritiene che tali casi non siano colpiti dalla limitazione dell’art. 27, comma 2, della legge n. 30/1997. Ciò perché l’inquadramento trae titolo dal giudicato, che retroagisce alla domanda giudiziale e vincola l’Istituto. In tali ipotesi il personale dirigente già iscritto all’INPDAI al 31 dicembre 1996 conserva il diritto all’iscrizione.
Sentenze della Cassazione a sezioni unite applicate in via estensiva
Diversa è la posizione delle imprese inquadrate nel ramo industria sulla base di sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, applicate dall’Istituto in via generalizzata. In questi casi la circolare esclude che si possa parlare di mera ottemperanza a un giudicato con efficacia retroattiva; mancando il requisito di un provvedimento di inquadramento anteriore al 28 marzo 1989, non trova applicazione la salvaguardia prevista dall’art. 27, comma 2, della legge n. 30/1997.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e imprese di servizi
La circolare richiama la precedente istruzione sugli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e precisa, alla luce della sentenza della Cassazione n. 7484/1996, che l’attività di spedizioniere è attività commerciale e non industriale, perché fondata sull’intermediazione tra cliente e vettore e non sulla produzione di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c. La stessa conclusione viene richiamata per altre attività, come il noleggio e il raccomandatario marittimo, considerate ausiliarie dell’attività commerciale e non attività di creazione di servizi di natura industriale.
Aggiornamento dell’archivio CSC e codici ISTAT
In conseguenza della cessazione della disciplina transitoria, dal 1° gennaio 1997 le sedi devono revisionare gli inquadramenti interessati al passaggio di settore. La circolare segnala la rimozione dall’archivio CSC dei codici relativi alle classi 26, 27, 28 e 29 del nuovo manuale di classificazione, con conseguente aggiornamento delle compatibilità tra codice ISTAT e CSC di provenienza e attuale. A titolo esemplificativo, per il codice ISTAT 74.70.1 (servizi di pulizia) non è più compatibile il CSC 1.18.03, ma solo il CSC 7.07.08, ovvero per le imprese artigiane il CSC 4.18.03. Le sedi possono consultare o stampare il nuovo archivio tramite la funzione 08 del menu "iscrizione e variazione aziende"; la stampa può essere ordinata per codice ISTAT attuale, codice ISTAT o nuovo CSC, quest’ultimo non ancora operativo.
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