Cassazione Civile, Ordinanza n. 29083/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di fatture rimaste insolute relative a una somministrazione di energia. L'impresa destinataria del decreto propose opposizione sostenendo di non aver mai stipulato alcun contratto con la società monitorante e di avere ricevuto la fornitura, nel periodo fatturato, da altro operatore. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello confermò, condannando inoltre l'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Gli eredi dell'originaria titolare dell'impresa proposero ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita introduzione, da parte del giudice d'appello, di una causa petendi nuova fondata su fatture emesse da un diverso operatore; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, assumendo che i documenti prodotti dalla controparte non dimostrassero alcun rapporto contrattuale con l'impresa e che la Corte avesse erroneamente ritenuto provato il contratto; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al motivo di appello sulla sussistenza del rapporto; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per asserita errata imputazione dell'onere della prova al debitore; 5) violazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria, sostenendo che mancassero la qualificazione del grado di responsabilità e l'accertamento dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice d'appello può confermare la decisione sulla base di una ricostruzione dei fatti o di una qualificazione giuridica diverse, purché resti nell'ambito del petitum e della causa petendi, e che nella specie la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla domanda di accertamento del credito dedotto in monitorio. Ha rigettato il secondo motivo alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se riguarda un fatto probatorio controverso, può essere fatto valere nei limiti dell'art. 360 c.p.c., mentre la mera svista sul contenuto di un documento non controverso integra errore revocatorio; nella specie la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove. Ha respinto congiuntamente il terzo e il quarto motivo, escludendo la motivazione apparente: la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile e coerente gli elementi posti a fondamento della decisione, mentre le doglianze si risolvevano in una critica al merito. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 96, comma 1, c.p.c., valorizzando la reiterazione in appello di difese già giudicate inconsistenti e la conseguente colpa processuale; la liquidazione del danno è stata ritenuta conforme ai criteri equitativi richiamati in sentenza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice d'appello conferma la decisione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, restando nell'ambito del petitum e della causa petendi.
art. 115 c.p.c.
La censura di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La motivazione è apparente solo quando manca in concreto l'esposizione comprensibile e coerente delle ragioni della decisione; non basta un dissenso sulla valutazione del merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova non è accolta quando il ricorrente mira, in sostanza, a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 96, comma 1, c.p.c.
La responsabilità aggravata può essere riconosciuta in appello quando l'impugnazione è palesemente infondata o pretestuosa e la parte reiteri deduzioni già giudicate inconsistenti, integrando una condotta colposa; il danno può essere liquidato equitativamente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il veicolo evocato per i vizi di nullità della sentenza dedotti dai ricorrenti, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a una rivalutazione del merito.
art. 360, commi 4 e 5, c.p.c.
Secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in sentenza, il travisamento del contenuto oggettivo della prova si colloca, a seconda dei casi, nell'ambito del ricorso per cassazione o della revocazione, distinguendo tra svista sul fatto probatorio e critica alla valutazione dello stesso.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio non controverso, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È stata la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato nel motivo, ma la decisione effettivamente esamina la condanna ai sensi del primo comma dell'articolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice può confermare la decisione impugnata anche valorizzando elementi di fatto risultanti dagli atti ma non espressamente considerati in primo grado, purché non esorbiti dal petitum e dalla causa petendi.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste se la decisione resta entro il perimetro della domanda azionata, anche quando la motivazione adotti una diversa ricostruzione fattuale o una diversa qualificazione giuridica.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova va distinto dalla contestazione della valutazione probatoria: se la doglianza mira solo a rimettere in discussione il merito, il ricorso è infondato; se invece vi è una svista sul fatto probatorio non controverso, il rimedio è la revocazione per errore di fatto.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è configurabile quando la pronuncia, pur sintetica, espone in modo intellegibile gli elementi decisivi posti a base del convincimento.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere riconosciuta in appello quando l'impugnazione sia palesemente infondata o pretestuosa e la parte abbia reiterato tesi già smentite, potendo il danno essere liquidato equitativamente sulla base di presunzioni e nozioni di comune esperienza.
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