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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 207/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna la decisione del Tribunale di Bologna che aveva escluso l'ordine del Giudice di pace di pubblicare la sentenza sui quotidiani (ordinato ex artt. 186 c.p. e 543 c.p.p.) ritenendo che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione travolvesse anche tale misura. La ricorrente sostiene che la pubblicazione prevista dall'art. 186 c.p. non è una sanzione penale accessoria ma una misura di riparazione del danno non patrimoniale di natura civilistica, quindi non soggetta a caducazione automatica per la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato, agli effetti civili, la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla pubblicazione ex art. 186 c.p. Ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (perché la resistente aveva sollevato un motivo specifico non deciso dal giudice di appello). Le altre statuizioni civili sono confermate; le spese sostenute nel grado di cassazione saranno liquidate successivamente.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. pen.

    La pubblicazione della sentenza a spese del condannato è prevista non come pena accessoria ma come mezzo di riparazione del danno non patrimoniale e misura di interesse della parte civile.

  • art. 543 cod. proc. pen.

    Dispone la disciplina processuale per l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione su richiesta della parte civile con la stessa sentenza; conferma la natura procedurale della misura nell'ambito del processo penale a fini riparatori.

  • Sezioni Unite, sent. n. 6168/1988

    «La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito....»

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la natura civilistica riparatoria della pubblicazione e il requisito della correlazione immediata tra danno non patrimoniale e pubblicazione come mezzo riparatorio.

  • art. 36 cod. pen.

    Richiamato in contrapposizione: la pubblicazione come pena accessoria è distinta dalla misura prevista dall'art.186 (pena penale vs. riparazione civile).

  • art. 578 cod. pen.

    Nel testo la Corte usa la norma per affermare che le statuizioni civili, inclusa l'ordine di pubblicazione ex art.186, restano ferme anche se il reato è estinto per prescrizione; (nota: nella motivazione si intende il principio di permanenza delle statuizioni civili non penalmente dipendenti).

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla resistente: disciplina il rinvio al giudice civile quando la decisione penale richiede accertamenti civili o il gravame civile è connesso; la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per decidere sulla pubblicazione, anche perché la resistente aveva sollevato specifico motivo d'appello.

Massime di principio

  • La pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p. va interpretata come misura di riparazione del danno non patrimoniale (interesse della parte civile) e non come pena accessoria penale.
  • L'ordine di pubblicazione può essere disposto anche se, in sede penale, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, purché sussista un accertamento della responsabilità agli effetti civili: la prescrizione penale non travolge automaticamente le statuizioni di natura riparatoria civilistica.
  • Quando l'imputato propone specifici motivi di gravame sulla pubblicazione e il giudice d'appello non si pronuncia correttamente per aver ritenuto il punto assorbito da una declaratoria di prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
  • Occorre distinguere sempre nell'interpretazione tra pubblicazione come pena accessoria (art.36 c.p.) e pubblicazione come misura riparatoria (art.186 c.p.): hanno natura, effetti e regime di sopravvivenza diversi rispetto alla prescrizione.
  • La parte civile deve formulare specifica istanza per ottenere l'ordine di pubblicazione e dimostrare la correlazione tra la pubblicità della condanna e la riparazione del danno non patrimoniale.

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