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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21405/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

Una società che aveva fornito acqua potabile tramite acquedotti regionali per il periodo dal secondo trimestre 2005 al 31 dicembre 2007 aveva chiesto la condanna dell'ente gestore al pagamento del corrispettivo, deducendo in via principale l'inadempimento contrattuale e, subordinatamente, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la società aveva proposto appello. La Corte d'appello, dopo aver disposto la mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, ha poi dichiarato l'appello improcedibile ritenendo non correttamente esperito il procedimento di mediazione, perché al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società appellante né un soggetto munito di procura sostanziale idonea, ma solo un dipendente delegato a 'presenziare' e il difensore delegato ad 'assistere'. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 5-quater d.lgs. 28/2010 sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la demandabilità della controversia alla mediazione; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010, lamentando che la mediazione fosse stata ritenuta invalida nonostante la partecipazione di un dipendente e del difensore muniti, a suo dire, di procura speciale sostanziale, e ha anche contestato la valutazione delle deleghe e la rilevanza della comparizione della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione della scelta del giudice di merito di disporre la mediazione delegata, scelta riservata al prudente apprezzamento del giudice d'appello e non censurabile in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibili le doglianze che miravano a una diversa lettura delle deleghe e introducevano questioni nuove; infondato il resto, perché la mediazione, per integrare la condizione di procedibilità, richiede la comparizione personale della parte o di un rappresentante sostanziale munito di poteri effettivi di disposizione dei diritti controversi, mentre deleghe limitate a 'presenziare' o 'assistere' non sono sufficienti. La Corte ha anche escluso che la dichiarazione di indisponibilità della controparte potesse sanare la mancata partecipazione rituale dell'altra parte. Conseguentemente, è stata confermata la declaratoria di improcedibilità dell'appello e la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

    Il giudice, anche in appello, può disporre l'esperimento della mediazione valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti; tale valutazione sulla demandabilità della controversia è riservata al merito e non è sindacabile in cassazione.

  • art. 5-quater, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010

    La parte ricorrente lo invoca per sostenere l'erroneità della declaratoria di improcedibilità, ma la Corte non ne ricava un diverso esito rispetto alla disciplina della mediazione delegata e alla necessità di una partecipazione effettiva.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 28/2010

    Al primo incontro di mediazione la parte deve comparire personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale dotato di poteri effettivi e idonei a disporre dei diritti controversi; la sola presenza del difensore o di soggetti con deleghe meramente formali non basta a soddisfare la condizione di procedibilità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, ma la Corte rileva che le censure si risolvono in richieste di rivalutazione del merito e in questioni nuove, quindi non ammissibili.

  • art. 1362 c.c.

    La sua dedotta violazione è ritenuta inammissibile perché prospettata per la prima volta in cassazione e non localizzata nel precedente grado di giudizio.

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La decisione di disporre la mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla natura della causa, sullo stato dell'istruzione e sul comportamento delle parti, e non può essere censurata in cassazione come vizio di legittimità salvo errori giuridici specifici.
  • Ai fini della condizione di procedibilità, la partecipazione al primo incontro di mediazione richiede la presenza della parte o di un suo rappresentante sostanziale munito di poteri effettivi di gestione e disposizione dei diritti controversi; non è sufficiente una mera presenza formale né la sola assistenza del difensore.
  • La procura utilizzata per la mediazione deve attribuire poteri sostanziali concreti e non limitarsi a formule come 'presenziare' o 'assistere'; la delega è valida solo se consente una reale interlocuzione e un'eventuale composizione della lite.
  • La dichiarazione di indisponibilità della controparte a proseguire la mediazione non sana la partecipazione irrituale dell'altra parte: il primo incontro è utile solo se entrambe le parti hanno preso parte ritualmente al procedimento.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti o introducono questioni nuove non trattate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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