Sentenza n. 6639/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 10612/2024 del 23.10.2024 (causa n. 264293/2023 RG)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 10612/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 10612/2024, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il giudizio di ottemperanza era limitato all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza possibilità di integrare il contenuto del giudicato o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 10612/2024 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e il potere di sostituirsi all'amministrazione o superare il dissenso di altre amministrazioni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, ritenendola eventualmente proponibile con successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La norma consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione del giudicato civile e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle pronunciate in funzione di giudice del lavoro, quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo comando.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile in materia di lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia; la mancata collaborazione dell'amministrazione può giustificare l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, anche sostituendosi all'amministrazione inadempiente, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando non ne ricorrano allo stato i presupposti, restando proponibile in caso di perdurante inottemperanza mediante apposita richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →