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Ordinanza

Ordinanza n. 12193/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0020546 del 23/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT55 - assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT55 - assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; c) della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02 /04/2026, avente ad oggetto “LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024”; d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all’applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all’esito della selezione pubblica.​

Giustizia amministrativa202604699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del profilo FT55 e relativo decreto di approvazione, nella parte in cui applicano il limite del 20% degli idonei, nonché nota ministeriale di chiarimento

Esito

RIMESSIONE

La controversia

I ricorrenti hanno partecipato al concorso indetto nel 2024 dal Ministero della Difesa per 1.000 posti, concorrendo per il profilo FT55, relativo a 105 posti, e hanno superato l'unica prova scritta con un punteggio pari o superiore a 21/30. Hanno impugnato la graduatoria approvata nel 2026, che ha incluso soltanto i vincitori e gli idonei collocati entro il 20% dei posti successivi all'ultimo vincitore, chiedendo l'inserimento tra gli idonei nella posizione corrispondente al punteggio conseguito. Con i primi quattro motivi hanno sostenuto che la deroga al limite del 20% prevista dall'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025 dovesse applicarsi anche alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, in base a un'interpretazione sistematica e teleologica, per evitare una disparità di trattamento tra candidati della medesima procedura concorsuale. Hanno inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001, e dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., lamentando che l'applicazione del limite dipenda dalla casuale data di approvazione della graduatoria, rimessa ai tempi organizzativi dell'amministrazione. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. Il Collegio ha esaminato anche l'ammissibilità del ricorso, rilevando che i candidati già inseriti in graduatoria non sono controinteressati effettivi, poiché l'eventuale accoglimento comporterebbe soltanto l'inserimento dei ricorrenti in posizione deteriore, senza pregiudicare le posizioni già acquisite.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso senza notificazione ai candidati già inseriti in graduatoria, poiché questi ultimi non avrebbero subito un pregiudizio dall'inserimento dei ricorrenti in posizioni successive. Ha ricostruito la disciplina del c.d. taglia-idonei: per i concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023, sono idonei, in via generale, i candidati collocati dopo l'ultimo vincitore entro il limite del 20% dei posti messi a concorso; l'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 ha derogato a tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025. Il Collegio ha escluso la possibilità di estendere in via interpretativa la deroga alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, poiché il dato letterale della disposizione è chiaro e un'estensione giudiziale creerebbe una nuova norma. Ha quindi ritenuto che l'amministrazione abbia applicato correttamente la disciplina vigente, ma ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, nella parte in cui esclude le graduatorie approvate nel 2026. La questione è stata ritenuta rilevante perché l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe l'estensione della deroga e l'inclusione dei ricorrenti tra gli idonei. È stata ritenuta non manifestamente infondata per possibile violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza e incoerenza del criterio temporale adottato, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., per la disparità di trattamento tra candidati della stessa procedura, determinata da una data di approvazione della graduatoria casuale, imprevedibile e dipendente esclusivamente dall'organizzazione amministrativa. Il TAR ha escluso una lettura costituzionalmente orientata incompatibile con il tenore letterale della norma. Ha pertanto sospeso il giudizio cautelare, trasmesso gli atti alla Corte costituzionale e riservato ogni decisione definitiva sulla domanda cautelare e sulle spese di lite all'esito dell'incidente di costituzionalità.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Nei concorsi pubblici [...] sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La disposizione introduce il limite del 20% degli idonei non vincitori, applicabile ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 75/2023.

  • art. 28-ter d.l. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023

    Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Ha stabilito l'applicazione del limite del 20% ai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    La deroga al limite del 20% riguarda testualmente le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025; il TAR dubita della costituzionalità dell'esclusione delle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

    Impedisce di estendere in via interpretativa la deroga alle graduatorie del 2026, poiché tale estensione sarebbe incompatibile con il dato letterale.

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Sono stati indicati dai ricorrenti come parametri costituzionali della questione; il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la censura principalmente in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., per irragionevolezza, disparità di trattamento e lesione della parità di accesso agli uffici pubblici.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    Ha fondato la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, essendo la questione rilevante e non manifestamente infondata.

  • art. 41 c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non necessaria la notificazione del ricorso ai candidati già presenti in graduatoria, non qualificabili come controinteressati effettivi perché non pregiudicati dall'eventuale inserimento dei ricorrenti in posizione deteriore.

Massime di principio

  • Quando una disciplina derogatoria al limite del 20% degli idonei individua espressamente le graduatorie in base all'anno di approvazione e i concorsi in base all'anno di bando, il giudice non può estenderne in via interpretativa l'ambito alle graduatorie approvate in un anno diverso se tale estensione contrasta con il significato letterale della norma.
  • È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una disciplina che, nell'ambito della medesima procedura concorsuale articolata in più profili, assoggetta alcuni candidati alla deroga al limite del 20% degli idonei e altri al limite ordinario soltanto in ragione della diversa data di approvazione delle graduatorie.
  • Il criterio legislativo fondato sulla data di approvazione della graduatoria può risultare irragionevole quando sia casuale, imprevedibile al momento della partecipazione, non dipenda dal merito o dalle caratteristiche del concorso e sia rimesso ai tempi organizzativi dell'amministrazione, producendo trattamenti differenti tra concorrenti in situazione sostanzialmente identica.
  • Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria, non sono controinteressati effettivi i candidati già collocati in graduatoria quando il ricorrente chieda soltanto l'inserimento in posizione successiva e l'eventuale accoglimento non possa incidere pregiudizievolmente sulle posizioni già acquisite.
  • L'accoglimento interinale e provvisorio della domanda cautelare non esaurisce il potere cautelare del giudice quando la misura sia stata adottata nelle more dell'incidente di costituzionalità e la decisione definitiva sulla cautela dipenda dall'esito della questione rimessa alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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