Cassazione Civile, Ordinanza n. 36384/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio del rapporto di lavoro del dipendente da un consorzio a una cooperativa sociale integrata. La Corte d'appello aveva: riconosciuto al lavoratore differenze retributive perché, a seguito del trasferimento, gli era stata attribuita una retribuzione lorda annua inferiore a quella prevista dall'accordo applicabile; riconosciuto l'inquadramento nel secondo livello del CCNL Terziario, anziché nel terzo livello attribuito dalla datrice di lavoro; ritenuto provato anche il lavoro straordinario. La società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse riconosciuto differenze retributive non richieste specificamente nel gravame; 2) violazione del CCNL e dell'art. 2103 c.c., lamentando l'erroneo riconoscimento del superiore inquadramento senza adeguato esame della declaratoria del terzo livello; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando la prova del lavoro straordinario e quindi la condanna al relativo pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto in modo completo il contenuto dell'atto di appello e del motivo di gravame, impedendo il controllo sulla dedotta ultrapetizione; ha inoltre rilevato che non sussiste ultrapetizione se la questione decisa è in connessione necessaria con le domande formulate. Ha rigettato il secondo motivo osservando che il giudice del merito aveva correttamente seguito il criterio di accertamento dell'inquadramento professionale, verificando le mansioni concretamente svolte, le declaratorie contrattuali e il loro raffronto, e aveva motivatamente ritenuto che il coordinamento di un gruppo di programmatori fosse compatibile con il livello riconosciuto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non la ripartizione dell'onere della prova; ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici, non quando si contesti la mera valutazione delle prove. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ultrapetizione
la violazione è deducibile in cassazione come error in procedendo, ma il ricorrente deve indicare compiutamente gli atti rilevanti e non può limitarsi a rinvii o sintesi personali; inoltre non vi è ultrapetizione quando la questione decisa sia tacitamente compresa nelle domande proposte per connessione necessaria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il paradigma del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. e, in generale, per gli errori processuali dedotti come error in procedendo.
art. 2103 c.c.
richiamato quale norma di riferimento per la correttezza dell'inquadramento professionale del lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sulle prove dedotte; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
la violazione è ravvisabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ne disconosca la regola legale di valutazione; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
la violazione è censurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti; non se si contesta la valutazione delle prove già acquisite.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di ultrapetizione o di omissione di pronuncia richiede che il ricorrente riporti in ricorso, in modo completo e autosufficiente, gli atti e i motivi processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il giudice di merito, nell'individuare l'inquadramento professionale del lavoratore, deve accertare in fatto le mansioni concretamente svolte, confrontarle con le declaratorie collettive e ricavarne la qualifica spettante; non è necessario seguire una sequenza rigida purché tutti gli snodi logici siano affrontati.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide su una questione che risulti tacitamente compresa nelle domande o nei motivi espressamente formulati, perché in rapporto di necessaria connessione con essi.
- In cassazione la censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'erronea allocazione dell'onere della prova, non la scelta del giudice di attribuire maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36371/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36372/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36373/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36374/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36375/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36376/2021 del 24/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →