Cassazione Civile, Ordinanza n. 29597/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di tre delibere assembleari condominiali. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità di alcuni punti di ciascuna delibera; il condominio aveva proposto appello e, nel frattempo, era intervenuto il decesso dell'originario attore, con costituzione degli eredi. La Corte d'appello ha dichiarato tardivo l'appello su due delibere e, per la terza, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado rigettando l'impugnazione in relazione a un punto dell'ordine del giorno, ritenendo che l'originario attore e poi i suoi eredi fossero privi di legittimazione poiché il bene cui si riferiva la censura non era mai entrato nel loro patrimonio. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione delle norme sulla liquidazione delle spese di lite: hanno contestato il criterio di determinazione del valore della causa ai fini del compenso professionale, sostenendo che dovesse essere considerata indeterminabile o comunque pari all'importo dell'intera spesa di euro 5.767,67, e hanno censurato la liquidazione operata dalla Corte territoriale perché effettuata ben al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, senza adeguata motivazione e con importi asseritamente simbolici e non consoni al decoro della professione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nell'impugnazione di delibere assembleari condominiali, il valore della causa va determinato con riferimento all'oggetto della delibera impugnata e non alla sola quota del singolo condomino, poiché l'azione mira alla validità dell'intera deliberazione. Ha ritenuto però che, nel caso specifico, il valore della delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno non fosse stato allegato in modo specifico dai ricorrenti, con conseguente difetto di specificità su quel profilo; ha invece accolto la tesi dei ricorrenti quanto alla delibera del punto 2, individuando il valore della controversia in appello in euro 5.767,67. Stabilito lo scaglione corretto, la Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione delle spese eseguita dalla Corte d'appello perché fissata in importi di gran lunga inferiori ai minimi tariffari, senza motivazione idonea, e ha cassato la sentenza limitatamente a tale capo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando i compensi dovuti per il grado di appello in euro 1.259,00 complessivi, oltre accessori, e ha condannato il condominio anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla soccombenza e sulla liquidazione/rifusione delle spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge nella liquidazione delle spese.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte rileva il difetto di specificità della censura nella parte in cui non è allegato il valore della delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno.
art. 384, comma 2, c.p.c.
È applicato per cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 1137, comma 1, c.c.
Richiamato per affermare che le deliberazioni assembleari sono obbligatorie per tutti i condomini e che l'impugnazione mira alla validità dell'intera delibera.
art. 12, comma 1, c.p.c.
Utilizzato in via analogica per ribadire che, quando il giudice deve esaminare con efficacia di giudicato l'esistenza o validità di un rapporto, il rapporto va considerato per intero ai fini del valore.
art. 2233 c.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla determinazione del compenso professionale.
art. 4 D.M. n. 55/2014
Richiamato come norma sui criteri di liquidazione dei compensi professionali e sui parametri tabellari, con dovere di motivare gli scostamenti ulteriori.
Tabella 12 D.M. n. 55/2014
Usata per individuare lo scaglione di valore corretto e i relativi minimi tariffari.
art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni sulla liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla determinazione del compenso forense.
art. 4 L. n. 794/1942
Richiamato dai ricorrenti in tema di liquidazione degli onorari professionali.
art. 60 R.D.L. n. 1578/1933
Richiamato dai ricorrenti in tema di compensi professionali e decoro della professione.
Massime di principio
- Nell'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, il valore della causa ai fini della competenza o della liquidazione delle spese si determina avendo riguardo all'atto deliberativo impugnato nel suo complesso, e non alla sola quota di partecipazione del singolo impugnante o al suo rapporto parziale con il condominio.
- L'azione di impugnazione della delibera condominiale non si esaurisce nell'accertamento di un rapporto individuale, ma incide sulla validità dell'intera deliberazione, che è obbligatoria per tutti i condomini.
- Quando la determinazione del valore della controversia dipende da specifici atti o delibere, la parte che invoca un diverso scaglione di valore deve allegare in modo puntuale l'elemento rilevante; in mancanza, la censura difetta di specificità.
- Nel sistema dei parametri forensi del D.M. n. 55/2014, il giudice può esercitare discrezionalità entro i limiti tabellari, ma se si discosta ulteriormente dai minimi o dai valori di riferimento deve dare una motivazione specifica e controllabile.
- È preclusa la liquidazione di compensi professionali in misura meramente simbolica o comunque non compatibile con il decoro della professione.
- Se la causa può essere decisa sulla base degli elementi già acquisiti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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