Ordinanza n. 35/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - della Delibera di Giunta Comunale n. 368 del 17.11.2025, avente ad oggetto “Impianto sportivo comunale “Campo da rugby” situato in località Maria Pia: avvio della procedura aperta per l’affidamento in gestione; affidamento provvisorio della conduzione tecnica e custodia alla A.S.D. Amatori Rugby Alghero. Indirizzi della Giunta”; - della Determinazione dirigenziale nr. 3384/2025 del 1.12.2025, avente ad oggetto “Affidamento in via provvisoria della conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sportivo comunale “Campo da rugby Maria Pia” alla A.S.D. Amatori Rugby Alghero, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 360 del 17.11.2025”; - ove mai occorrer possa, e per quanto di ragione ai fini del presente ricorso, del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 54/2005 del 28.11.2005, così come modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 4/2008 e 53/2009, salvo altre; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti, con particolare riferimento all'eventuale stipula del contratto, del quale si chiede la dichiarazione di inefficacia e/o comunque la caducazione (ove intervenuto); nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza per la concessione in uso stagionale dell’impianto sportivo “Campo da rugby Maria Pia”, di cui alla nota prot. 18068 del 1.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di Giunta comunale e determinazione dirigenziale di affidamento provvisorio della conduzione tecnica e funzionale di un campo da rugby comunale a un’altra associazione sportiva, nonché silenzio sull’istanza di concessione in uso stagionale dell’impianto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha disposto, in via provvisoria e nelle more dell’indizione di una gara pubblica, l’affidamento della conduzione tecnica e funzionale del campo da rugby comunale a un’associazione controinteressata. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia o caducazione dell’eventuale contratto e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di concessione in uso stagionale dell’impianto. Dalla ricostruzione del ricorso emergeva, tuttavia, che l’interesse sostanziale perseguito consisteva soprattutto nell’ottenere dalla controinteressata un accesso più ampio, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, al campo da rugby, anziché nel subentro diretto nella gestione dell’impianto. La domanda cautelare è stata quindi valutata, in particolare, sotto il profilo del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendola carente almeno quanto al periculum in mora. La ricorrente, pur avendo impugnato gli atti di affidamento provvisorio, non aveva chiesto di subentrare direttamente nella gestione dell’impianto. L’interesse concretamente descritto nel ricorso, relativo a un maggiore accesso al campo, non risultava direttamente ricollegabile agli atti impugnati. Inoltre, non è stato ravvisato un pericolo di danno grave e irreparabile, anche considerando che l’associazione disponeva già di un altro campo da rugby nella vicina località di Fertilia, ove disputava regolarmente il campionato di serie C. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per carenza, quanto meno, del periculum in mora, non essendo stato dimostrato un danno grave e irreparabile direttamente derivante dagli atti impugnati.
Massime di principio
- La domanda cautelare contro un affidamento provvisorio di un impianto pubblico richiede che il ricorrente dimostri un pericolo concreto di danno grave e irreparabile direttamente riconducibile agli atti impugnati.
- Quando il ricorrente non chiede il subentro nella gestione affidata e prospetta soltanto un interesse a ottenere un accesso più ampio all’impianto, tale interesse può risultare non direttamente collegato agli atti di affidamento e non essere sufficiente a fondare il periculum in mora.
- La disponibilità di un impianto alternativo idoneo allo svolgimento dell’attività sportiva può escludere la sussistenza di un danno cautelare grave e irreparabile.
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