Ordinanza n. 10921/2026 - Roma, Sezione 2B
per il risarcimento dei danni ex art. 112, comma 3, c.p.a., connessi alla mancata esecuzione parziale della sentenza n. 9184/2019, resa dalla Sezione 2-bis del TAR per il Lazio-Roma, pubblicata l’11/07/2019, notificata in data 28 novembre - 2 dicembre 2019 e passata in giudicato, nella parte in cui condanna Roma Capitale “a porre in essere tutte le iniziative necessarie ...agli adempimenti funzionali ad assicurare l’attuazione della convenzione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale mancata esecuzione della sentenza n. 9184/2019 del TAR Lazio e asserito inadempimento della convenzione rep. n. 89989 del 7 giugno 2007
Esito
La controversia
La società ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., una domanda principale di accertamento dell'inottemperanza di Roma Capitale al giudicato formatosi sulla sentenza n. 9184/2019, nella parte in cui l'amministrazione è stata condannata a porre in essere tutte le iniziative necessarie agli adempimenti funzionali ad assicurare l'attuazione della convenzione, chiedendo altresì il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato. In via subordinata, ha domandato, previa conversione del rito ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'inadempimento di Roma Capitale agli obblighi derivanti dalla convenzione rep. n. 89989, sottoscritta il 7 giugno 2007.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di ottemperanza e di risarcimento. Ha rilevato che il ricorso contiene una pluralità di domande soggette a riti diversi: la domanda principale è stata introdotta secondo il rito camerale proprio del giudizio di ottemperanza, mentre la domanda subordinata di risarcimento derivante dall'inadempimento della convenzione è soggetta al rito ordinario. In applicazione dell'art. 32, comma 1, c.p.a., il Collegio ha disposto il mutamento del rito per l'intera controversia, fissando l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026 per la trattazione del merito con rito ordinario. Ha ordinato alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
per il risarcimento dei danni ex art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda principale di accertamento dell'inottemperanza e di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato è stata introdotta secondo le regole del giudizio di ottemperanza.
art. 32, comma 1, c.p.a.
previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2 (recte, comma 1), c.p.a.
Quando il ricorso cumula domande soggette a riti diversi, il giudice applica all'intera controversia il rito ordinario e dispone il mutamento dal rito camerale a quello ordinario.
artt. 87 e 112 e seguenti c.p.a.
mutamento del rito da quello camerale, disciplinato dagli artt. 87 e 112 e seguenti c.p.a., a quello ordinario
Il rito camerale previsto per il giudizio di ottemperanza è stato sostituito dal rito ordinario in ragione del cumulo con una domanda risarcitoria soggetta a rito ordinario.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo cumula domande soggette a riti differenti, il giudice deve applicare all'intera controversia il rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., disponendo il mutamento dal rito speciale eventualmente introdotto a quello ordinario.
- Il cumulo, nello stesso ricorso, di una domanda di ottemperanza e di una domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento di obblighi convenzionali comporta la trattazione unitaria con rito ordinario, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla fondatezza delle domande.
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