Cassazione Penale, Sentenza n. 28344/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito relativa a condanna per tentata estorsione. Il ricorrente contestava: 1) la valutazione della credibilità della persona offesa (Politelli) e l'uso esclusivo delle sue dichiarazioni come prova; 2) la mancata riqualificazione del fatto in esercizio delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. (sostenendo che la pretesa fosse legittima e che l'incidente fosse dolosamente provocato dal Granata per ottenere somme); 3) l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, c.p.; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito ritenendone la motivazione coerente e priva di vizi logico-giuridici: la testimonianza della persona offesa è stata ritenuta credibile e può essere, previa adeguato scrutinio motivazionale, elemento idoneo a sostenere la condanna; non è stata accolta la richiesta di riqualificazione ex art. 393 c.p. perché la pretesa non è risultata fondata; l'aggravante per la presenza di più persone è stata correttamente riconosciuta in quanto la presenza contestuale ha aumentato l'effetto intimidatorio; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato sulla base della gravità del fatto e dei precedenti del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
La riqualificazione nel reato di esercizio delle proprie ragioni è esclusa quando non sia dimostrata la legittimità della pretesa creditoria; nel caso di specie la Corte ha ritenuto assente tale legittimità, confermando la qualificazione come tentata estorsione.
art. 628, comma terzo, cod. pen.
L'aggravante è applicabile quando la presenza contemporanea di più persone nel luogo della minaccia/violenza incrementa l'effetto intimidatorio; non è necessario che tutti i presenti abbiano materialmente posto in essere la condotta minatoria.
art. 629, comma secondo, cod. pen.
Richiamato per spiegare la ratio dell'aumento di pena in caso di estorsione commessa da più persone, connessa all'incremento dell'effetto intimidatorio e del contributo causale alla realizzazione del reato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa, pagamento di una somma alla cassa delle ammende (nel caso, euro 3.000,00).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 41461/2012 e segg.)
Principio consolidato secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni; le dichiarazioni della parte offesa possono da sole fondare la condanna se sottoposte a rigoroso esame di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è essenzialmente un apprezzamento di fatto dei giudici di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o vizi logico-giuridici nella motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono reggere da sole una condanna, ma solo se il giudice opera un vaglio penetrante sull'attendibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca e motiva adeguatamente tale valutazione.
- La riqualificazione del fatto in esercizio delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) richiede la prova della legittimità della pretesa: l'assenza di riscontri probatori rende infondata la richiesta di riqualificazione.
- L'aggravante per concorso di persone nelle minacce/violenza si realizza con la presenza simultanea di almeno due persone sul luogo del fatto, anche se solo una agisce materialmente, quando la presenza altrui contribuisce all'effetto intimidatorio.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaurire tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli nella motivazione sulle attenuanti; è sufficiente che le ragioni decisive del diniego siano indicate con chiarezza.
- I mezzi di impugnazione che propongono una semplice rielaborazione alternativa del compendio probatorio, senza dimostrare vizi formali o contraddizioni nella motivazione, esulano dal sindacato di legittimità e risultano inammissibili o manifestamente infondati.
- L'inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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