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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23824/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società immobiliare aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale per somme dovute in relazione a un rapporto di locazione immobiliare. L'azienda sanitaria propose opposizione, ma il Tribunale la dichiarò inammissibile ritenendo applicabile il rito speciale e considerando tardiva l'iscrizione a ruolo dell'atto, pur notificato nei termini. La Corte d'appello confermò la decisione: ritenne sì tempestiva l'opposizione secondo l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, ma negò la possibilità di decidere nel merito perché le domande di merito non erano state espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c. L'azienda sanitaria ricorse per cassazione con tre motivi, sostenendo che la richiesta di riforma dell'inammissibilità implicasse la riproposizione delle conclusioni di merito, che operasse il principio di conservazione degli atti e che, comunque, la conservazione degli effetti della domanda introdotta imponeva l'esame del merito. La società immobiliare resistette e propose ricorso incidentale condizionato, deducendo che non si sarebbe potuta applicare la disciplina di mutamento del rito del d.lgs. n. 150/2011 a un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione, che la motivazione della Corte territoriale fosse apparente e che ai processi soggetti al rito lavoro non si applicasse la sospensione feriale. La Cassazione, richiamando una precedente decisione delle Sezioni Unite in fattispecie sovrapponibile tra le stesse parti, ha rigettato entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'azienda sanitaria sia il ricorso incidentale della società immobiliare. Ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, ma solo ai fini del principio di diritto sull'implicità della riproposizione delle domande in caso di impugnazione della sola questione pregiudiziale di inammissibilità; tuttavia, per l'effetto della decisione unitaria e della conformità al precedente delle Sezioni Unite, ha comunque confermato la decisione gravata con correzione della motivazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale sulla sospensione feriale e ha ritenuto fondato il primo motivo incidentale, ma anche tale censura non ha condotto all'accoglimento finale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stata altresì data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione delle domande di merito può ritenersi implicita quando la parte impugna la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, poiché tale impugnazione manifesta la volontà di proseguire il giudizio.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

    La disposizione sul mutamento del rito opera solo nei procedimenti regolati dal d.lgs. n. 150/2011 e non si applica all'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione di immobili urbani proposta con citazione anziché con ricorso.

  • artt. 121, 156, 159 c.p.c.

    L'errore sulla forma dell'atto va valutato alla luce del principio di conservazione degli atti e dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.

  • artt. 177, 342, 353, 354 c.p.c.

    L'ammissibilità dell'opposizione e la riproposizione delle domande in appello incidono sullo scrutinio del merito, ma non ricorre un'ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Le controversie in materia di locazione di immobili urbani seguono il rito speciale del lavoro e, in tale ambito, si applica la disciplina processuale propria prevista per quel rito.

  • art. 641 c.p.c.

    Il deposito in cancelleria dell'atto difforme dal modello legale entro il termine previsto consente la conversione dell'atto ai fini della tempestività dell'opposizione.

  • art. 3 l. n. 742/1969

    La deroga alla sospensione feriale riguarda le controversie individuali di lavoro individuate per natura della causa, non tutte quelle trattate con il rito del lavoro.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    La sospensione del decorso dei termini processuali si applica alle controversie in materia di locazione di immobili urbani.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la questione è già coperta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.

Massime di principio

  • L'impugnazione della sola statuizione pregiudiziale di inammissibilità o tardività dell'opposizione può valere come implicita riproposizione delle domande di merito già svolte in primo grado, sicché, se l'opposizione è ritenuta ammissibile, il giudice di appello deve esaminare il merito.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 sul mutamento del rito si applica solo ai procedimenti espressamente regolati dal decreto e non si estende, in via analogica, all'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c.
  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con il rito sbagliato, l'errore sulla forma dell'atto può essere sanato se l'atto è comunque depositato nel termine utile e risulta idoneo a raggiungere lo scopo tipico dell'azione.
  • La sospensione feriale dei termini si applica alle controversie di locazione di immobili urbani, mentre la deroga prevista per le controversie di lavoro riguarda solo quelle individuate dalla natura del rapporto e non ogni causa trattata con il rito del lavoro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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