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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13206/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa) per due motivi principali: 1) vizio procedurale per presunta nullità/decadenza relativa al decreto di giudizio immediato e al termine di 15 giorni per chiedere il giudizio abbreviato (artt. 456 e 458 c.p.p.), sostenendo che la rinuncia del difensore di fiducia e la successiva nomina del difensore d'ufficio avrebbero dovuto far ricominciare il termine; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità penale, deducendo che il mero possesso delle chiavi del locale non sarebbe sufficiente a provare la detenzione dello stupefacente e che la Corte di merito avrebbe trascurato elementi a favore dell'imputato (dichiarazioni del coimputato, modalità di occultamento, assenza di precedenti).

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 25/01/2022, ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il termine di 15 giorni per chiedere il giudizio abbreviato ricominciasse a decorrere in conseguenza del mutamento del difensore: il dies a quo è la notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato (27/6/2019) e la successiva rinotifica al nuovo difensore non interrompe o azzera tale termine. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile il gravame per genericità e per mancato specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente la condanna pronunciata in primo grado e confermata dalla Corte d'Appello (4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa) è stata mantenuta e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale sul traffico/detenzione di sostanze stupefacenti: applicata in sede di merito per la condanna dell'imputato; la Cassazione non ha ritenuto di rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dalla Corte di merito.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione del decreto di giudizio immediato e gli avvisi che devono essere contenuti; la Corte ha richiamato che il decreto deve essere notificato all'imputato e che il difensore riceve l'avviso della data fissata per l'udienza.

  • art. 458, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 15 giorni, a pena di decadenza, per chiedere il giudizio abbreviato decorrente dalla notificazione del decreto di giudizio immediato o dall'avviso della fissazione dell'udienza; la Corte ha interpretato che il termine decorre dalla prima notificazione all'imputato e non ricomincia per il solo mutamento del difensore.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio di tassatività dei termini di decadenza: i termini a pena di decadenza non sono prorogabili se la legge non lo prevede.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai requisiti di specificità dei motivi di impugnazione; la Cassazione ha ritenuto il secondo motivo generico e quindi inammissibile se non coniugato a un'argomentazione puntuale che confronti la motivazione di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2002

    Citata dalla difesa come principio secondo cui il termine per chiedere il rito abbreviato dovrebbe decorrere dall'ultima notificazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque che, nel caso concreto, la notificazione rilevante fosse già avvenuta e che il mutamento del difensore non faccia ripartire il termine.

Massime di principio

  • Il termine di 15 giorni per chiedere il giudizio abbreviato (art. 458 c.p.p.) decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato o dall'avviso della data fissata per il giudizio; il semplice mutamento del difensore non fa ripartire tale termine se l'imputato è già stato notificato.
  • I termini processuali stabiliti a pena di decadenza sono tassativi e, salvo diversa previsione di legge, non sono prorogabili (principio di tassatività ex art. 173 c.p.p.).
  • Per impugnare con successo valutazioni di merito (fatti e motivazione) in Cassazione è necessaria una critica argomentata e specifica che si confronti con le ragioni esposte nella sentenza; deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione sono inammissibili.
  • In tema di responsabilità per detenzione di stupefacenti, il mero possesso di chiavi o altri elementi isolati può non essere sufficiente di per sé, ma la valutazione complessiva degli elementi (collocazione della sostanza, ruoli tra presenti, dichiarazioni di terzi, modalità di occultamento, precedenti, elementi indicativi di disponibilità) può giustificare la responsabilità: serve valutazione motivata caso per caso.
  • La rinotifica al difensore nominato d'ufficio, dopo rinuncia del difensore di fiducia, non impone sempre la nuova notificazione integrale del decreto se l'imputato aveva già ricevuto la notificazione; al nuovo difensore può essere sufficiente la comunicazione dell'avviso di udienza come previsto dall'art. 456 c.p.p.

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