Cassazione Penale, Sentenza n. 36802/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione di legge e di diritti processuali (artt. 606 co.1 lett. b) e c) c.p.p., artt. 24 e 111 Cost.) per mancata comunicazione al difensore di fiducia, nominato dopo la notifica del decreto di citazione per appello, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel giudizio cartolare d'appello (violazione del contraddittorio e diritto di difesa); 2) violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla L. n. 134/2021) e, con ciò, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co.3 L. n. 134/2021 in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., deducendo che la disciplina dell'improcedibilità sarebbe dovuta applicarsi anche ai reati commessi prima del 1.1.2020 o, se limitata ai fatti dal 1.1.2020, sarebbe illegittima per non essere retroattivamente favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: l'istituto dell'improcedibilità introdotto dalla L. n. 134/2021 si applica solo ai reati commessi dal 1.1.2020, in coerenza con il regime transitorio e con la riforma del 2019, quindi la questione di legittimità è infondata. Il primo motivo (mancata comunicazione delle conclusioni scritte del P.G.) è stato ritenuto fondato: l'omessa comunicazione nel rito cartolare integra una nullità generale a regime intermedio deducibile in Cassazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p. Tuttavia, esaminando il fascicolo la Corte ha riscontrato che il reato contestato (furto aggravato dagli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 c.p.) era stato perseguito sulla base di una mera denuncia della persona offesa, priva di manifesta volontà punitiva; nel frattempo la normativa è stata modificata (d.lgs. 10/10/2022, n.150, art.2 co.1 lett. i) che ha reso il delitto punibile a querela della persona offesa quando ricorre l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede). La nuova disposizione, più favorevole al reo e immediatamente applicabile, impone la querela per procedere. Poiché la querela mancava, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela e dichiarato che l'azione penale non deve essere proseguita.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Descrive il reato di furto; la Corte ha considerato la fattispecie come soggetta alla nuova disciplina che rende il reato punibile a querela se ricorre l'aggravante di esposizione alla pubblica fede
Codice penale, art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 e comma 2
Aggravanti del furto: n.2 (più volte aggravante) e n.7 (esposizione alla pubblica fede, rilevante per la trasformazione in reato perseguibile a querela secondo la modifica normativa)
Codice di procedura penale, art. 344-bis
Istituisce causa di improcedibilità per eccesso di durata della fase di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la norma introdotta dalla L. n. 134/2021 si applichi solo ai reati commessi dal 1/1/2020 e quindi non operasse nel caso di specie
Legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia)
Ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p.; la Corte ha confermato che la parte della legge che limita l'improcedibilità ai reati dal 1/1/2020 è legittima come misura transitoria coordinata con la riforma del 2019
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. riforma Bonafede)
Normativa sulla sospensione del termine prescrizionale nei giudizi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che il regime transitorio delle successive modifiche sia funzionale al coordinamento con questa riforma
Codice di procedura penale, art. 180
Consente di dedurre in cassazione le nullità processuali di cui alla sentenza; la Corte ha ritenuto che la nullità per mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. sia deducibile ex art. 180 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 182 comma 2
Stabilisce limiti temporali per l'impugnazione di nullità; la Corte ha precisato che la nullità in questione è una nullità generale a regime intermedio non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182 co.2
Codice di procedura penale, art. 129
Prevede la declaratoria immediata di cause di non punibilità; la Corte ha applicato il principio per dare precedenza alla causa estintiva (mancanza della querela) sulla nullità processuale, annullando senza rinvio
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2 comma 1 lett. i)
Il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».
Ha modificato la punibilità del furto aggravato in presenza di esposizione alla pubblica fede rendendolo perseguibile a querela, salvo eccezioni; la Corte ha ritenuto tale norma più favorevole al reo e immediatamente applicabile, con conseguente estinzione dell'azione in mancanza di querela
Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Ha differito l'efficacia della modifica normativa al 30/12/2022; la Corte ha comunque ritenuto applicabile la nuova disciplina al caso, per esito più favorevole al reo
Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27, 111
Richiamate dal ricorrente per fondare i motivi di violazione di diritti e questione di legittimità; la Corte ha ritenuto infondata la questione costituzionale relativa all'improcedibilità e ha valutato i profili di garanzia processuale con esito favorevole al ricorrente in relazione alla nullità
Massime di principio
- Nel rito cartolare d'appello, l'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale al difensore costituisce una nullità generale a regime intermedio: è deducibile in Cassazione ex art. 180 c.p.p. e non è soggetta ai limiti temporali dell'art. 182 co.2.
- Quando in Cassazione concorrano una nullità processuale e una causa di estinzione o di non punibilità più favorevole al reo, prevale la causa di non punibilità (art.129 c.p.p.) salvo che la sua operatività richieda accertamenti di merito; se la causa è evidente dagli atti, la Corte può annullare senza rinvio.
- La trasformazione della perseguibilità di un reato da d'ufficio a perseguibile a querela comporta che la mera denunzia non è sufficiente: occorre la querela espressa della persona offesa (manifestazione di volontà punitiva); in sua assenza l'azione penale non può proseguire.
- Le disposizioni sulle cause di improcedibilità introdotte dalla L. n. 134/2021 (art.344-bis c.p.p.) si applicano, secondo la giurisprudenza, ai reati commessi dal 1/1/2020 in coordinamento con la riforma del 2019; le questioni costituzionali che chiedano estensione retroattiva sono in genere ritenute infondate quando motivate dal coordinamento transitorio delle riforme.
- Se l'applicazione di una norma sostanziale più favorevole al reo richiede accertamenti di fatto non deducibili subito in sede di legittimità, la nullità processuale può assumere rilievo pregiudiziale e rendere necessaria la rinnovazione del giudizio di merito.
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