Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire di cui alla domanda presentata dal ricorrente (Pratica Edilizia n. 1080/2018/10329 - Prot. Gen. n. 161119) emesso dal Comune di Lucca in data 02.04.2019 e registrato al n. 45442 di protocollo, conosciuto dal ricorrente solo in data 12.05.2021 e, comunque, mai comunicato al ricorrente stesso se non in copia fotostatica, priva di firma autografa o digitale del Dirigente competente;

Giustizia amministrativa202100970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire relativo a un intervento di ampliamento di fabbricato residenziale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire emesso dal Comune il 2 aprile 2019, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto il 12 maggio 2021. Ha dedotto, in primo luogo, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda edilizia, assumendo che fosse decorso il termine previsto senza una valida richiesta di integrazione documentale e che il preavviso di diniego fosse intervenuto tardivamente. Ha inoltre proposto una domanda autonoma di accertamento della formazione del silenzio-assenso. Nel merito, ha sostenuto l’ammissibilità dell’ampliamento mediante cessione di cubatura tra aree con diversa destinazione urbanistica, richiamando l’epoca risalente della realizzazione dell’edificio esistente, la mancata utilizzazione della particella ai fini della verifica degli indici urbanistici e la compatibilità degli incrementi volumetrici previsti dalle rispettive destinazioni urbanistiche. Ha contestato anche l’incidenza del nuovo Piano Strutturale approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 24 aprile 2017 sulle norme del Regolamento Urbanistico vigente. Ha infine chiesto la rimessione in termini, sostenendo che la comunicazione PEC del 2 aprile 2019 non contenesse un provvedimento validamente sottoscritto. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, deducendo che il diniego era stato trasmesso via PEC il 2 aprile 2019 e che la ricevuta attestava la presenza di un allegato. Ha contestato anche nel merito la formazione del silenzio-assenso, rilevando l’interruzione del termine per effetto della documentazione integrativa prodotta dal richiedente, nonché l’ammissibilità della cessione di cubatura tra aree con diversa destinazione urbanistica e dell’intervento edilizio in area agricola non edificabile.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di tardività e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare le censure relative alla formazione del silenzio-assenso e alla legittimità urbanistico-edilizia del diniego. Dalla documentazione prodotta dal Comune risultava che il 2 aprile 2019 era stata consegnata alla casella PEC del ricorrente una comunicazione proveniente dal Comune, con oggetto chiaro e inequivoco riferito al diniego del permesso di costruire, corredata da un allegato. Il ricevimento della comunicazione era pacifico e il ricorrente non negava di aver ricevuto l’allegato, limitandosi a sostenere che il provvedimento fosse privo di firma digitale. Secondo il Collegio, tale deduzione presupponeva comunque la conoscenza del contenuto dell’atto, della sua provenienza e della sua lesività; ciò imponeva di impugnarlo nel termine decorrente dalla comunicazione, eventualmente deducendo anche l’asserita invalidità per difetto di sottoscrizione. La successiva trasmissione del 12 maggio 2021 non poteva quindi far decorrere nuovamente il termine di impugnazione. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini, non ravvisandosi un errore scusabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 94, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001

    È richiamata dal ricorrente quale base normativa della richiesta di attestazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire.

Massime di principio

  • La piena conoscenza del provvedimento lesivo, idonea a far decorrere il termine per impugnare, può risultare dalla ricezione di una comunicazione amministrativa proveniente dall’autorità competente, avente oggetto chiaro e inequivoco, corredata dall’atto e tale da consentire al destinatario di conoscerne contenuto, provenienza e lesività.
  • La contestazione della validità formale dell’atto ricevuto, quale l’asserita mancanza della firma digitale, non esclude di per sé la piena conoscenza del provvedimento né impedisce la decorrenza del termine di impugnazione; il vizio deve essere dedotto tempestivamente nel ricorso.
  • La successiva trasmissione o comunicazione del medesimo provvedimento non riapre il termine di impugnazione quando il destinatario ne aveva già avuto piena conoscenza in precedenza.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non può essere riconosciuta quando gli elementi documentali e le stesse allegazioni della parte dimostrano che essa aveva conosciuto tempestivamente l’atto e il suo contenuto lesivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.