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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33167/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Un creditore aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento di una ditta individuale, sostenendo inizialmente l'esistenza di un'operazione immobiliare qualificabile come compravendita, poi, a seguito della diversa prospettazione del curatore, come permuta collegata a più scritture e a un atto notarile relativo allo stesso immobile. Il giudice delegato aveva rigettato alcune domande e dichiarato inammissibile una domanda ultratardiva; il tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva invece qualificato l'operazione come permuta, accolto la domanda di risoluzione per inadempimento, disposto la restituzione dell'immobile e ammesso anche un credito risarcitorio in chirografo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione delle regole sul procedimento di verifica del passivo e del divieto di introdurre domande nuove o integrare tardivamente la causa petendi; contestazione dell'efficacia retroattiva della domanda aggiuntiva; censura sulla ritenuta integrazione/modifica della domanda originaria con quella successiva; violazione delle norme sul risarcimento del danno, perché il tribunale aveva liquidato il danno emergente in relazione a un inadempimento diverso da quello originariamente dedotto. Il creditore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda ultratardiva, sostenendo che il ritardo fosse giustificato dal mutamento di difesa della procedura e invocando anche il principio di arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbenti ragioni di improcedibilità rilevabili d'ufficio: la domanda di risoluzione della permuta era improcedibile ab origine perché fondata su scritture private non trascritte prima del fallimento e non idonee, da sole, a rendere opponibile alla massa la pretesa restitutoria. Di conseguenza ha dichiarato improcedibili anche le domande consequenziali di restituzione dell'immobile e di risarcimento del danno basate su quella risoluzione. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Nola e rinviato allo stesso tribunale, in diversa composizione, per l'esame della diversa domanda di risoluzione della compravendita trascritta e delle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì precisato che ogni questione sull'ammissibilità della domanda di risoluzione della compravendita era coperta da giudicato interno, non essendo stata tempestivamente devoluta dal curatore in opposizione.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    La domanda tardiva/ultratardiva deve rispettare i limiti temporali e, se il ritardo è imputabile, può essere dichiarata inammissibile; la Corte però decide la causa su un diverso profilo, assorbente e rilevabile d'ufficio.

  • artt. 93, 94 e 95 l.fall.

    Richiamati per il procedimento di domanda di ammissione al passivo e per i limiti alle modifiche della domanda nel giudizio di verifica.

  • art. 45 l.fall.

    Le formalità necessarie per l'opponibilità ai terzi compiute dopo il fallimento non hanno effetto verso i creditori; per la rivendica o la restituzione di un immobile non basta una scrittura privata con data certa se manca la trascrizione anteriore al fallimento.

  • art. 2644 c.c.

    La tutela dell'opponibilità ai terzi richiede la trascrizione anteriore, rilevante anche rispetto agli effetti concorsuali.

  • art. 2652 c.c.

    Per rendere trascrivibile un titolo basato su scritture private è necessario un previo giudizio di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni; senza tale passaggio la domanda non è opponibile alla procedura.

  • art. 2655 c.c.

    Richiamato solo quanto all'ordine di annotazione del decreto, ritenuto privo di utilità perché comunque successivo al fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per denunciare ultrapetizione o decisione su domanda diversa da quella proposta.

  • art. 360 c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità invocate nei motivi di ricorso.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento accertato.

  • art. 1453 c.c.

    Il risarcimento richiesto deve correlarsi all'inadempimento del contratto effettivamente risolto.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in chiave di garanzia patrimoniale e di tutela contro l'acquisizione senza causa dell'immobile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione al giusto processo e alla corretta trattazione della domanda.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la domanda di restituzione di un immobile o di risoluzione del titolo traslativo è opponibile alla massa solo se il titolo o la relativa domanda sono stati trascritti nei modi e nei tempi idonei a farli valere contro i creditori; la sola data certa della scrittura privata non è sufficiente.
  • Quando il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa verso la massa è costituito da scritture private non trascritte, la domanda è improcedibile se manca un atto o un giudizio idoneo a renderle trascrivibili e opponibili prima della dichiarazione di fallimento.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere accolta una pretesa restitutoria se essa presuppone un titolo negoziale non opponibile alla procedura, poiché l'inopponibilità travolge anche le domande consequenziali di restituzione e di risarcimento.
  • Il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. può essere riconosciuto solo se collegato causalmente e direttamente all'inadempimento del contratto effettivamente accertato e risolto, non a un diverso assetto negoziale dedotto solo in via originaria.
  • Se una questione non è stata tempestivamente devoluta in opposizione ed è coperta da giudicato interno, la Corte non può riaprirla in cassazione, dovendo limitarsi ai profili ancora sub iudice o rilevabili d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCompravenditaTransazioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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