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Ordinanza

Ordinanza n. 1263/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto Prot. n. 324 adottato il 15.12.2025 dal Questore della Provincia di Caserta e notificato alla ricorrente in data 04.02.2026, recante diniego di permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202602588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dal Questore della Provincia di Caserta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in questa fase sommaria, plurimi profili di fumus boni iuris: il provvedimento sembra avere erroneamente qualificato l'istanza come richiesta di permesso per lavoro autonomo, mentre era stata presentata per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998; non è stato comunicato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990; il diniego sembra fondato su un automatismo collegato al deferimento all'autorità giudiziaria, senza la valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e senza il bilanciamento con la durata del soggiorno e il radicamento sociale, familiare e lavorativo; inoltre, il deferimento penale risulta smentito dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, negativi e successivi al deferimento, evidenziando un difetto di istruttoria. È stato dedotto anche il periculum in mora, rappresentato dal rischio di espulsione, dalla disgregazione del nucleo familiare e dalla vanificazione di un percorso di integrazione protratto per oltre undici anni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego impugnato. Ha ravvisato un fumus boni iuris significativo nei vizi di erronea individuazione del tipo di permesso richiesto, omessa comunicazione del preavviso di rigetto, automatica valorizzazione del deferimento penale in luogo di una valutazione individualizzata della pericolosità sociale e difetto di istruttoria sulla situazione penale del ricorrente. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora per il concreto rischio di espulsione e per le conseguenze irreparabili sul nucleo familiare e sul percorso di integrazione. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 24 marzo 2027 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare, in vista del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

    La domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è soggetta a una disciplina specifica e più garantista rispetto a quella del permesso per lavoro autonomo.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    valutazione comparativa, concreta e attuale della pericolosità sociale, da bilanciare con la durata del soggiorno e il livello di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    Il deferimento all'autorità giudiziaria non può determinare automaticamente il diniego; l'Amministrazione deve svolgere una valutazione individualizzata, concreta e attuale della pericolosità sociale, ponderandola con la durata del soggiorno e il radicamento dello straniero.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto può integrare un vizio procedimentale quando impedisce all'interessato di interloquire e fornire elementi a proprio favore prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'Amministrazione deve esaminare la domanda secondo la disciplina specifica dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998 e non può fondare il diniego sull'erronea qualificazione della richiesta come domanda per lavoro autonomo.
  • Il deferimento all'autorità giudiziaria non consente un automatismo ostativo al rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo: è necessaria una valutazione concreta, attuale e comparativa della pericolosità sociale, ponderata con la durata del soggiorno e il grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, quando impedisce all'interessato di interloquire sull'istruttoria e di rappresentare elementi favorevoli, integra un significativo vizio procedimentale del diniego.
  • La discordanza tra il presupposto penale posto a fondamento del diniego e la documentazione aggiornata del casellario giudiziale e dei carichi pendenti può evidenziare un difetto di istruttoria idoneo a sostenere la sospensione cautelare dell'atto.
  • Il rischio concreto di espulsione, unitamente alla possibile disgregazione del nucleo familiare e alla vanificazione di un lungo percorso di integrazione, integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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