Sentenza n. 9890/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 5183/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5183/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero ad attribuire il beneficio economico, limitatamente all'importo di 1.000 euro oltre accessori, nonché a rifondere le spese di lite. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza del Tribunale di Roma era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha considerato non assolto dal Ministero l'onere di fornire elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato. Il Ministero è stato pertanto obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato, previa richiesta della ricorrente, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Il TAR ha invece ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per applicare una penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata evidenziata dalla controversia. Il dispositivo qualifica formalmente l'accoglimento come parziale, poiché non è stata disposta la penalità di mora richiesta o prospettata; il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice ordinario; i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la competenza a conoscere dell'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione competente, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, unitamente alla notifica del titolo esecutivo, consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio esclude, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora e ne riserva l'eventuale applicazione a una fase successiva di perdurante inottemperanza, su richiesta della parte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo verifica l'esistenza, la definitività e l'esecutività del titolo, la sua regolare notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, senza poter riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già accertata.
- Quando l'amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o elementi sulla corretta esecuzione del titolo, la pretesa di ottemperanza può essere accolta alla luce della distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- L'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di un beneficio obbliga l'amministrazione ad adempiere entro il termine fissato dal giudice; in caso di ulteriore inerzia, può essere nominato un commissario ad acta, anche già nella sentenza, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta dell'interessato.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza: il giudice può negarla allo stato e riservarne la valutazione a una fase successiva, qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento oltre il termine giudiziale.
- L'inerzia reiterata dell'amministrazione nell'esecuzione di obblighi derivanti da legge e da giudicati può giustificare la trasmissione degli atti agli organi di controllo, quali la Procura regionale della Corte dei conti e l'Organismo indipendente di valutazione, per le valutazioni di rispettiva competenza.
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