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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03435/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI emesso per l'anno 2016 nei confronti di una società che aveva impugnato l'atto dinanzi alla giustizia tributaria. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR Basilicata aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo dimostrata la produzione esclusiva di imballaggi terziari e il conseguente avvio allo smaltimento in proprio tramite ditte del settore. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507/1993 e 7 d.lgs. n. 22/1997, oltre a vizi motivazionali e travisamento dei fatti, sostenendo che la CTR avesse ritenuto provata l'esistenza di rifiuti speciali e il loro avvio al recupero senza adeguata prova documentale; con il secondo ha denunciato la violazione del principio sull'onere della prova in materia tributaria, assumendo che la contribuente non avesse fornito elementi concreti per l'esenzione dal tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera critica delle risultanze istruttorie. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, sia per difetto di specifica indicazione delle norme di diritto, sia perché la CTR aveva correttamente posto l'onere probatorio a carico della contribuente e aveva ritenuto che tale onere fosse stato assolto. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    richiamato dal ricorrente per contestare la decisione di merito sulla debenza della TARI e la qualificazione dei rifiuti, ma non ritenuto violato dalla Corte in quanto la censura mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti

  • art. 7 d.lgs. n. 22/1997

    richiamato dal ricorrente in tema di rifiuti speciali e avvio al recupero; la Corte ha rilevato che la doglianza investiva la valutazione del fatto e non l'erronea interpretazione della norma

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non può essere usato per censurare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, ma solo l'erronea sussunzione di un fatto pacifico sotto la norma

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica delle singole risultanze istruttorie o la richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato a proposito del secondo motivo, per difetto di specifica indicazione delle norme di diritto poste a fondamento della censura

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone di indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c., come requisito di specificità per il ricorso per cassazione

  • art. 2729 c.c.

    la CTR aveva fondato il proprio ragionamento probatorio sul meccanismo presuntivo, ritenuto non manifestamente illogico

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento accelerato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    evocato in via generale nel richiamo al principio di ripartizione dell'onere della prova in materia tributaria, che la CTR avrebbe correttamente applicato a carico del contribuente

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti in una dedotta violazione di legge: il vizio di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta o l'erronea sussunzione di un fatto pacifico, non la rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa considerazione di singoli documenti o elementi istruttori quando il fatto decisivo sia stato comunque esaminato.
  • Chi invoca un'esenzione o una non debenza tributaria deve allegare e provare i fatti costitutivi del beneficio; tuttavia, se il giudice di merito ritiene che tale onere sia stato assolto sulla base delle prove acquisite, tale valutazione non è censurabile in cassazione come semplice violazione dell'onere della prova.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e il fatto storico decisivo di cui si lamenta l'omesso esame, pena l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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