L.R. Piemonte 15/2002
"Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina un intervento della Regione Piemonte a sostegno della ristrutturazione degli enti di formazione professionale, per fronteggiare esuberi di personale, e regola il trasferimento di funzioni alle Province. Prevede concorsi riservati per il personale distaccato alla data del 15 ottobre 2001, l’assegnazione alle Province di servizio, la salvaguardia del trattamento economico e specifiche coperture finanziarie per il triennio 2002-2004.
Ristrutturazione degli enti di formazione professionale e trasferimento di personale alle Province in Piemonte
Ristrutturazione degli enti di formazione professionale e trasferimento di funzioni alle Province
La legge disciplina un intervento della Regione Piemonte a sostegno dei processi di ristrutturazione degli enti di formazione professionale e regola il connesso passaggio di personale nell’ambito del trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale alle Province. La disciplina opera esclusivamente nel territorio piemontese e risponde a un’esigenza organizzativa e finanziaria legata alla fase di riallocazione delle competenze.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione interviene per sostenere i progetti di ristrutturazione degli enti di formazione professionale. L’obiettivo dichiarato è rimuovere le criticità degli enti determinate da esuberi di personale, secondo un meccanismo che si coordina con il trasferimento delle funzioni amministrative alle Province.
Trasferimento di funzioni e personale coinvolto
In attuazione del processo di attribuzione alle Province delle funzioni in materia di formazione professionale previsto dalla normativa regionale richiamata, gli enti di formazione che, sulla base di apposite convenzioni, avevano distaccato personale presso le Province e/o presso la Regione alla data del 15 ottobre 2001 possono inserire nei propri progetti di ristrutturazione la previsione che tale personale sia utilizzato dalla Regione mediante assegnazione alle Province, purché superi il concorso previsto dalla legge.
Sono quindi rilevanti, ai fini dell’applicazione della disciplina:
- il personale distaccato sulla base di convenzioni;
- la situazione esistente al 15 ottobre 2001;
- il superamento di un concorso riservato.
Assegnazione del personale alle Province
La Regione Piemonte, previa equiparazione delle qualifiche possedute dal personale con quelle del personale regionale secondo la tabella allegata, bandisce concorsi riservati al personale interessato.
Il personale risultato vincitore viene assegnato alla Provincia presso la quale prestava servizio alla data del 15 ottobre 2001 e viene inquadrato nei relativi ruoli organici, che devono essere previamente adeguati.
La legge tutela il trattamento economico in godimento alla data del 15 ottobre 2001, consentendo anche l’attribuzione di un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Enti locali.
Per il personale che alla stessa data operava presso la Regione Piemonte, l’assegnazione è disposta alla Provincia di Torino.
La stipula dei contratti di lavoro spetta direttamente alle Province destinatarie del personale.
Risorse finanziarie e criteri di utilizzo
Le somme previste per far fronte agli oneri della legge sono ripartite annualmente fra le Province. Tale riparto è finalizzato sia a sostenere l’attuazione del trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale, sia a coprire i trattamenti economici del personale assegnato.
Copertura finanziaria
Gli oneri finanziari complessivi sono quantificati in euro 2.066.000,00, aggiuntivi rispetto alle risorse già previste dalla normativa statale richiamata e dal decreto ministeriale citato.
Per il bilancio 2002 la copertura avviene mediante riduzione della dotazione finanziaria dell’UPB S1071. Per gli anni 2003 e 2004 la copertura è assicurata con le rispettive dotazioni dell’UPB S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.
Profilo temporale e attualità della disciplina
La legge è costruita su una base temporale strettamente legata al 15 ottobre 2001 e alla programmazione finanziaria 2002-2004. La disciplina riguarda quindi una fase transitoria e organizzativa ormai esaurita, con effetti riferiti a concorsi, assegnazioni e coperture di spesa di un periodo concluso; per tale ragione l’atto è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.
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