L.R. Piemonte 9/2002
"Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II 'Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum ' ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 9/2002 fissa, dal 1° gennaio 2002, i compensi dei componenti della Commissione prevista dalla l.r. 55/1990: 80% dell’indennità di presenza dei consiglieri regionali, 90% per il Presidente, oltre a rimborso chilometrico forfettario. La copertura è quantificata in 5.000 euro per il 2002. Trattandosi di disciplina riferita a una commissione storica e a un esercizio finanziario già concluso, l’atto è oggi sostanzialmente obsoleto.
Compensi e rimborsi per la Commissione consultiva su iniziativa legislativa popolare, enti locali e referendum
Compensi per la Commissione consultiva su iniziativa legislativa popolare, enti locali e referendum
La legge regionale disciplina i compensi spettanti ai componenti della Commissione prevista dal titolo II della l.r. 55/1990, operando nel territorio della Regione Piemonte. La misura ha natura essenzialmente remunerativa e organizzativa, collegata alle sedute della Commissione e alle spese di spostamento dei componenti.
Misura dei compensi
Per ogni seduta, ai componenti della Commissione spetta un compenso pari all’80% dell’indennità di presenza corrisposta ai consiglieri regionali. La decorrenza espressa è fissata al 1° gennaio 2002.
Al Presidente della Commissione spetta un compenso più elevato, pari al 90% dell’indennità di presenza dei consiglieri regionali.
Rimborso chilometrico
A tutti i componenti è riconosciuto anche un rimborso chilometrico forfettario, calcolato secondo un criterio predeterminato:
- si moltiplica il doppio della distanza tra il domicilio del componente e la sede della Commissione;
- il risultato è ulteriormente moltiplicato per un quinto del prezzo di un litro di benzina verde, determinato secondo le modalità di attuazione del contratto nazionale dei dipendenti pubblici dell’area dirigenza.
Non spetta alcun rimborso chilometrico ai componenti che hanno il domicilio nel comune in cui si svolge la riunione della Commissione.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati, per l’anno 2002, in 5.000 euro. La copertura è assicurata mediante lo stanziamento dell’U.P.B. 0900, denominata "Spese del Consiglio regionale", istituita ai sensi della normativa contabile regionale richiamata nel testo.
Rilevanza attuale
Il provvedimento riguarda una disciplina economica riferita a un organo commissionale specifico e a una copertura finanziaria limitata all’anno 2002. Per questo, pur costituendo norma formale dell’ordinamento regionale, oggi risulta sostanzialmente privo di utilità pratica ed è da considerarsi obsoleto.
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