L.R. Piemonte 16/2002
"Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Piemonte l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA), quale organismo pagatore di aiuti, contributi e premi comunitari della PAC, con possibile estensione a misure nazionali e regionali. Disciplina organi, personale, patrimonio, collaborazione con i CAA, spese di funzionamento e avvio subordinato al riconoscimento UE. Previste anche dotazioni finanziarie annuali, incluse quelle 2022-2024.
Istituzione di ARPEA, organismo pagatore agricolo della Regione Piemonte
Istituzione dell’organismo pagatore agricolo regionale
La legge istituisce in Piemonte l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. L’Agenzia opera come organismo pagatore regionale per gli aiuti, contributi e premi comunitari connessi alla politica agricola comune e può essere incaricata anche di pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali.
Riconoscimento, funzioni e avvio operativo
Il riconoscimento dell’organismo pagatore segue la procedura prevista dal d.lgs. 165/1999. L’avvio dell’attività è subordinato alla comunicazione, da parte dell’organismo di coordinamento nazionale, alla Commissione europea dell’avvenuto riconoscimento con apposito decreto ministeriale. L’attività dell’Agenzia deve essere disciplinata da un regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria richiamata.
Organi, organizzazione e personale
Sono organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei revisori, nominato dal Consiglio regionale. La dotazione organica iniziale è fissata in 50 unità, con trattamento giuridico ed economico del personale regionale. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia entro i limiti della dotazione organica, previo superamento di concorso e possesso dei requisiti richiesti. La Giunta regionale può adeguare la dotazione organica in relazione ai fabbisogni effettivi.
Patrimonio, rapporti giuridici e collaborazioni
L’Agenzia acquisisce gratuitamente i beni mobili già in dotazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte S.p.A. e subentra nei contratti in essere. Può inoltre avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi sia direttamente agli enti competenti per l’istruttoria sia tramite i CAA. Gli enti delegati ai sensi della l.r. 17/1999 possono, tramite convenzione, avvalersi dell’organismo pagatore.
Spese di funzionamento e copertura finanziaria
La Regione Piemonte riconosce all’organismo pagatore le spese di funzionamento e gli eventuali oneri per anticipazioni di cassa dovute a temporanee carenze di liquidità. Per tali finalità la legge autorizza una spesa massima annua di 5.000.000 euro a decorrere dal 2012; per il triennio 2022-2024 sono inoltre autorizzati importi annui pari a 5.420.000 euro per il 2022, 5.730.000 euro per il 2023 e 6.370.000 euro per il 2024. I rapporti finanziari tra Regione e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.
Modalità di intervento e aiuti regionali
L’organismo pagatore può intervenire anche per l’erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea. Modalità, criteri e procedure sono demandati a deliberazione della Giunta regionale. Per le materie conferite dalla l.r. 17/1999, gli enti delegati possono avvalersi dell’organismo pagatore tramite convenzione.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Alcune previsioni hanno invece rilievo temporale circoscritto: la disciplina finanziaria menziona un importo annuo a decorrere dal 2012 e specifiche dotazioni per gli esercizi 2022-2024, mentre l’intervento sugli aiuti regionali richiama il piano di sviluppo rurale 2000-2006, ormai concluso.
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