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Legge

L.R. Piemonte 14/2002

"Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 14/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina l’uso della terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) imponendo il consenso informato scritto e vietandola su bambini, anziani e, in linea generale, sulle donne in gravidanza salvo richiesta espressa e autorizzazione secondo le condizioni previste. Vietati anche lobotomia e interventi analoghi di psicochirurgia. Prevede monitoraggio clinico e revisione periodica regionale.

Regole regionali su T.E.C. e psicochirurgia

Regolamentazione della terapia elettroconvulsivante e della psicochirurgia in Piemonte

La legge regionale del Piemonte disciplina l’impiego della terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) e vieta determinati interventi di psicochirurgia. Il provvedimento si colloca nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali e della salute dei cittadini nel territorio regionale.

Finalità e principi ispiratori

La Regione Piemonte dichiara di orientare il proprio sviluppo verso obiettivi di progresso civile e democratico e di dotarsi degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini. Nell’attuazione della disciplina, la Regione si richiama ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani.

Consenso informato per la T.E.C.

La T.E.C. può essere praticata solo in presenza di un consenso:

  • libero
  • consapevole
  • attuale
  • manifesto

Lo psichiatra deve fornire al paziente informazioni sia orali sia scritte sui benefici attesi, sugli eventuali effetti collaterali, sui possibili trattamenti alternativi e sulle modalità di somministrazione. Il consenso deve essere scritto, allegato alla cartella clinica e rinnovato a ogni applicazione.

Quando il paziente abbia una limitazione della capacità di comprendere l’informazione o di esprimere il consenso, si applica la normativa civilistica vigente in materia di capacità di agire.

Limiti di utilizzo e divieti

La legge pone limiti molto stringenti all’utilizzo della T.E.C. e vieta specifici interventi di psicochirurgia in tutte le strutture regionali.

In particolare:

  • la T.E.C. non può essere usata sui bambini;
  • la T.E.C. non può essere usata sugli anziani;
  • per le donne in gravidanza la T.E.C. è vietata, salvo che la paziente la richieda espressamente e l’applicazione sia autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti, secondo le modalità del consenso informato;
  • è vietata la lobotomia prefrontale e transorbitale;
  • sono vietati altri simili interventi di psicochirurgia.

Deontologia medica e responsabilità professionale

La norma elimina ogni riferimento a una responsabilità professionale del medico per la scelta di non ricorrere alla T.E.C., alla lobotomia prefrontale e transorbitale e agli altri simili interventi di psicochirurgia, ferma restando la responsabilità del medico per i propri atti secondo la disciplina generale sulla responsabilità professionale.

Monitoraggio, sorveglianza e valutazione

Le applicazioni della T.E.C. devono essere corredate da dati analitici idonei a consentire rigorosi studi clinici. I pazienti sottoposti a T.E.C. devono inoltre essere oggetto di verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo successivo al trattamento.

L’Assessorato regionale alla sanità deve attivare procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della T.E.C. su scala regionale, tramite una Commissione composta da professionisti esterni e da rappresentanti locali professionalmente qualificati delle associazioni di settore.

Portata applicativa e attualità della disciplina

La disciplina opera nel solo territorio della Regione Piemonte. Considerata la materia trattata, fortemente connessa a pratiche sanitarie oggi eccezionali o superate, il provvedimento presenta un’elevata probabilità di essere ormai sostanzialmente obsoleto nell’applicazione pratica, pur descrivendo un regime regionale formale su consenso, divieti e monitoraggio.

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