L.R. Piemonte 17/2002
"Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanità dell'anno 2000".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il finanziamento della quota del 70% degli oneri del mutuo acceso per coprire il disavanzo sanitario regionale dell’anno 2000, ripartendolo tra ASL e ASO in proporzione alla quota di disavanzo. Prevede il trasferimento alla Regione delle quote dovute e la copertura della restante parte a carico diretto regionale. Norma urgente, efficace dalla pubblicazione.
Copertura del disavanzo sanitario 2000 della Regione Piemonte
Copertura del disavanzo sanitario 2000
La legge regionale del Piemonte disciplina le modalità di copertura del disavanzo della sanità relativo all’anno 2000, con riferimento al mutuo stipulato in attuazione dell’accordo tra Stato e Regioni dell’8 agosto 2001. Il provvedimento individua la ripartizione degli oneri tra Regione e aziende sanitarie e regola il flusso delle risorse necessarie al pagamento dell’istituto mutuante.
Ripartizione del finanziamento del mutuo
La quota del 70% degli oneri finanziari del mutuo è posta a carico delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende sanitarie ospedaliere, ciascuna in proporzione alla propria quota di disavanzo. Le aziende sanitarie regionali devono far fronte a tale spesa prioritariamente mediante alienazione del patrimonio disponibile.
Gestione contabile e pagamento della rata
Gli oneri del mutuo, intesi come rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale in modo da consentirne il pagamento all’istituto mutuante. Le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo, quale contributo alla copertura del disavanzo gravante sui rispettivi bilanci.
Copertura della quota a carico della Regione
La parte del disavanzo dell’anno 2000 direttamente a carico della Regione è coperta secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2002, n. 13, relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e al bilancio pluriennale 2002-2004. Il pagamento della quota di oneri del mutuo a carico delle risorse proprie regionali deve avvenire nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Si tratta di una disciplina riferita a un disavanzo già definito e a un’esigenza finanziaria circoscritta all’esercizio 2000.
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