Ordinanza n. 538/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento e/o per la declaratoria di inefficacia, del provvedimento di comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, n.-OMISSIS-, alla parte ricorrente, relativo a un credito per imputazioni di prelievo supplementare, già notificato con le cartelle di pagamento, per la campagna lattiera per gli anni 1998, 2000, 2001, per l’importo di € 138.464,49 su ruolo di “ente non censito”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio, preso atto della comunicazione del decesso del ricorrente depositata il 17 novembre 2025, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non è stata esaminata la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria né sono stati decisi i motivi di ricorso. Sono state disposte le comunicazioni di rito alla Segreteria.
Atto impugnato: comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, relativa a un credito di € 138.464,49 per imputazioni di prelievo supplementare lattiero riferite alle campagne 1998, 2000 e 2001
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di annullamento e/o declaratoria di inefficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria, riferita a somme già richieste mediante cartelle di pagamento e iscritte a ruolo come provenienti da ente non censito. Nel corso del giudizio è stato comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 10 giugno 2025.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il decesso della parte costituita determina l'interruzione del processo, da dichiarare dal giudice quando l'evento è comunicato in giudizio.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo sono richiamate quali disciplina integrativa applicabile al processo amministrativo.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
Costituisce la base normativa del provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnato; la sua applicazione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La comunicazione in giudizio del decesso della parte ricorrente determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione degli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza che il giudice possa procedere alla decisione del merito della controversia interrotta.
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