Cassazione Civile, Ordinanza n. 17446/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due proprietari confinanti, i quali lamentavano danni al proprio immobile e fondo per effetto di una colata di acqua e fango proveniente dal fondo soprastante, appartenente alla Provincia e interessato da opere eseguite anche da una società incaricata. Secondo gli attori, tali interventi avevano alterato il naturale deflusso delle acque e modificato il regime di scolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato entrambi i convenuti al risarcimento. In appello, la società aveva contestato l’affermazione della propria corresponsabilità, sostenendo che la causa del danno fosse da attribuire esclusivamente agli interventi realizzati in precedenza dalla Provincia. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 913, 2043 e 2056 c.c. e art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe acriticamente recepito le conclusioni di una consulenza tecnica preventiva, attribuendo il danno alla società senza considerare che le prime modificazioni dello stato dei luoghi e delle pendenze erano state determinate da opere della Provincia anteriori all’intervento della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva accertato una responsabilità concorrente della società e della Provincia nella causazione del danno, sulla base di un apprezzamento di merito non sindacabile, e che l’eventuale antecedenza cronologica di alcuni interventi della Provincia non era decisiva perché la sentenza impugnata non aveva attribuito alla società una responsabilità esclusiva. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come rito introduttivo della domanda risarcitoria davanti al tribunale
art. 696 c.p.c.
richiamato quale precedente accertamento tecnico preventivo posto a base della domanda
art. 913 c.c.
invocato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina del deflusso delle acque
art. 2043 c.c.
invocato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana per il danno lamentato
art. 2056 c.c.
invocato dalla ricorrente ai fini della liquidazione del danno risarcibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie sotto la veste di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a ottenere un nuovo accertamento della responsabilità.
- L'apprezzamento del materiale probatorio, compresa la scelta tra diverse risultanze tecniche o testimoniali, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla logicità e completezza della motivazione nei casi consentiti.
- Quando il giudice di merito accerta una responsabilità concorrente nella causazione del danno, la critica che contesti soltanto l'individuazione cronologica o causale di singoli interventi non è decisiva se non scardina il nucleo della ratio decidendi.
- La censura è inammissibile se pretende di sostituire all'accertamento di merito una diversa lettura dei dati istruttori, senza evidenziare un vero errore di sussunzione o una violazione di norme di diritto.
- La conferma della corresponsabilità di più soggetti nella produzione del danno rende irrilevante, ai fini della cassazione, la mera prospettazione di una responsabilità esclusiva di uno solo di essi, se tale tesi si risolve in una diversa valutazione del fatto.
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