Cassazione Civile, Ordinanza n. 21677/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2006 e 2007 nei confronti di una ditta individuale e di una società a essa collegata, nonché dalle successive cartelle di pagamento emesse a seguito di ruolo straordinario. Gli atti impositivi si fondavano su numerosi rilievi della Guardia di Finanza, tra cui movimenti bancari ritenuti non giustificati. I contribuenti impugnavano avvisi e cartelle; la CTP accoglieva solo in parte i ricorsi, recependo le conclusioni del CTU e rideterminando le somme da riprendere a tassazione. In appello l'Ufficio lamentava che il giudice di merito avesse aderito acriticamente alla consulenza tecnica, soprattutto quanto ai prelievi e versamenti sui conti correnti, senza considerare correttamente gli altri rilievi fiscali. La CTR rigettava l'appello dell'Agenzia e riduceva ulteriormente la pretesa. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omessa pronuncia su un motivo di gravame; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per mancata corretta applicazione della presunzione relativa ai movimenti bancari e dell'inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'atto di appello riguardava sostanzialmente la ripresa a tassazione dei movimenti bancari e che la CTR si era comunque pronunciata su tale profilo. Ha invece accolto il secondo motivo, qualificandolo come vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata era graficamente esistente ma sostanzialmente priva di un percorso argomentativo comprensibile, limitandosi ad aderire alle conclusioni del CTU senza confrontarsi con le critiche dell'Ufficio e senza indicare analiticamente quali movimenti bancari fossero stati ritenuti giustificati e con quali prove. Conseguentemente è stato assorbito il terzo motivo. La decisione è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione apparente sono inquadrati nel paradigma del n. 4 quando la sentenza non consente di individuare il percorso decisorio
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, intellegibile e non meramente assertiva
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione deve esporre le ragioni della decisione in modo comprensibile
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nei rapporti di impresa i versamenti e i prelievi sui conti correnti sono presuntivamente ricavi, salvo prova contraria del contribuente
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la presunzione sui movimenti bancari opera anche ai fini IVA
art. 2697 c.c.
grava sul contribuente l'onere di fornire prova specifica idonea a vincere la presunzione legale relativa sui movimenti bancari
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in affermazioni assertive o nell'adesione acritica a una consulenza tecnica.
- Nei giudizi tributari fondati sulle indagini finanziarie, il giudice di merito deve indicare in modo analitico quali versamenti e prelievi siano stati ritenuti non imponibili e per quali specifiche prove, non essendo sufficiente un richiamo generico al convincimento del CTU.
- La presunzione legale relativa derivante dai movimenti bancari impone al contribuente di fornire una prova contraria specifica e puntuale; non basta una deduzione generica o una mera affermazione di carattere generale.
- Quando la sentenza d'appello non si confronta realmente con i motivi di gravame e non rende intelligibile la ragione del decisum, la cassazione per vizio di motivazione comporta rinvio al giudice di merito per un nuovo esame dell'appello.
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