Sentenza n. 49/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 64 del 7 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 64 del 7 febbraio 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento delle annualità non corrisposte, oltre agli interessi. Il titolo era stato notificato all'amministrazione il 6 marzo 2024, il giudicato si era formato il 7 agosto 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama il comma 4, lettera e).
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora in caso di ritardo o ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata [...] agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
La penalità di mora è stata applicata per il ritardo nell'esecuzione e parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni debitrici ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'inottemperanza a un titolo giudiziale passato in giudicato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento dell'amministrazione debitrice, legittima il creditore a proporre il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del titolo giudiziale giustifica una misura coercitiva; la decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e l'importo può essere commisurato agli interessi legali sulla somma dovuta.
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