Ordinanza n. 246/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale del 16 gennaio 2026 di demolizione, in danno del ricorrente, del cancello e di ripristino dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia trae origine da una risalente ordinanza sindacale del 12 aprile 1991, relativa alla rimozione di un cancello ritenuto insistente su area comunale destinata a strada pubblica. Dopo l’annullamento, da parte del Giudice di Pace, di una successiva ordinanza di sgombero riguardante un gazebo sulla medesima area, per insufficienza della prova della natura pubblica della strada, il Comune ha adottato una diffida del 9 ottobre 2025, richiamando l’ordinanza del 1991 e intimando la rimozione del cancello. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune ha adottato l’ordinanza dirigenziale del 16 gennaio 2026, disponendo la demolizione e il ripristino dei luoghi. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, anche previa sospensione cautelare, nonché l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace, il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’elusione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di astreintes. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’autonoma impugnazione dell’ordinanza sopravvenuta, sostenendo che avrebbe dovuto essere proposta mediante motivi aggiunti nel giudizio già instaurato contro la diffida. Nel merito, il ricorrente ha contestato la legittimità dell’azione repressiva comunale, anche per vizi derivati dalla diffida presupposta e per asserita violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare del Comune: fuori dal rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a., non esiste un obbligo di impugnare l’atto sopravvenuto mediante motivi aggiunti; l’atto successivo autonomamente lesivo può essere impugnato con ricorso distinto, salva la possibile riunione per connessione. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto priva di fumus la domanda di ottemperanza. La sentenza del Giudice di Pace era una pronuncia di annullamento resa in materia di sanzioni amministrative, fondata sull’insufficienza della prova della natura pubblica dell’area, senza imporre specifici vincoli conformativi e senza contenere comandi di facere o non facere. Essa era pertanto autoesecutiva e non suscettibile di ottemperanza. Le questioni relative al successivo esercizio del potere sanzionatorio devono essere fatte valere mediante gli ordinari rimedi di cognizione davanti al giudice ordinario; il ricorrente aveva peraltro già impugnato la seconda ordinanza di sgombero, con giudizio pendente in appello davanti al Tribunale di Palermo. Quanto alla domanda di annullamento, il TAR ha ravvisato una stretta consequenzialità e continuità procedimentale tra la diffida del 9 ottobre 2025 e l’ordinanza del 16 gennaio 2026: la prima costituisce la fase prodromica prevista dall’art. 35 d.P.R. 380/2001, mentre la seconda rappresenta la fase decisoria ed esecutiva. Poiché la diffida era stata impugnata tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla sua notificazione, la relativa definitività impediva di far valere contro l’atto consequenziale i vizi dell’atto presupposto. È stata quindi negata la sospensione per difetto di fumus boni iuris, con assorbimento del periculum in mora. Il Collegio ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica da tenersi congiuntamente al giudizio R.G. n. 42/2026, per ragioni di connessione e per garantire il simultaneus processus. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per difetto di fumus boni iuris, senza esame del periculum in mora.
art. 120 c.p.a.
Il rito appalti costituisce l’eccezione rispetto alla regola generale per cui l’atto sopravvenuto autonomamente lesivo può essere impugnato con ricorso autonomo, senza obbligo di motivi aggiunti.
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
La mancata impugnazione tempestiva della diffida, notificata il 9 ottobre 2025 e impugnata il 9 gennaio 2026, ne ha determinato la definitività per tardività.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La diffida è stata qualificata come fase prodromica del procedimento repressivo dell’abuso, mentre l’ordinanza successiva costituisce la fase decisoria ed esecutiva mediante demolizione e ripristino.
art. 20 Codice della strada
La sentenza del Giudice di Pace aveva escluso l’applicabilità della disposizione sanzionatoria per insufficienza della prova della natura pubblica dell’area; tale pronuncia non conteneva statuizioni esecutive o conformative.
art. 2909 c.c.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, quando la sentenza esamina il rapporto sanzionatorio sottostante, il giudicato può coprire il dedotto e il deducibile, impedendo una nuova sanzione in presenza di un definitivo accertamento dell’insussistenza dell’illecito; la questione deve tuttavia essere fatta valere nel giudizio ordinario di cognizione.
Massime di principio
- Fuori dal rito speciale degli appalti, l’atto amministrativo sopravvenuto autonomamente lesivo può essere impugnato con ricorso autonomo; non sussiste un obbligo generale di proporre motivi aggiunti, ferma la possibilità di riunire i giudizi per connessione.
- L’ottemperanza presuppone un giudicato non autoesecutivo, contenente statuizioni conformative o comandi di facere o non facere. Una sentenza di mero annullamento, i cui effetti si esauriscono nella rimozione dell’atto impugnato e che non impone ulteriori attività all’amministrazione, non è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.
- Le controversie relative al successivo esercizio del potere sanzionatorio, anche quando si deduca la violazione o l’elusione degli effetti di una precedente sentenza del giudice ordinario, devono essere proposte mediante gli ordinari rimedi di cognizione davanti al giudice avente giurisdizione sulla materia.
- Quando un atto successivo costituisce sviluppo e attuazione concreta di un atto presupposto all’interno del medesimo procedimento repressivo, la definitività dell’atto presupposto per mancata tempestiva impugnazione impedisce, di regola, di dedurne i vizi contro l’atto consequenziale.
- In sede cautelare, accertata la mancanza del fumus boni iuris per la definitività dell’atto presupposto o per l’insuscettibilità di ottemperanza del giudicato invocato, il giudice può respingere la domanda senza procedere all’esame del periculum in mora.
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