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Ordinanza

Ordinanza n. 947/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 c.p.a., -dell’ordinanza di demolizione e ripristino n. 5 del 08/05/2024, notificata al ricorrente in data 28/08/2024, emessa dal Responsabile dell’U.T.C. di Melendugno ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001; -di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dal ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa, (ii) il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 3126/2023, nonché (iii) la precedente nota prot. n. 19706/2022 unitamente all’ivi richiamato “esito degli accertamenti eseguiti in loco” in data 05/10/2022.

Giustizia amministrativa202401376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino n. 5 dell’8 maggio 2024, notificata il 28 agosto 2024, nonché gli atti presupposti, inclusi il preavviso di diniego e una precedente nota recante l’esito degli accertamenti eseguiti in loco. Dal testo emerge che l’ordinanza demolitoria concerne difformità accertate rispetto al permesso di costruire n. 161/2019. Il ricorso è stato proposto anche con domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; tuttavia, l’ordinanza in esame non decide né sulla legittimità dell’atto né sulla domanda cautelare, ritenendo necessari ulteriori chiarimenti istruttori sullo stato e sulla tipizzazione dell’area e sulle verifiche e caratteristiche delle difformità contestate.

La decisione

Il TAR rileva che il Comune, benché ritualmente intimato e già destinatario dell’ordinanza istruttoria n. 1525 del 17 novembre 2025, non ha depositato la relazione di chiarimenti e la documentazione richiesta. Poiché tali elementi sono ritenuti indispensabili per la decisione, il Collegio rinnova gli incombenti istruttori, assegnando al Comune un termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per depositare una relazione, eventualmente corredata da documenti planimetrici e fotografici, concernente: lo stato e la tipizzazione dell’area interessata; le verifiche compiute; le caratteristiche delle difformità rispetto al permesso di costruire n. 161/2019 poste a fondamento dell’ordine demolitorio. Il TAR avverte che, in caso di ulteriore inadempimento, valuterà il comportamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 64 c.p.a., oltre alla possibile trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla rilevanza dell’inottemperanza sotto il profilo del danno erariale. Ogni pronuncia sul merito del ricorso è sospesa e la trattazione è rinviata all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino impugnata; nel testo non è svolta una valutazione di merito sulla sua applicazione concreta.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta insieme all’azione di annullamento, non decisa con l’ordinanza in esame.

  • art. 64 c.p.a.

    Il TAR preannuncia che potrà valutare il comportamento dell’amministrazione e la mancata collaborazione istruttoria secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene indispensabili ulteriori elementi per decidere sulla legittimità di un ordine di demolizione, può disporre o rinnovare incombenti istruttori diretti all’amministrazione, richiedendo chiarimenti sullo stato dei luoghi, sulla disciplina urbanistica dell’area e sulle difformità contestate rispetto al titolo edilizio.
  • La mancata esecuzione di un ordine istruttorio già impartito dal giudice amministrativo può giustificare la rinnovazione dell’incombente con assegnazione di un termine specifico e con l’avvertimento delle conseguenze processuali derivanti dalla persistente inerzia, ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
  • La trattazione del merito può essere rinviata quando la causa non sia ancora matura per la decisione a causa dell’assenza di chiarimenti e documenti istruttori ritenuti indispensabili dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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