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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1411 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie, catastali - Avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta - Riferimento ai soli valori OMI - Prova documentale - Fondatezza motivazionale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rettifica è stata ritenuta non adeguatamente motivata: i soli valori OMI, anche se accompagnati dalla considerazione di superficie e vetustà, non bastano a dimostrare il valore venale del singolo immobile. In assenza di ulteriori elementi specifici forniti dall’Agenzia, l’avviso non indica congruamente tale valore. Il testo fornito non specifica il giudice, il grado, l’esito formale del dispositivo né la regolazione delle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la rettifica del valore dell’immobile ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. L’avviso, pur considerando le informazioni emerse nel contraddittorio sulla diversa superficie e sulla vetustà del bene, fondava la valutazione esclusivamente sui valori OMI, senza fornire elementi riferiti alle caratteristiche specifiche dell’immobile. Il contribuente ha quindi contestato l’insufficienza della motivazione e la mancata prova del valore venale in comune commercio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Un avviso di liquidazione che, pur tenendo conto, in virtù delle informazioni acquisite in sede di contraddittorio, di una diversa superficie e della vetustà dell'immobile, basa la sua valutazione sulla scorta dei soli dati OMI e non della specificità dell'immobile in oggetto, non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale ed, in difetto di ulteriori elementi forniti dall'Agenzia delle Entrate, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene.

    La rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro deve essere motivata con elementi idonei a riferire la stima alle caratteristiche concrete del bene. I dati OMI, da soli, non sono sufficienti a dimostrare il valore venale in comune commercio dell’immobile.

Massime di principio

  • I valori OMI possono costituire un riferimento orientativo, ma non bastano da soli a giustificare la rettifica del valore di uno specifico immobile: l’Amministrazione deve offrire elementi ulteriori e collegati alle caratteristiche concrete del bene.
  • La considerazione di alcuni dati individuali, come superficie e vetustà, non rende di per sé adeguata la motivazione se la stima resta fondata soltanto sui valori OMI e non spiega come tali dati determinino il valore attribuito.
  • In caso di contestazione, occorre distinguere il valore medio o indicativo della zona dalla prova del valore venale in comune commercio del singolo immobile.

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