Sentenza del 24/03/2022 n. 476 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Istanza di rateizzazione da parte del contribuente - Acquiescenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto il ricorso del contribuente; in sede di appello l'ufficio ha chiesto l'inammissibilità per acquiescenza e per decadenza della rateazione, nonché la corretta applicazione dell'art.43. La sentenza impugnata è stata confermata e l'appellante (l'ufficio) condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione a ruolo derivante dall'esame della dichiarazione dei redditi Mod. 730 congiunto (art.36-ter DPR 600/73) per il disconoscimento delle detrazioni spettanti per spese di recupero del patrimonio edilizio indicate nei righi E, PL 29. Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento, lamentando violazione degli artt. 43 e 38 DPR 600/73; l'ufficio eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza in quanto il contribuente aveva pagato con F24 la prima rata delle somme contestate.
Norme richiamate
Art. 36-ter, D.P.R. 600/1973
Norma richiamata quale base per l'esame congiunto della dichiarazione Mod. 730; utilizzata dall'ufficio per motivare l'iscrizione a ruolo a seguito dell'esame della dichiarazione.
Art. 43, D.P.R. 600/1973
Prevede i controlli sostanziali e i termini per l'accertamento relativi alla dichiarazione. La sentenza richiama la necessità che l'accertamento sulla debenza delle detrazioni per spese edilizie sia effettuato entro i termini previsti dall'art.43, pena la decadenza dell'azione dell'amministrazione.
Art. 38, D.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente come norma violata; nell'ambito del contenzioso la sua violazione è stata allegata ma la decisione si è concentrata soprattutto sui termini di accertamento e sulla questione dell'acquiescenza.
Art. 25, D.P.R. 602/1973
Norma sui controlli formali e sui relativi termini (comma 1, lett. b). La pronuncia sottolinea che l'accertamento della spettanza delle detrazioni va valutato sia sotto il profilo dei controlli sostanziali (art.43) sia dei controlli formali (art.25 DPR 602/1973) entro il quarto anno dalla dichiarazione.
Art. 16, comma 2, D.L. n.119/2018
Intervento legislativo che ha superato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per notifica a mezzo PEC quando il ricorso di primo grado sia stato presentato in forma cartacea; la Corte ritiene l'eccezione non più ostativa.
Sentenza Corte di Cassazione n. 3347 del 08.02.2017
"costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario"
Principio richiamato per escludere che il pagamento di una rata, la richiesta di rateazione o altri comportamenti del contribuente costituiscano acquiescenza impedente la contestazione sulla esistenza del debito fiscale (an debeatur), salvo il caso in cui siano decorsi i termini di impugnazione e il rapporto tributario sia estinto.
Sentenza Corte di Cassazione n. 2463/1975
Precedente giurisprudenziale richiamato dalla Cassazione a supporto del principio secondo cui riconoscimenti parziali o pagamenti non precludono la impugnazione della pretesa tributaria.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione o il pagamento di una o più rate non costituiscono automaticamente acquiescenza né precludono la possibilità per il contribuente di contestare l'an debeatur, salvo che siano decorso il termine di impugnazione e il rapporto tributario sia estinto.
- Occorre sempre verificare i termini di decadenza per i controlli formali e sostanziali: l'accertamento sulla spettanza delle detrazioni deve essere compiuto nei termini previsti dagli artt. 43 DPR 600/1973 (controlli sostanziali) e 25 DPR 602/1973 (controlli formali) — generalmente entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute.
- La notifica dell'appello a mezzo PEC non è più automaticamente causa di inammissibilità se il ricorso di primo grado era cartaceo, alla luce dell'intervento normativo (art.16, c.2, D.L. n.119/2018).
- In materia di detrazioni per interventi edilizi l'amministrazione deve svolgere controlli sostanziali sulla sussistenza dei requisiti (non limitandosi a un controllo puramente formale) entro i termini di legge; se i termini sono decorso il contribuente può opporsi con successo.
- In casi simili, il contribuente deve documentare tempestivamente l'effettiva spettanza delle detrazioni e contestare le iscrizioni a ruolo anche se ha avviato procedure di rateizzazione; dall'altro lato l'ufficio deve provare di aver esercitato l'attività di controllo nei termini di legge per fondare la pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mar 2022Sentenza del 24/03/2022 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 24 mar 2022Sentenza del 24/03/2022 n. 210 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 24 mar 2022Sentenza del 24/03/2022 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 mar 2022Sentenza del 24/03/2022 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 mar 2022Sentenza del 24/03/2022 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 mar 2022Sentenza del 24/03/2022 n. 462 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →