Cassazione Penale, Sentenza n. 16556/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza per il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 4, e 604, comma 6, c.p.p., perché il Tribunale aveva erroneamente applicato l'istituto dell'oblazione a un reato non contravvenzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Matera che, a seguito di giudizio immediato per opposizione a decreto penale, aveva dichiarato estinto il reato per oblazione applicando l'art. 162-bis c.p.. Il ricorso deduce che il Tribunale ha erroneamente qualificato il reato di pascolo abusivo (art. 636, secondo comma, c.p.) come contravvenzione, mentre si tratta di un delitto punito con la reclusione o con multa; di conseguenza l'oblazione non è applicabile. Inoltre si osserva che il pagamento non determina automaticamente l'estinzione in assenza delle verifiche giudiziarie previste dalla legge.
Norme richiamate
art. 636 cod. pen., secondo comma
"della reclusione fino a un anno o della multa da C 20 a C 206"
La norma punisce il pascolo abusivo come delitto (pena della reclusione fino a un anno o multa); perciò l'oblazione prevista per le contravvenzioni non è applicabile.
art. 162-bis cod. pen.
Disciplina l'oblazione per le contravvenzioni; la Corte rileva che il Tribunale lo ha applicato erroneamente a un delitto.
art. 162 cod. pen.
Si riferisce alle pene pecuniarie per le contravvenzioni; l'oblazione è prevista solo per reati contravvenzionali puniti con pena pecuniaria o pena alternativa.
art. 110 cod. pen.
Usato in combinazione con l'art. 636 per la imputazione ai ricorrenti; non modifica la natura del reato in senso contravvenzionale.
art. 639-bis cod. pen.
Il fatto è stato contestato anche in relazione a questa norma; resta qualificato nell'ambito di illeciti non contravvenzionali.
art. 569, comma 4 c.p.p.
Fondamento procedurale utilizzato per disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello dopo l'annullamento senza rinvio.
art. 604, comma 6 c.p.p.
Integrato con l'art. 569 c.p.p. per disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per il nuovo giudizio.
Massime di principio
- L'oblazione (art. 162-bis c.p.) si applica soltanto alle contravvenzioni; non è idonea a estinguere delitti puniti con pena detentiva.
- Quando la fattispecie è punita con la reclusione (anche fino a un anno) si è in presenza di un delitto: va esclusa l'applicabilità degli istituti estintivi propri delle contravvenzioni.
- Il pagamento dell'importo previsto per l'oblazione non determina automaticamente l'estinzione del reato: il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge prima di dichiarare l'estinzione.
- In caso di errata qualificazione giuridica del reato da parte del giudice di merito, il Procuratore può impugnare e la Corte di Cassazione può annullare e disporre il riesame dinanzi alla Corte territoriale competente.
- Prima di dichiarare estinguibile un reato per oblazione occorre sempre controllare la tipologia della pena prevista dalla norma incriminatrice (pena pecuniaria/alternativa vs pena detentiva).
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