Ordinanza n. 923/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale Generale n. 6294 del 23 dicembre 2025, recante “Avviso pubblico per la progressione verticale di complessive n. 296 unità di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari del ruolo della Regione Siciliana” nella parte in cui, all’art. 6, comma 7, dispone che, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si tiene conto della sola decorrenza economica dell’inquadramento; - del Regolamento per la definizione dei criteri di valutazione per le progressioni verticali cd. in deroga (in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale) nella parte in cui, all’art. 6, comma 7, dispone che, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si tiene conto della sola decorrenza economica dell’inquadramento; - delle FAQ e delle FAQ integrative sulle progressioni verticali pubblicate sul sito dell’Amministrazione resistente; - ove occorrer possa, del Decreto Dirigenziale Generale n. 487 del 29 gennaio 2026, recante “Differimento tecnico del termine di presentazione delle istanze di partecipazione – Progressioni verticali tra le Aree ex art. 24 CCRL 2019–2021– Avvisi pubblici del 23/12/2025, n 6292 e n. 6294 - da Area dei Coadiutori ad Area degli Assistenti e da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari”; - ove occorrer possa, del Decreto Dirigenziale Generale n. 628 del 4 febbraio 2026, recante “Avviso pubblico per la progressione verticale di complessive n. 296 unità di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari del ruolo della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Errata corrige avviso approvato con D.D.G. n. 6294 del 23/12/2025”; - ove occorrer possa, della “Circolare tecnico-operativa: accesso e utilizzo del “Portale del dipendente” per la presentazione dell’istanza di partecipazione per le progressioni verticali (dall’area dei coadiutori all’area degli assistenti o dall’area degli assistenti all’area dei funzionari) del personale di ruolo della regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – termini, istruzioni operative e canali di assistenza – d.d.g n 6292 e n. 6294 del 23 dicembre 2025”, prot. n. 394 del 7.1.2026; - del modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui è causa, predisposto dall’Amministrazione resistente sul proprio sito istituzionale, gestita tramite il “Portale del Dipendente” della Regione Siciliana; - di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente. e per la condanna dell’Amministrazione intimata a consentire la partecipazione della parte ricorrente alla procedura di progressione verticale di cui al Decreto Dirigenziale Generale n. 6294 del 23 dicembre 2025 con la valutazione della legittima anzianità a far data dal 31.12.2008 e dei titoli di studio, con conseguente adozione di ogni provvedimento consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nella parte relativa al computo della sola decorrenza economica dell’inquadramento, insieme agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’avviso e degli atti collegati, deducendo, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 3, 24 e 97 Cost., del giudicato, del legittimo affidamento e del favor partecipationis, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento. Dall’altro lato, ha dedotto la violazione della lex specialis, dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre alla violazione delle norme sull’equiparazione dei titoli rilasciati dall’Istituto Centrale per il Restauro e vizi di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. Ha chiesto inoltre di essere ammessa alla procedura con il riconoscimento dell’anzianità decorrente dal 31 dicembre 2008 e dei titoli di studio. In sede cautelare monocratica l’istanza è stata respinta per l’assenza di una clausola di esclusione e di estrema gravità e urgenza. L’Amministrazione ha quindi eccepito l’incompetenza territoriale della sezione staccata di Catania, sostenendo che il bando era stato adottato dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica e che la procedura selettiva non costituiva atto di gestione del rapporto di lavoro. La ricorrente ha invocato l’art. 13, comma 2, c.p.a. e il cosiddetto foro del pubblico impiego.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro l’avviso né la domanda di ammissione alla procedura. Ha rilevato che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata proposta tempestivamente dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. e ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Sicilia, cui spetta determinare se la controversia debba essere trattata dalla sede centrale o dalla sezione staccata. La decisione è quindi interlocutoria sulla competenza territoriale, senza pronuncia sulla fondatezza delle domande e senza regolazione significativa delle spese.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Norma indicata dalla ricorrente quale parametro sostanziale della disciplina delle progressioni verticali; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Disposizione invocata dalla ricorrente in relazione alla competenza territoriale; il TAR non ne ha definito l’applicabilità.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 46, comma 1.
L’eccezione relativa alla competenza tra sede centrale e sezione staccata, se tempestivamente proposta, deve essere decisa dal Presidente del TAR; il fascicolo va pertanto trasmesso a quest’ultimo.
art. 46, comma 1, c.p.a.
Richiamato dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per il computo del termine entro il quale deve essere proposta l’eccezione di competenza; non è stato oggetto di autonoma interpretazione.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente, non esaminati nel merito.
Massime di principio
- L’eccezione con cui una parte diversa dal ricorrente contesta la competenza tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata deve essere proposta nell’atto di costituzione o, comunque, entro il termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a.; se tempestiva, deve essere rimessa al Presidente del TAR per le determinazioni di competenza.
- Quando è proposta una tempestiva eccezione di competenza territoriale interna tra sede centrale e sezione staccata, il collegio investito della causa non decide il merito della controversia, ma trasmette il fascicolo al Presidente del TAR ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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