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Sentenza

Sentenza n. 763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda), 26 giugno 2023, n. 904, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di condono edilizio relativo a una nuova costruzione realizzata senza titolo in area vincolata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono richiesto ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326 del 2003. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e l'errata applicazione della disciplina statale sul terzo condono e degli artt. 2 e 3 della legge regionale Veneto n. 21 del 2004, nonché dei principi di affidamento e certezza del diritto, sostenendo che fino all'entrata in vigore della legge regionale avrebbe dovuto applicarsi la disciplina statale più favorevole e che l'assoggettamento alla disciplina regionale delle domande presentate dal 12 luglio 2004 avrebbe prodotto un effetto sostanzialmente retroattivo. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza attribuita alla data di presentazione della domanda, sostenendo che il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori effettuato nel marzo 2004 avrebbe già manifestato la volontà di chiedere il condono e avrebbe cristallizzato l'applicazione della disciplina statale, mentre il successivo deposito dell'istanza, avvenuto il 19 luglio 2004, avrebbe costituito un mero adempimento formale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, assorbendo l'eccezione di inammissibilità per genericità. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale Veneto n. 21 del 2004 individua in modo chiaro la data del 12 luglio 2004 quale spartiacque temporale per l'applicazione della disciplina regionale alle domande presentate successivamente. Secondo il Collegio, la disciplina regionale si inserisce nel regime transitorio conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 e all'art. 5 del d.l. n. 168 del 2004, senza introdurre una disciplina retroattiva né ledere un affidamento tutelabile: nel periodo transitorio la disciplina statale era divenuta cedevole e le domande presentate dopo il 12 luglio 2004 non potevano fondarsi sulla disciplina statale. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il procedimento di sanatoria edilizia nasce con il deposito della domanda presso l'ufficio competente. Il pagamento anticipato dell'oblazione e degli oneri concessori, se non accompagnato dal deposito dell'istanza, costituisce un atto isolato, privo di autonoma efficacia procedimentale e non idoneo a instaurare il rapporto con l'amministrazione o a cristallizzare il regime normativo applicabile. Poiché la domanda era stata presentata il 19 luglio 2004, essa ricadeva nella disciplina regionale, che precludeva il condono per la nuova costruzione realizzata in area vincolata. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità delle questioni giuridiche.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 326/2003

    La disciplina statale del terzo condono attribuisce rilievo alla presentazione della domanda di sanatoria e, nel quadro risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, opera in via cedevole rispetto alle scelte legislative regionali.

  • art. 2, comma 2, lett. b), l.r. Veneto 21/2004

    Individua nella presentazione della domanda successiva al 12 luglio 2004 il criterio temporale per l'applicazione della disciplina regionale.

  • art. 3, commi 4 e 5, l.r. Veneto 21/2004

    Conferma il rilievo della domanda quale atto necessario per l'applicazione della disciplina regionale del condono.

  • art. 5 d.l. 168/2004, convertito dalla l. 191/2004

    Ha disciplinato il coordinamento intertemporale tra la normativa statale sul terzo condono e l'intervento legislativo regionale, prevedendo il periodo concesso alle Regioni per esercitare la propria potestà normativa e gli effetti delle domande presentate nel periodo transitorio.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato quale espressione del principio secondo cui il procedimento amministrativo di sanatoria prende avvio con il deposito della domanda presso l'ufficio competente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua applicazione emerge dal preavviso di rigetto comunicato dal Comune prima dell'adozione del diniego.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, la disciplina regionale sul terzo condono può individuare nella data di presentazione della domanda il criterio temporale per stabilire il regime normativo applicabile, senza che ciò integri un'applicazione retroattiva quando la disciplina statale era divenuta cedevole e non operava stabilmente fino alla scadenza del termine concesso alle Regioni.
  • Il procedimento di condono o sanatoria edilizia si instaura con il deposito della domanda presso l'amministrazione competente; il pagamento anticipato dell'oblazione e degli oneri concessori, se non accompagnato dalla presentazione dell'istanza, non costituisce atto equipollente, non avvia il procedimento e non cristallizza la disciplina normativa applicabile.
  • Quando la legge collega espressamente l'applicazione del regime transitorio alla data di presentazione della domanda, il giudice non può sostituire tale criterio con la data di versamento delle somme dovute, trattandosi di un limite imposto dal chiaro tenore letterale della disposizione.
  • L'affidamento del privato non è tutelabile se si fonda sull'applicazione di una disciplina statale divenuta cedevole nel periodo transitorio e la normativa regionale successiva individua in modo chiaro e non irragionevole il regime applicabile alle domande presentate oltre la data spartiacque.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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