Regolamento (UE) 2024/2398
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2398 della Commissione, del 3 settembre 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Söke Pamuğu (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà seguito alla procedura di registrazione del nome "Söke Pamuğu" come indicazione geografica protetta. La Commissione richiama il regime transitorio che consente l’applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024 e constata l’assenza di opposizioni motivate. Per tale ragione dispone la registrazione del nome nel registro UE. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Söke Pamuğu".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, del nome "Söke Pamuğu" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regime UE sulle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda quindi gli operatori del settore interessato dal disciplinare del prodotto protetto. La base procedurale resta il regolamento (UE) n. 1151/2012 per le domande ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024, in virtù della disciplina transitoria del regolamento (UE) 2024/1143.
Registrazione dell’IGP "Söke Pamuğu"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2398 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro UE del nome "Söke Pamuğu" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento conclude la procedura di registrazione avviata su domanda della Turchia, nel quadro del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Quadro normativo e disciplina transitoria
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto. Viene altresì chiarito che, per effetto dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
Procedura di registrazione e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione del nome "Söke Pamuğu" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione constata che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per questo motivo, la registrazione del nome è disposta senza ulteriori passaggi procedurali.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 del regolamento stabilisce in modo diretto che il nome "Söke Pamuğu" è registrato come IGP. Si tratta dunque di un atto meramente registrativo, privo di ulteriori prescrizioni sostanziali o obblighi attuativi specifici, oltre agli effetti tipici della protezione conferita dall’iscrizione nel registro.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene precisato che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
Esito della procedura di opposizione
La domanda di registrazione del nome "Söke Pamuğu" presentata dalla Turchia è stata pubblicata a fini di opposizione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione può essere disposta.
Registrazione del nome
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Söke Pamuğu" è registrato come IGP.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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