Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2175

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2175 della Commissione, del 3 settembre 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Contec Calcium Hypochlorite Product Family in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione concede un’autorizzazione dell’Unione a una famiglia di biocidi a base di ipoclorito di calcio, dopo la valutazione positiva dell’ECHA e dell’autorità competente di valutazione. L’autorizzazione è subordinata al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida allegato, che disciplina composizione, classificazione, usi consentiti, misure di mitigazione del rischio e condizioni di conservazione. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal 24 settembre 2024 fino al 31 agosto 2034.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Contec Calcium Hypochlorite Product Family" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società Contec Europe e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso, nell’intera Unione europea, della famiglia di biocidi "Contec Calcium Hypochlorite Product Family" come biocida di tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali). L’autorizzazione copre i prodotti e gli usi descritti nell’allegato/SPC, con impiego professionale in ambienti interni specifici, in particolare camere bianche e laboratori veterinari. Restano fermi i limiti e le condizioni d’uso indicati nel sommario delle caratteristiche del biocida, incluse le misure di ventilazione, le modalità applicative, i tempi di contatto e le caratteristiche dell’imballaggio.

Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Contec Calcium Hypochlorite Product Family"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2175 della Commissione rilascia a Contec Europe un’autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi a base di ipoclorito di calcio, in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La Commissione adotta l’atto sulla base della valutazione dell’autorità competente e del parere favorevole dell’ECHA, ritenendo soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 del regolamento quadro.

Iter procedurale e base giuridica

La domanda di autorizzazione è stata presentata il 19 dicembre 2018 da Contec Europe all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con accettazione della valutazione da parte dell’autorità competente dei Paesi Bassi. Il 17 luglio 2023 l’autorità di valutazione ha trasmesso all’Agenzia relazione e conclusioni; il 14 dicembre 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il proprio parere, il progetto di SPC e la relazione finale; l’8 gennaio 2024 ha poi inviato il progetto di SPC in tutte le lingue ufficiali. La Commissione, condividendo il parere ECHA, dispone il rilascio dell’autorizzazione in conformità all’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’autorizzazione riguarda la società Contec Europe e la famiglia di biocidi denominata "Contec Calcium Hypochlorite Product Family", classificata come tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali. Il principio attivo è il cloro attivo rilasciato da ipoclorito di calcio, sostanza inserita nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 2. L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del biocida e individua anche i singoli prodotti commerciali coperti dall’autorizzazione.

Composizione e formulazione

La famiglia è presentata come formulazione liquida di tipo "AL - qualsiasi altro liquido". Le concentrazioni del principio attivo e dell’agente di rilascio variano a seconda del meta-SPC: nel meta SPC 1 e nel meta SPC 3 il cloro attivo rilasciato da ipoclorito di calcio è indicato nella misura dello 0,2% p/p, mentre nel meta SPC 2 è indicato allo 0,06% p/p; l’ipoclorito di calcio è presente rispettivamente allo 0,31% p/p oppure allo 0,092% p/p. Il fabbricante del prodotto è Contec Cleanroom (UK) Ltd., mentre il fabbricante del principio attivo è Lonza Cologne GmbH.

Usi autorizzati: camere bianche

Per il meta SPC 1 sono autorizzati usi professionali in camere bianche per la disinfezione di superfici dure non porose. Il primo uso consiste nella spruzzatura seguita da pulizia con panno, con organismo bersaglio indicato in batteri, spore batteriche e virus, dose di applicazione pari a 50 ml/m2 e tempo di contatto di 1 minuto; il secondo uso consiste nella pulizia con panno o lavaggio con strofinaccio, con dose di 100 ml/m2 e medesimo tempo di contatto di 1 minuto. I prodotti commerciali associati sono Contec ProChlor Sterile e Contec ProChlor.

Usi autorizzati: camere bianche con efficacia su batteri e lieviti

Il meta SPC 2 riguarda ancora le camere bianche, ma con efficacia dichiarata contro batteri e lieviti. Sono autorizzati la spruzzatura seguita da pulizia con panno, con tempo di contatto di 5 minuti e applicazione a 50 ml/m2, e la pulizia con panno o lavaggio con strofinaccio, con tempo di contatto di 5 minuti e applicazione a 100 ml/m2. I prodotti commerciali corrispondenti sono Contec CyChlor Sterile e Contec CyChlor.

Usi autorizzati: laboratori veterinari

Il meta SPC 3 autorizza usi professionali in laboratori veterinari su superfici dure non porose, escluse le gabbie per animali. Sono consentite due modalità: spruzzatura seguita da pulizia con panno, con dose di 50 ml/m2 e tempo di contatto di 30 minuti, e versamento seguito da pulizia con panno o lavaggio con strofinaccio, con dose di 100 ml/m2 e medesimo tempo di contatto di 30 minuti. I prodotti commerciali associati sono Contec ProChlor V.

Indicazioni di pericolo e misure di prudenza

Per tutti i meta-SPC è riportata l’indicazione H290, "Può essere corrosivo per i metalli". Le indicazioni di prudenza sono P234, "Conservare soltanto nell’imballaggio originale", e P390, "Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali". Si tratta di indicazioni rilevanti per la gestione operativa e documentale dei prodotti da parte degli utilizzatori professionali.

Misure di mitigazione del rischio, primo soccorso e ambiente

Il testo impone che la zona sia sufficientemente ventilata. Per la spruzzatura a grilletto è richiesta una ventilazione minima pari a 20 ricambi d’aria all’ora e l’uso è limitato alla disinfezione di superfici di piccole dimensioni; per la pulizia con panno e il lavaggio con strofinaccio è richiesta una ventilazione minima pari a 40 ricambi d’aria all’ora. In caso di inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi, il testo rinvia al contatto con un centro antiveleni o con un medico qualora si manifestino sintomi. Sul piano ambientale, è vietato scaricare il prodotto in fognature o fiumi; le fuoriuscite devono essere contenute e assorbite con terra asciutta o sabbia.

Stoccaggio, smaltimento e durata di conservazione

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e ben ventilato, con recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo, e a temperatura non superiore a 20 °C. Il periodo di validità dichiarato è di 12 mesi. Al termine del trattamento il prodotto inutilizzato e l’imballaggio devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali; il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana, salvo rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’Unione

All’impresa Contec Europe è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0032017-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "Contec Calcium Hypochlorite Product Family", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 24 settembre 2024 al 31 agosto 2034.

Tipo di prodotto e composizione

La famiglia è autorizzata come tipo di prodotto 2 e ha come principio attivo il cloro attivo rilasciato da ipoclorito di calcio. Nell’allegato sono indicati composizione, formulazione "AL - qualsiasi altro liquido" e le concentrazioni per i diversi meta-SPC.

Usi autorizzati

Sono autorizzati usi professionali in ambienti chiusi, in particolare la disinfezione di superfici dure non porose in camere bianche e in laboratori veterinari, mediante spruzzatura e pulizia con panno, oppure versamento/colata seguito da pulizia o asciugatura, con tempi di contatto di 1 minuto, 5 minuti o 30 minuti a seconda del meta-SPC e dell’uso.

Misure di mitigazione del rischio

Il prodotto va usato in ambienti sufficientemente ventilati; per la spruzzatura a grilletto è richiesta una ventilazione minima di 20 ACH e l’uso è limitato a stanze per superfici di piccole dimensioni, mentre per pulizia con panno e lavaggio con strofinaccio è richiesta una ventilazione minima di 40 ACH.

Indicazioni di pericolo e precauzioni

Per tutti i meta-SPC è indicata la classificazione H290 (può essere corrosivo per i metalli) con i consigli di prudenza P234 (conservare soltanto nell’imballaggio originale) e P390 (assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali).

Primo soccorso, ambiente e smaltimento

Sono previste istruzioni standard di primo soccorso in caso di inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, oltre a misure di emergenza ambientale (divieto di scarico in fognature o fiumi, contenimento e assorbimento delle fuoriuscite). Lo smaltimento del prodotto inutilizzato e dell’imballaggio deve avvenire secondo le disposizioni locali; il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana, con divieto di rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

Stoccaggio e conservazione

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e ben ventilato, nel recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo, a temperatura non superiore a 20 °C. Il periodo di validità è di 12 mesi.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicachimicacircolazione dei prodottisicurezza ambientale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.